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Tar per l'Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 313 del 22 maggio 2007, sul rinnovo del permesso di soggiorno in caso di domanda tardiva
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE
DI PARMA composto dai Signori: Dott. Ugo Di Benedetto
Presidente f.f. Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini
Consigliere Dott. Italo Caso
Consigliere ha pronunciato
la seguente SENTENZA sul ricorso N. 539/04 proposto da DO PERPETUO SOCORRO DE MATOS R
Sirley, rappresentata e difesa dall’avv. Franco
Beretti, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale
Santafiora, 7; contro Questore di Reggio Emilia,
rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di
Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla
via Guido
Reni, 4; per l'annullamento del provvedimento datato
22/09/2004 con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto alla
ricorrente l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno; Visto il ricorso con i
relativi allegati; Visto l'atto di costituzione
in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna; Visti gli atti tutti della
causa; Udito alla pubblica udienza
del 22 maggio 2007 l’avv. Franco Beretti per la ricorrente; Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente ha
impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è
stato negato il
rinnovo del permesso di soggiorno in quanto l’istanza dell’interessata
è stata
presentata successivamente alla scadenza del permesso stesso. Si è costituita in giudizio
l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata
accolta con ordinanza n. 445/2004 e la causa è stata trattenuta
in decisione
all’odierna udienza. 2: Il ricorso è fondato. Il Collegio, premesso che
nella specie è stato applicato dall’Amministrazione non
già l’art. 5, 4° c.,
del D. L.vo n. 286/1998 – che più propriamente si riferisce al
caso della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la quale dev’essere
presentata
almeno trenta giorni prima della scadenza – ma l’art. 13, 2° c.,
lett. b) di
tale normativa, recante la prescrizione che lo straniero può
essere espulso
quando il permesso è scaduto da più di sessanta giorni e
non è stato chiesto il
rinnovo, ritiene che un ritardo nella presentazione della domanda
stessa non
possa giustificare il diniego opposto. Il termine cui si riferisce
l’Amministrazione non sembra infatti perentorio, e d’altronde
l’espulsione
(evidentemente conseguente alla mancanza del titolo per il soggiorno o
alla
impossibilità di rinnovo del titolo) non può essere
disposta se, nel frattempo,
lo straniero abbia presentato la domanda (cfr. T.A.R. Parma, sent. 117
del
19/2/2005). Il ricorso dev’essere quindi
accolto e l’atto impugnato dev’essere annullato, salvi quelli ulteriori
dell’Amministrazione, in ordine all’accertamento dei presupposti
sostanziali
previsti dalla normativa vigente per ottenere il rinnovo stesso. Le spese, peraltro, possono
essere compensate per giusti motivi, atteso il contrasto interpretativo
sulla
questione di diritto in contestazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, accoglie il
ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi quelli
ulteriori
dell’Amministrazione. Compensa fra le parti le
spese del giudizio. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il
giorno 22 Maggio 2007. f.to Ugo Di Benedetto
Presidente Depositata in Segreteria ai
sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. Parma, lì 23 Maggio 2007 f.to Eleonora Raffaele
Il Segretario
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