Giurisprudenza - Stranieri

Tar per l'Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 313 del 22 maggio 2007, sul rinnovo del permesso di soggiorno in caso di domanda tardiva

N. 539/04  REG.RIC.

N. 313 REG.SEN.

ANNO 2007

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott. Ugo Di Benedetto                       Presidente f.f. Rel.Est        

Dott. Umberto Giovannini                    Consigliere

Dott. Italo Caso                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 539/04 proposto da DO PERPETUO SOCORRO DE MATOS R Sirley, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Beretti, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

contro

Questore di Reggio Emilia, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni, 4;

per l'annullamento

del provvedimento datato 22/09/2004 con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto alla ricorrente l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 l’avv. Franco Beretti per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto l’istanza dell’interessata è stata presentata successivamente alla scadenza del permesso stesso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 445/2004 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2: Il ricorso è fondato.

Il Collegio, premesso che nella specie è stato applicato dall’Amministrazione non già l’art. 5, 4° c., del D. L.vo n. 286/1998 – che più propriamente si riferisce al caso della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la quale dev’essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza – ma l’art. 13, 2° c., lett. b) di tale normativa, recante la prescrizione che lo straniero può essere espulso quando il permesso è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo, ritiene che un ritardo nella presentazione della domanda stessa non possa giustificare il diniego opposto.

Il termine cui si riferisce l’Amministrazione non sembra infatti perentorio, e d’altronde l’espulsione (evidentemente conseguente alla mancanza del titolo per il soggiorno o alla impossibilità di rinnovo del titolo) non può essere disposta se, nel frattempo, lo straniero abbia presentato la domanda (cfr. T.A.R. Parma, sent. 117 del 19/2/2005).

Il ricorso dev’essere quindi accolto e l’atto impugnato dev’essere annullato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione, in ordine all’accertamento dei presupposti sostanziali previsti dalla normativa vigente per ottenere il rinnovo stesso.

Le spese, peraltro, possono essere compensate per giusti motivi, atteso il contrasto interpretativo sulla questione di diritto in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 22 Maggio 2007.

f.to Ugo Di Benedetto                                 Presidente  

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Parma, lì 23 Maggio 2007

f.to Eleonora Raffaele                                 Il Segretario


 

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