Giurisprudenza - Stranieri

Tar Lombardia – Milano, sez. I, ordinanza 10 gennaio 2001 n. 128, in materia di estradizione

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 1^ 
composto dai magistrati:
Giovanni Vacirca        presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, relatore
Eleonora Di Santo consigliere
nella camera di consiglio del 
10 gennaio 2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 5200 del 2000 proposto da
ABOUD Maisi, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, via Pietro Calvi 19
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, pres-so i cui uffici è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1 
per l'annullamento
del decreto 8 novembre 2000, Rif.n. EP79/99/SN/ST, con cui il Ministro della giustizia ha concesso al Governo della Repubblica Francese l’estradizione del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e di difesa dell’Amministrazione;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedi-mento impugnato;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori delle parti;
Rilevato che:
- il ricorrente impugna il decreto con cui è stata concessa la sua estradizione al Governo della Repubblica Francese in relazione ai reati di associazione a delinquere e falsificazione di documenti amministrativi, aventi tutti, in via principale o secondaria, finalità di terrorismo, per i quali è stato emesso il 26 ottobre 1998 mandato di arresto dal primo vicepresidente incaricato dell’istruzione del Tribunale di Parigi;
- il ricorrente non ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale solle-vata dall’Amministrazione, per cui si rende necessario, in pendenza del re-golamento di competenza, provvedere sulla domanda cautelare; 
- l’interessato censura il provvedimento di estradizione deducendo la viola-zione degli artt. 10 e 26 della Costituzione, nonché dell’art. 8 del codice penale (in quanto i reati per cui si procede sarebbero reati di natura politica, per i quali l’estradizione è interdetta) e l’incoerenza delle ragioni addotte dal decreto ministeriale per giustificare l’estradizione in relazione alla motiva-zione politica dei reati per i quali essa è richiesta;
Richiamate le considerazioni svolte nella precedente ordinanza 3 ottobre 2000 n. 3234 (con cui è stato sospeso un precedente decreto di estradizione in data 5 agosto 2000) sulla impugnabilità del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo e sulla sfera di apprezzamento che compete all’Autorità di governo, ferme le valutazioni dell’Autorità giudiziaria, in ordine alla concedibilità o meno dell’estradizione in relazione alla natura politica del reato: considerazioni che lo stesso Ministro ha mostrato di con-dividere annullando in autotutela il pregresso provvedimento e motivando il nuovo sul punto in discussione;
Visto l’art. 3, primo comma, della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300), a termini del quale “l’estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è richiesta sia considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di tale natura”;
Considerato che la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione appare oscillante in merito alla nozione di reato politico ai fini dell’estradabilità dell’imputato e alla valenza, in tale prospettiva, dell’art. 8 del codice penale (cfr. Cass. pen. I, 7.11.1990, Checchini, che esclude l’utilizzabilità dell’art. 8, in quanto concepito in funzione repressiva, e Cass. pen., sez. fer., 11.7.1990, Turcsan Zoltan, secondo cui viceversa non si può adottare una definizione costituzionale di reato politico diversa da quella che ne dà l’art. 8 del codice “agli effetti della legge penale”);
Ritenuto che la non estradabilità per reati politici è principio di rango costi-tuzionale, tale da condizionare l’interpretazione e l’efficacia di accordi in-ternazionali, come si desume dalla formulazione dell’art. 26 della Costitu-zione (“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”) e come confermato indirettamente sia dal ricorso alla legge costituzionale per introdurre deroghe a tale princi-pio (cfr. legge cost. 21.6.1967 n. 1 in tema di genocidio), sia dalla previsio-ne di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 719 (ratifica della convenzione di Strasburgo 27.1.1977 per la repressione del terrorismo), secondo cui lo “Stato italiano … rifiuterà l’estradizione riguar-do a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana”;
Considerato che la motivazione del provvedimento di estradizione, basata sul carattere democratico dell’ordinamento della Repubblica Francese, non appare congrua sul punto, in quanto la nozione di reato politico sembra pre-scindere dalla democraticità o meno del Paese destinatario dell’estradizione, per giunta non coincidente, nella specie, con il Paese destinatario dell’azione eversiva;
Ritenuto che sotto questo profilo il ricorso appare provvisto di fumus boni juris; 
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la sospensione della consegna dell’estradando, sottoposto a giudizio in Italia, non escluda l’attualità del pericolo, dipendente dall’esito del procedimento penale a suo carico, per il quale il dibattimento risulta rinviato al 7 febbraio p.v.;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda incidentale di sospensione, salvi gli ulteriori prov-vedimenti dell’Amministrazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il presidente
L'estensore
 
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