Giurisprudenza - Stranieri |
Tar Lombardia – Milano, sez. I, ordinanza 10 gennaio 2001 n. 128, in materia di estradizione REPUBBLICA ITALIANA
ABOUD Maisi, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, via Pietro Calvi 19 contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, pres-so i cui uffici è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1 per l'annullamento del decreto 8 novembre 2000, Rif.n. EP79/99/SN/ST, con cui il Ministro della giustizia ha concesso al Governo della Repubblica Francese l’estradizione del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio e di difesa dell’Amministrazione; Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedi-mento impugnato; Visti atti e documenti di causa; Uditi, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori delle parti; Rilevato che: - il ricorrente impugna il decreto con cui è stata concessa la sua estradizione al Governo della Repubblica Francese in relazione ai reati di associazione a delinquere e falsificazione di documenti amministrativi, aventi tutti, in via principale o secondaria, finalità di terrorismo, per i quali è stato emesso il 26 ottobre 1998 mandato di arresto dal primo vicepresidente incaricato dell’istruzione del Tribunale di Parigi; - il ricorrente non ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale solle-vata dall’Amministrazione, per cui si rende necessario, in pendenza del re-golamento di competenza, provvedere sulla domanda cautelare; - l’interessato censura il provvedimento di estradizione deducendo la viola-zione degli artt. 10 e 26 della Costituzione, nonché dell’art. 8 del codice penale (in quanto i reati per cui si procede sarebbero reati di natura politica, per i quali l’estradizione è interdetta) e l’incoerenza delle ragioni addotte dal decreto ministeriale per giustificare l’estradizione in relazione alla motiva-zione politica dei reati per i quali essa è richiesta; Richiamate le considerazioni svolte nella precedente ordinanza 3 ottobre 2000 n. 3234 (con cui è stato sospeso un precedente decreto di estradizione in data 5 agosto 2000) sulla impugnabilità del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo e sulla sfera di apprezzamento che compete all’Autorità di governo, ferme le valutazioni dell’Autorità giudiziaria, in ordine alla concedibilità o meno dell’estradizione in relazione alla natura politica del reato: considerazioni che lo stesso Ministro ha mostrato di con-dividere annullando in autotutela il pregresso provvedimento e motivando il nuovo sul punto in discussione; Visto l’art. 3, primo comma, della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300), a termini del quale “l’estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è richiesta sia considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di tale natura”; Considerato che la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione appare oscillante in merito alla nozione di reato politico ai fini dell’estradabilità dell’imputato e alla valenza, in tale prospettiva, dell’art. 8 del codice penale (cfr. Cass. pen. I, 7.11.1990, Checchini, che esclude l’utilizzabilità dell’art. 8, in quanto concepito in funzione repressiva, e Cass. pen., sez. fer., 11.7.1990, Turcsan Zoltan, secondo cui viceversa non si può adottare una definizione costituzionale di reato politico diversa da quella che ne dà l’art. 8 del codice “agli effetti della legge penale”); Ritenuto che la non estradabilità per reati politici è principio di rango costi-tuzionale, tale da condizionare l’interpretazione e l’efficacia di accordi in-ternazionali, come si desume dalla formulazione dell’art. 26 della Costitu-zione (“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”) e come confermato indirettamente sia dal ricorso alla legge costituzionale per introdurre deroghe a tale princi-pio (cfr. legge cost. 21.6.1967 n. 1 in tema di genocidio), sia dalla previsio-ne di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 719 (ratifica della convenzione di Strasburgo 27.1.1977 per la repressione del terrorismo), secondo cui lo “Stato italiano … rifiuterà l’estradizione riguar-do a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana”; Considerato che la motivazione del provvedimento di estradizione, basata sul carattere democratico dell’ordinamento della Repubblica Francese, non appare congrua sul punto, in quanto la nozione di reato politico sembra pre-scindere dalla democraticità o meno del Paese destinatario dell’estradizione, per giunta non coincidente, nella specie, con il Paese destinatario dell’azione eversiva; Ritenuto che sotto questo profilo il ricorso appare provvisto di fumus boni juris; Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la sospensione della consegna dell’estradando, sottoposto a giudizio in Italia, non escluda l’attualità del pericolo, dipendente dall’esito del procedimento penale a suo carico, per il quale il dibattimento risulta rinviato al 7 febbraio p.v.; La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Il presidente L'estensore |
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