Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 24 gennaio 2002, n.
41, sulla liberalizzazione del servizio di trasporto funebre
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 15/2001 proposto da ONORANZE FUNEBRI M.D.B. S.r.l., rappresentata
e difesa dall’avv. Fabio Massimo Cantarelli, ed elettivamente domiciliata
nello studio dello stesso, in Parma, Str. del Conservatorio, 33;
contro
Comune di Parma, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Rossolini e domiciliato
nello studio dello stesso, in Parma, via Petrarca, 20;
per l'annullamento
del diniego del 27 ottobre 2000, n. 619 con cui è stata disattesa
l’istanza 8 setembre 2000 della ricorrente di trasportare salme nell’ambito
comunale con proprio automezzo, nonché di ogni altro atto presupposto,
consequenziale o connesso con quello impugnato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dotto Ugo di Benedetto;
Uditi alla pubblica udienza del 8 gennaio 2002, l’avv. Cantarelli Fabio
Massimo per la parte ricorrente e l’avv. Rossolini Renzo per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone
l’illegittimità sotto vari profili
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 4115/2001 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza
cautelare, riformando l’ordinanza di questo Tar che l’aveva negata ritenendo
più opportuna una decisione di merito, attesa la natura della controversia.
Alla pubblica udienza del 8 gennaio 2002 i procuratori delle parti
hanno insistito nelle proprie tesi ed il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
La controversia in decisione ha per oggetto l’atto sindacale di diniego
rivolto alla ricorrente ed inteso ad impedire alla medesima lo svolgimento
dell’attività di trasporto funebre all’interno del territorio comunale,
con proprio automezzo.
Sotto il profilo giuridico la questione sulla quale deve pronunciarsi
il Tribunale attiene alla possibilità per il Comune, nel rinnovato
quadro normativo introdotto dalla legge di riforma delle autonomie locali,
di continuare a riservare a sé la gestione di determinati pubblici
servizi ed in particolare se sia ancora ammissibile la c.d. privativa comunale
in materia di trasporti funebri.
La tesi affermativa, fatta propria dal Comune resistente, fa perno
sul DPR 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del nuovo regolamento
statale di polizia mortuaria che, agli artt 16 e 19, pare riproporre, in
continuità con il precedente ordinamento, la possibilità
per l’ente comunale di riservarsi in via amministrativa la gestione del
servizio di trasporto funebre e, quindi, quella conseguente di attribuirne
in concessione a terzi la conduzione.
3. L’assunto non può essere condiviso.
L'articolo 22, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 dispone in
via generale che “i servizi ‘pubblici’ riservati in via esclusiva ai Comuni
e alle province sono stabiliti dalla legge”, ossia che la riserva in privativa
da parte del comune di servizi pubblici deve trovare un fondamento normativo
in una espressa disposizione di legge, cui viene demandato il compito di
determinare quali siano i servizi che il comune può riservare alla
propria esclusiva e, quindi, affidare in concessione privati escludendo,
perciò, qualsiasi possibilità di istituire un servizio pubblico
attraverso provvedimenti di natura amministrativa.
L'articolo 64, comma 2, della stessa legge stabilisce, poi, che “con
effetto alla data di entrata in vigore della legge sono abrogate tutte
disposizioni con essa incompatibili, salvo che legge stessa preveda tempi
diversi per la cessazione della loro efficacia”. Il contenuto di dette
disposizioni è, poi, esattamente riproposto all’articolo 112 del
T. U. 18 agosto 2000, n. 267.
Ne consegue che deve ritenersi tacitamente abrogato l'articolo 1, n.
8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante il T.U. per l’assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte del Comune, che demandava alla decisione
dall'autorità amministrativa l'assunzione in privativa del servizio
di trasporto funebre, stante la sua incompatibilità con il citato
art. 22 della l. n. 142/1990 (TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 marzo 2000,
n. 1056; TAR Puglia, Bari, sez. I, 28 marzo 2001, n. 816; Tar Piemonte,
sez. II, 8 febbraio 2001, n. 253).
A tale conclusione non può che pervenirsi attraverso l’applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla in generale, sussistendo indubbiamente
fra le due leggi una contraddizione tale da rendere impossibile l'applicazione
contemporanea e, quindi, la coesistenza della nuova norma con la precedente
sul medesimo oggetto, così che dall'applicazione della nuova legge
deriva necessariamente la inosservanza o disapplicazione della precedente.
Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n.
142 del 1990, ossia dal 13 giugno 1990, si deve ritenere che abbia cessato
di produrre effetto perché abrogato il regio decreto n. 2578 del
1925, nella parte relativa alla possibilità di istituire da parte
dei comuni un regime di esclusiva per i trasporti funebri.
Tali conclusioni non possono essere vanificate dalla successiva approvazione
del Regolamento di polizia mortuaria, con DPR 13 settembre 1990 n. 285
il quale, nel testo dell’art. 19, appare continuare a ritenere la possibilità
per l’ente locale di riservarsi la gestione esclusiva del servizio per
cui è causa.
Invero, dall’abrogazione tacita del R.D. n. 2578 del 1925 consegue
inevitabilmente anche la caducazione del summenzionato art. 19, nella parte
in cui opera il riferimento alla privativa comunale dei servizi di trasporto
funebre, anche a prescindere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento,
essendo venuto meno lo stesso fondamento legislativo che giustifica tale
regolamentazione ed essendo in ogni caso una fonte normativa di rango inferiore
recessiva di fronte a quanto direttamente previsto dalla legge n. 142/1990.
Comunque, anche il T. U. 18 agosto 2000, n. 267, ripropone l’abrogazione
per incompatibilità della precedente normativa anche per effetto
della norma finale di cui all’articolo 275, successivamente all’emanazione
del citato regolamento.
4. Va, pertanto, condivisa l’interpretazione fornita dall’Autorità
garante per la concorrenza e del Mercato che con segnalazione n. S/133
– Regolamentazione dei servizi funebri del 2/7/1998 inviata il 14/7/1998,
ribadita con nota del 9 novembre 1999, per quanto riguarda lo specifico
caso in esame, ha espresso parere contrario alla possibilità per
i comuni di gestire in esclusiva, ovvero di affidare a trattativa privata
o in esclusiva tale servizio a terzi, proprio per effetto dell’articolo
22 della legge n. 142 del 1990 che ha abrogato per incompatibilità
il citato D. P. R. n. 285/1990 nella parte in cui consentirebbe la privativa
comunale.
5. Priva di pregio, inoltre, è l’eccezione comunale concernente
la omessa impugnativa del DPR 13 settembre 1990 n. 285 poiché,
ove necessario, esso è stato testualmente impugnato quale atto presupposto
(vedi pag 2 del ricorso).
6. Deriva da quanto esposto l’impossibilità per il Comune di
ritenere sussistente una privativa a proprio favore per il servizio di
trasporto funebre e conseguentemente l’illegittimità del provvedimento
di diniego in questa sede censurato.
7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato
il provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sez. staccata
di Parma, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ANNULLA
l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 8 gennaio 2002.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 24 gennaio 2002
Il Segretario
f.to Eleonora Raffaele
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