Nota di commento all’ordinanza del TAR per la Calabria, sez. staccata
di Reggio Calabria del 26 maggio 1999, n. 444 a cura dell'Avv. Francesco
Tassone del Foro di Modena.
L'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 ha trasferito alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia
di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza
sulle assicurazioni, al mercato immobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti, alle telecomunicazioni".
La stessa norma ha, inoltre, precisato che tali controversie riguardano,
fra l'altro, "le attività e le prestazioni di ogni genere, anche
di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della
pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza
con soggetti privati.
L'art. 35 del medesimo decreto ha, infine, statuito che il giudice
amministrativo può ora disporre "anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto", nonché
"stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore
del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento
di una somma entro un congruo termine".
La portata di tale innovazione e le relative difficoltà di natura
applicativa appaiono a tutti evidenti.
Con riferimento al caso di specie, va sottolineato che i titolari di
farmacie per ottenere il rapido soddisfacimento delle loro pretese creditorie
godevano, dinanzi al giudice ordinario, della tutela "sommaria" assicurata
dal procedimento d'ingiunzione (art. 633 e segg. c.p.c.).
In seguito al trasferimento della materia al giudice amministrativo
bisogna chiedersi: 1) se il giudice amministrativo possa, nella suddetta
materia, utilizzare il procedimento d'ingiunzione e, in caso negativo,
2) se nel giudizio amministrativo sia presente uno strumento con effetti
equivalenti.
Entrambi i problemi andrebbero, a mio avviso, affrontati nel superiore
rispetto degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, al fine di evitare
che il passaggio dall'una all'altra giurisdizione determini come conseguenza
dei pericolosi "vuoti di tutela" che pregiudicherebbero unicamente i legittimi
titolari delle pretese creditorie.
Esaminando, sul punto, le recenti decisioni dei giudici amministrativi,
va immediatamente sottolineato che non esiste ancora uniformità
di vedute.
Il Tar Campania, Sez. I, con ordinanza n. 445 del 18 febbraio 1999,
ha ritenuto che l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli
artt. 186 bis e segg. C.p.c. esuli dai poteri del giudice amministrativo
e, su tali presupposti ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 nella parte in cui non prevede che il
giudice amministrativo possa disporre in materia di servizi pubblici provvedimenti
"anticipatori" previsti dal C.p.c.
In un caso analogo il Tar Lazio, Sez. I-ter, con ordinanza n. 3444
del 10 dicembre 1998, ha, invece ritenuto applicabile in via diretta al
giudizio amministrativo l'art. 186 ter C.p.c. ed ha emesso un vero e proprio
provvedimento d'ingiunzione contro l'amministrazione debitrice.
Il Tar di Reggio Calabria, invece, con l'ordinanza in esame, ha scelto
una strada ancora diversa, ritenendo che l'adozione dei provvedimenti d'ingiunzione
non possa avvenire in applicazione diretta degli istituti del processo
civile, bensì attraverso un recepimento dei loro principi ispiratori
all'interno del processo amministrativo attuato mediante l'esercizio del
potere cautelare atipico riconosciuto al giudice amministrativo dall'art.
21 della legge 1034/1971.
Senza voler entrare nel merito delle decisioni dei diversi TAR, pare
allo scrivente che l'indirizzo seguito dal TAR di Reggio Calabria sia quello
maggiormente rispettoso dei principi fondamentali del processo amministrativo
(basti ricordare che il decreto ingiuntivo viene emesso da un organo monocratico
mentre le decisioni del giudice amministrativo devono rispettare il principio
della collegialità), arrivando a coniugare nel migliore dei modi
tali principi con le esigenze di tutela dei privati.
Infine, l'ordinanza in esame dimostra anche la particolare sensibilità
del giudice amministrativo per l'integrità delle casse erariali,
in quanto ordina la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso
la Corte dei Conti, rilevando che il ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda
sanitaria locale comporta responsabilità per le maggiori spese che
ne conseguono (interessi, spese di giudizio, ecc.).
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