Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, ordinanza n. 482 del
5 dicembre 2000, sul regime giuridico dell’affidamento del servizio di
distribuzione del gas ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
PARMA
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 482 /2000
Registro Generale: 583/2000
nelle persone dei Signori:
GAETANO CICCIO' Presidente
UGO DI BENEDETTO Consigliere, relatore
UMBERTO GIOVANNINI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 05 Dicembre 2000
Visto il ricorso 583/2000 proposto da:
METAN BRIXIA SRL
rappresentata e difesa da:
BASSI AVV. FRANCO
GRECO AVV. GUIDO
REGOLISTI AVV. ANDREA
ZOPPOLATO AVV. MAURIZIO
con domicilio eletto in PARMA
VIA PETRARCA 20
presso
BASSI AVV. FRANCO
contro
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
rappresentato e difeso da:
BERTOLANI AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in PARMA
STRADA UNIVERSITA' 4
presso AVANZINI AVV. GUIDO
e contro
A.M.P.S. SPA - PARMA
rappresentata e difesa da:
CUGURRA AVV. GIORGIO
GUARINO AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in PARMA
VIA MISTRALI 4
presso
CUGURRA AVV. GIORGIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della delibera, 13/9/2000 n.55, nella parte in cui il Consiglio comunale
di Montechiarugolo ha affidato all’AMPS spa il servizio di distribuzione
del gas sul territorio comunale;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in
particolare della delibera di Consiglio comunale n. 32 del 27/6/2000.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.M.P.S. SPA - PARMA
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti Bassi, Greco, Zoppolato,
Bertolani, Cugurra e Guarino;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000, e l'art.
36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Rilevato in via preliminare che:
- nella specie sussiste la giurisdizione del T.A.R.;
- il ricorrente è legittimato, quale operatore del settore gas,
ed ha un interesse concreto e strumentale ad impugnare gli atti in parola
avendo la P.A. deciso di procedere ad un nuovo affidamento;
Considerata la probabilità di un esito favorevole essendo applicabile
immediatamente, per il servizio distribuzione gas, il D.Lgs. 23 maggio
2000, n.164, il quale dispone che l’affidamento delle nuove concessioni
venga effettuato in base ad una gara;
Rilevato che, nella specie, non è applicabile l’art.14 dello
stesso D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164, che riguarda il regime transitorio,
disciplinando la trasformazione dei rapporti in corso, e non già
i nuovi affidamenti;
Ritenuto comunque che non può nella specie trattarsi di gestione
diretta del servizio da parte del Comune resistente che partecipa in misura
minima al capitale azionario e all’amministrazione dell’AMPS;
Attesa l’estrema gravità ed urgenza che consiglia l’emanazione
della misura cautelare richiesta in considerazione dell’irreparabilità
ed irreversibilità della situazione che sarebbe determinata dall’esecuzione
degli atti impugnati;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e fissa
la trattazione di merito all’udienza del 20/3/2001, ore 9,30.
- Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
PARMA , li 05 Dicembre 2000
f.to Gaetano Cicciò Presidente
f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est.
Depositata in Segreteria il 05 Dicembre 2000
Il Segretario
f.to Eleonora Raffaele
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