Aggiornamento - Civile

Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13084, sulla rappresentanza apparente colposa

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25 giugno 1996 Domenico Musumeci convenne in giudizio, dinanzi al pretore di Catania, la Cooperativa edilizia "Carmen ‘80", onde sentir dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra un pagamento di L. 7.500.000 da lui effettuato in data 17.10.1990, nelle mani di Giuseppe Buonomo (promotore e fondatore della cooperativa) a titolo di versamento quote sociali in favore della convenuta e l'indebito arricchimento da questa, per l'effetto, conseguito.
La cooperativa, non costituitasi in giudizio, previa dichiarazione di contumacia, venne condannata dall'adito Pretore (che riconobbe l'esistenza di un indebito arricchimento in suo favore) a corrispondere al Musumeci la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali.
La sentenza venne riformata dal tribunale di Catania che, in accoglimento dell'appello della società, rigetterà integralmente la domanda del Musumeci, ritenendo:
- che il soggetto fisicamente destinatario del versamento della quota sociale, e cioé Giuseppe Buonomo, non rivestisse più da tempo la carica di amministratore della cooperativa, tanto che, processato in sede penale, egli era stato condannato per appropriazione indebita di somme corrispostegli da vari soci (tra cui proprio il Musumeci) o aspiranti soci della "Carmen ‘80".
- A conferma tale assunto v'era una scrittura privata del 18.3.1993, in virtù della quale veniva raggiunto, tra la cooperativa ed il Bonomo, un accordo transattivo che vedeva quest'ultimo obbligarsi a restituire le predette somme (accordo, peraltro, mai onorato).
- Era pertanto "evidente", secondo il giudice d'appello "che il Bonomo aveva tratto in inganno i vari soci della cooperativa", ma "dell'attività di quest'ultimo, la seconda non poteva certo rispondere, dovendo viceversa rispondere il Bonomo stesso".
- "Il fatto che il Bonomo, per raggirare i soci della cooperativa, si presentasse agli stessi come incaricato alla riscossione delle somme" non valeva, ancora secondo il giudice di seconde cure "a far ritenere la cooperativa obbligata alla restituzione".
- Ed era ancora "evidente che il Musumeci avrebbe dovuto rivolgere la sua azione nei confronti del Bonomo e non nei confronti della Cooperativa" che, delle somme in contestazione, "non aveva beneficiato, e, conseguentemente, non se ne era indebitamente arricchita". (il giudice di appello rigetterà, conseguentemente, l'appello incidentale proposto dal Musumeci sul tema della rivalutazione della somma ottenuta in primo grado e della corretta decorrenza degli interessi legali sulla medesima).
Impugna la sentenza del tribunale catanese il Musumeci, con ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Domenico Musumeci è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
In ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso medesimo, vengono, nel primo motivo di doglianza, riportate testualmente le risultanze processuali testimoniali del giudizio di merito (ciò che consente l'accesso diretto agli atti relativi da parte della Corte, per il dovuto riscontro pro veritate, pur essendo nella specie lamentato il vizio di omessa e contraddittoria motivazione), dalle quali si evince come, quantomeno sino all'anno 1992, a detta del presidente della cooperativa, Clemente Cucchetti:
- il Bonanno fosse stato effettivamente socio promotore e fondatore della cooperativa, attivatosi per la sua creazione attesa la sua esperienza nel settore;
- egli si fosse occupato della gestione economico-amministrativa della "Carmen ‘80" anche dopo aver rassegnato le dimissioni;
- in particolare, egli avesse provveduto a mantenere i rapporti con gli organi regionali competenti, a riscuotere i versamenti che i soci, secondo esigenze da lui stesso rappresentate, erano chiamati ad effettuare nel corso degli anni, a tenere i libri contabili;
- egli godesse, in definitiva, essendo l'unica persona con esperienza nel campo delle società cooperative, della fiducia incondizionata dei soci;
- che tale fiducia era poi venuta meno nel corso del 1992, anno in cui, ritirati i libri sociali dalle mani del Bonanno, venivano a lui richieste spiegazioni scritte circa il suo comportamento.
A ciò va aggiunto che, per effetto del versamento oggetto della presente controversia, l'odierno ricorrente venne regolarmente iscritto nel registro dei soci della cooperativa, mentre la successiva esclusione (ciò che generò la sua richiesta di restituzione della quota originariamente versata) fu causata dal non avere voluto il Musumeci partecipare al successivo programma associativo.
E' pertanto evidente che il Tribunale catanese abbia fatto assoluto malgoverno delle risultanze processuali e dei canoni che impongono di valutare queste ultime secondo corretti criteri (logici e) giuridici di interpretazione, criteri, nel caso di specie, da identificarsi con l'applicazione del principio dell'incolpevole affidamento nell'apparenza, creatasi senz'altro per fatto e per colpa della cooperativa, della legittimità formale e sostanziale della posizione del Bonomo in seno alla compagine sociale quale effettivo rappresentante di quest'ultima (in argomento, ex multis, cfr. Cass. 4299/1999; 3988/1999; 11186/1998; 6770/1996; 9902/1995).
La sentenza di merito va cassata sul punto ed il processo rinviato ad altra sezione del tribunale di Catania che, nell'uniformarsi al principio di diritto dianzi indicato, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, al pari del ricorso incidentale del controricorrente avente ad oggetto il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo ed assorbito altresì il ricorso incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania.
ROMA, 3.3.2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 LUGLIO 2004

 


 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata