L’obbligo del Comune di risarcire il segretario comunale che subisca
atti vandalici
sull’autovettura che utilizza per esigenze di servizio.
La sentenza di seguito trascritta afferma il principio per cui il Comune
deve risarcire il segretario
comunale per i danni derivatigli da atti vandalici sulla propria autovettura
utilizzata per recarsi alle sedute degli
Organi comunali svoltesi in orario serale in assenza di mezzi pubblici
di collegamento. Nella fattispecie si trattava di
un Comune in convenzione. La sentenza, poi, afferma il principio per
cui la giurisdizione in tali controversie
appartiene al giudice amministrativo.(Ugo Di Benedetto)
TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 23 giugno 1999, n. 452
SENTENZA
sul ricorso proposto da Romagna Giampaolo, rappresentato e difeso dall’avv.
Marco Zanlari e domiciliato presso il suo studio in Parma, vicolo dei Mulini,
n. 6;
contro
il Comune di Boretto, rappresentato e difeso dall’avv. Ermes Coffrini
e domiciliato per legge presso la Segreteria di questa Sezione;
per l'accertamento di diritto all’indennizzo per danno subito nell’esercizio
delle funzioni di segretario comunale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Boretto;
Vista la memoria prodotta dal Comune a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15.6.1999, gli avv. Gotelli in sostituzione
dell’avv. Zanlari e Coffrini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Boretto Giampaolo Romagna, premette
di essere stato nominato con decreto prefettizio del 29.6.1994 segretario
del Comune stesso e di essere titolare di segreteria convenzionata anche
con il Comune di Gattatico, distante circa 16 chilometri e non collegato
al primo, durante le ore notturne, con mezzi di trasporto pubblici, e di
non potere usufruire, per recarsi alle riunioni della Giunta e del Consiglio
comunale, che si tenevano nelle ore serali e notturne, che del proprio
automezzo, godendo di un rimborso spese previsto dalle convenzioni.
Il 27.6.1996, non potendo parcheggiare, in occasione di un accesso
alle ore 21 alla sede comunale, davanti a
quest’ultima essendo in corso lavori di ripristino, era stato costretto
a lasciare l’autovettura in zona poco illuminata
e non sorvegliata, cosicché il mezzo era stato colpito da atti
vandalici, con un danno di L. 5.515.293. Il Comune
aveva manifestato la propria solidarietà, rifiutandosi però
di rifondere la somma spesa. Tutto ciò premesso, ha
chiesto accertarsi il suo diritto all’indennizzo per il danno subito,
per violazione dell’art. 40 c.c.n.l. del personale dei
Ministeri 16.5.1995, dell’art. 52 della l.n. 142/90, degli artt. 1175,
1176, 1223, 1375 del c.c., applicabili nel caso in
esame trattandosi di rapporto di lavoro privatizzato ex artt. 2 e 68
del D.Lvo n. 29/93, avendo il Comune omesso di
adempiere ai propri obblighi di diligenza e di correttezza, salvaguardando
il patrimonio del dipendente mediante
l’oppurtuna vigilanza, e ha rivendicato altresì l’applicabilità
dell’art. 2041 c.c. per arricchimento ingiustificato del
Comune e dell’art. 97 della Costituzione.
Il Comune si è costituito e, anche con successiva memoria, ha
contestato la fondatezza del ricorso eccependo il
difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Osserva questo Tribunale che, com’è noto, i segretari comunali,
pur appartenendo - fino alle recenti modificazioni
di "status" - ai ruoli del personale statale sono sempre stati inseriti
organicamente nella struttura burocratica dei
Comuni venendo retribuiti a carico dei bilanci degli stessi. Specificamente
per il caso di specie il ricorrente
esercitava le sue funzioni al servizio dei Comune di Boretto e di Gattatico
a seguito di convenzione ex art. 24 della
legge 8.6.1990, n. 142, per la gestione associata del servizio di segreteria,
stipulata dai sindaci il 21.6.1994.
Per effetto inoltre dell’art. 6 di tale convenzione le spese di viaggio
sostenute dal funzionario per recarsi al Comune
di Boretto erano state poste a carico di tale Comune, non essendo quindi
soggette a riparto, e venendo liquidate in
base alla tabella ACI (che, com’è noto, prevede le spese di
carburante, l’ammortamento per l’usura del mezzo,
ecc.). Deve altresì rilevarsi che, come non è contestato
fra le parti, tale specifica clausola derivava oltre che dalla
contemporaneità del duplice rapporto di servizio anche dalla
necessità del funzionario di recarsi spesso in autovettura al Comune
di Boretto (e di rientrare poi alla sua residenza) anche nelle ore serali
e notturne per assistere, quale unzionario verbalizzante, alle riunioni
degli organi di gestione del Comune stesso, non essendo disponibile in
tali ore un servizio pubblico di trasporto e non avendo il Comune fornito
un veicolo di servizio. E’ quindi del tutto evidente che attesa l’assoluta
particolarità della situazione non soltanto il segretario doveva
considerarsi in servizio durante tali viaggi ma in tali occasioni metteva
sostanzialmente il proprio automezzo a disposizione dell’amministrazione
comunale, che doveva a norma di convenzione rimborsarlo e, per quanto desumibile
dalla stessa convenzione, alla stregua dei principi di interpretazione
del contratto secondo buona fede menzionata dal ricorrente e appunto dalla
specificità della situazione, tenerlo indenne da danni riportati
non soltanto alla persona ma anche all’autovettura in stretta dipendenza
dall’esercizio delle mansioni esercitate, salva, ovviamente, l’ipotesi
che tali danni fossero attribuibili a comportamento colposo del segretario.
Poichè, come si è visto, si trattava di mezzo di trasporto
assolutamente indispensabile per
l’esercizio della funzione affidata al funzionario, deve altresì
applicarsi alla fattispecie il principio dell’art. 1720, 2° comma,cod.
civ. secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha
subito a causa dell’incarico.
E d’altra parte sarebbe pur sempre applicabile, in via residuale, l’art.
2041 c.c., dal momento che il Comune,
usufruendo della prestazione del funzionario (comprensiva nella messa
a disposizione dell’autovettura) non
potrebbe rifiutarsi di indennizzarlo per la correlativa e avvenuta
diminuzione patrimoniale a seguito dei danni
arrecati all’autovettura dagli atti vandalici di terzi. Non è
inoltre contestato che nessuna colpa può essere imputata al segretario,
che ha parcheggiato la sua autovettura dove poteva, essendo lo spazio antistante
la sede comunale occupato da un cantiere. Contestualmente deve respingersi
l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente,
poichè la pretesa qui dedotta costituisce il legittimo esercizio
di un diritto facente parte del rapporto di pubblico impiego, e ciò
anche qualora per l’individuazione della fonte normativa si dovesse far
riferimento all’art. 2041c.c. (è noto che l’attuale giurisprudenza
attribuisca alla giurisdizione del giudice amministrativo anche l’azione
di indebito
arricchimento proposta dal dipendente contro la p.a. nell’ambito del
rapporto di pubblico impiego).
Il ricorso dev’essere quindi accolto, con condanna del Comune resistente
a indennizzare il ricorrente per il danno
patito, che si liquida in L. 5.515.293, come da documentazione in atti,
oltre agli interessi legali dalla notifica del
ricorso al saldo; nulla può essere liquidato a titolo di "fermo
tecnico" dell’autovettura, non comprovato quanto
all’ammontare mediante idonea prova almeno sul periodo di arresto del
mezzo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono le soccombenze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione
di Parma, condanna il
Comune resistente a rifondere al ricorrente quanto indicato in parte
motiva, oltre al pagamento delle spese del giudizio,
che liquida in complessive L. 3.500.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 15.6.1999.
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