MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CIRCOLARE 22 dicembre 1998, n. 2100
Ue prot. - Problematiche connesse all'entrata in vigore della legge 18
novembre 1998, n. 415.
L'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 (cosiddetta
legge "Merloni-ter"), che come è noto apporta modifiche sostanziali
alla precedente legge 14 febbraio 1994, n. 109, pone all'immediato problemi
di disciplina transitoria, mancando nel suo testo apposite disposizioni
in tal senso.
La necessità del completamento normativo demandato dalla legge
alla successiva emanazione del regolamento, conferma la perdurante situazione,
già evidenziata e affrontata all'epoca della circolare n. 4488/U1
del 7 ottobre 1996, di non immediata applicabilità di tutte le disposizioni
della legge che facciano riferimento alla futura adozione di fonti regolamentari
.
Nell'ambito, quindi, delle disposizioni che non rinviano a normazione
di rango secondario e che, per tale motivo, sono suscettibili di immediata
applicazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 415/1998 (19 dicembre
1998), la problematica assume rilievo alla stregua delle peculiarità
che incidono sulle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori pubblici.
Occorre a questi fini pertanto individuare quelle questioni che si
pongono con riferimento alla prima di dette fasi ovvero alla seconda.
1) Quanto all'ambito relativo alla fase di affidamento, è bene
precisare che il criterio discretivo è connesso alla data di pubblicazione
del bando di gara, il quale, in relazione alle specifiche norme che lo
regolano, disciplina tutto lo svolgimento della procedura d'affidamento.
Esso, come lex specialis di ogni singola gara, assicura la sostanziale
unitarietà delle procedure di selezione e condiziona, attraverso
le sue clausole, la presentazione delle offerte dei partecipanti per cui
la sua precettività si cristallizza al momento in cui è reso
pubblico. Questa particolare natura del bando non consente, pertanto, l'operatività
immediata di quei precetti normativi capaci di incidere sugli assetti della
procedura d'affidamento da esso già definita.
Come è noto, tale criterio ha già ispirato le precedenti
circolari di questo ministero in tema di transitorietà della disciplina
dell'anomalia dell'offerta in seguito all'emanazione del dm 28 aprile 1997;
la sua correttezza e legittimità devono ritenersi confermate alla
luce del recente e specifico pronunciamento del consiglio di stato (sez.
V, 11 maggio 1998, n. 226).
Ha infatti affermato il giudice amministrativo di secondo grado che
la sostanziale unitarietà del procedimento di selezione del contraente,
nel quale le offerte sono direttamente condizionate dalle clausole della
lex specialis, impone di applicare la normativa vigente al momento di pubblicazione
del bando irrilevanti essendo le modifiche normative successive a detta
data.
Alla stregua di quanto precede si può affermare che tutte le
innovazioni apportate dalla legge 415/98, relative alla fase di affidamento
di opere pubbliche, si applicano esclusivamente alle procedure i cui bandi
risultino pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge
stessa (19 dicembre 1998).
Viceversa le gare il cui bando sia stato pubblicato anteriormente a
quella data continuano a essere disciplinate dalla previgente normativa,
anche se la procedura si protragga successivamente all'entrata in vigore
della legge.
Questo, tanto con riferimento alle procedure di affidamento tramite
asta pubblica quanto con riguardo alle procedure di licitazione privata,
in queste ultime è vero che alla pubblicazione del bando di gara
segue normalmente la lettera di invito, che pure è da intendersi
quale lex specialis della gara, ma quest'ultima non si ritiene comunemente
possa avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di cui costituisce
fonte integrativa nell'ambito della medesima normazione procedimentale
(C.d.S., 23 aprile 1992 n.94; Tar Lazio, sez. III, 15 marzo 1995 n.536;
Tar Puglia sez. I, 7 febbraio 1995 n. 54).
Naturalmente, il principio può essere con certezza invocato
solo in presenza delle disposizioni chiaramente innovative rispetto alla
disciplina già in vigore e non anche a quelle che appaiono veramente
dichiarative di principi già affermati dalla giurisprudenza (per
esempio in materia di contratti misti), che come tali devono ritenersi
già presenti nell'ordinamento .
Ciò premesso, sulla base dei principi sopra affermati possono
essere affrontate le situazioni transitorie interessate dall'articolo 10,
comma 1-bis (partecipazione a gare da imprese in situazione di controllo),
dall'articolo 10, comma 1-quarter (controlli a campione), dall'articolo
13, commi 4,5 e 5-bis (obbligo di indicazione dei consorziati e possibilità
di formalizzare il raggruppamento o consorzio dopo l'aggiudicazione), dall'articolo
30, commi 1,2 e 2-bis (garanzie) e soprattutto dall'articolo 21, comma
1-bis (nuova determinazione della soglia di anomalia delle offerte).
2) Quanto invece all'ambito applicativo relativo alla fase di esecuzione
dei contratti l'applicazione delle norme della legge di immediata precettività
è condizionata dall'esistenza del contratto, in quanto l'assetto
delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti ha come punto di riferimento
il contesto normativo in vigore al momento della stipulazione dell'accordo.
In altri termini, la particolare incidenza che hanno nei contratti
di affidamento dell'opera pubblica le fonti eteronome della disciplina
di settore recepite nei testi contrattuali porta ad affermare che anche
nei contratti predetti si manifesta il generale principio del tempus regit
actum, onde l'equilibrio sinallagmatico raggiunto sotto la vigenza di un
determinato assetto normativo rimane di regola insensibile alle variazioni
di quell'assetto che lo potrebbero rimettere in discussione.
Riguardate in quest'ottica, le disposizioni della legge 415/98 immediatamente
precettive inerenti alla fase di esecuzione del contratto intanto sono
applicabili ai rapporti in corso in quanto non siano suscettibili di alterare
il sinallagma contrattuale codificato sotto il vigore della normativa precedente.
Sulla base di tale principio, a quanto risulta mai posto in discussione
dalla giurisprudenza, e degli altri di portata generale vigenti in materia,
vanno affrontate le questioni poste dalle disposizioni maggiormente significative
in relazione al profilo considerato.
Per esempio, è evidente che le innovazioni recate dalla legge
415/98 al vecchio testo dell'articolo 25 in materia di varianti in corso
d'opera, comportando nuovi obblighi delle parti, non possono riguardare
i contratti in corso d'esecuzione.
Tuttavia, discorso diverso deve essere svolto per quelle varianti che
abbiano un importo superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo", le quali,
per la loro capacità di alterare i prezzi d'appalto originari e
di richiedere una nuova manifestazione di volontà dell'assuntore,
non consentono di considerare gli atti aggiuntivi al contratto originario
che ne discendono quali accessori di quest'ultimo, bensì quali veri
e propri accordi autonomi, come tali del tutto soggetti alla normativa
vigente al momento della loro sottoscrizione (Cons. stato, II sezione,
parere 8 aprile 1998 e precedente costante giurisprudenza).
Pertanto, per quelle varianti superiori al "quinto d'obbligo" che dovessero
accedere ad affidamenti in corso d'esecuzione, è applicabile la
nuova normativa, sia per quanto riguarda i requisiti della variante stessa,
sia per le conseguenze contrattuali ed esecutive che ne discendono.
Inoltre, l'articolo 26, comma 1, nel regolare il ritardato pagamento
delle rate di prezzo, conferisce l'espressa facoltà all'esecutore
di avvalersi della cosiddetta "eccezione d'inadempimento" ex art. 1460
cc.
In questo caso tuttavia può ritenersi che la specifica disposizione
sia immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, in quanto dichiarativa
di un principio di diritto comune, il quale era già stato considerato
ammissibile anche negli appalti pubblici dalla Corte di cassazione (Sez.
I, 24 ottobre 1985, n. 5232).
Ancora, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3, prevede la
sostituzione del certificato di regolare esecuzione al certificato di collaudo
per i lavori di importo inferiore ai 200 mila ecu e conferisce alla stazione
appaltante la facoltà della sostituzione stessa per i lavori di
importo compreso tra i 200 mila e il milione di ecu.
Sebbene la norma riguardi aspetti latu sensu contrattuali, essa non
possiede una particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già
assunte dalle parti, ma piuttosto ne semplifica l'adempimento con vantaggi
reciproci tanto per la stazione appaltante quanto per l'affidatario, onde
essa può farsi rientrare tra le norme immediatamente applicabili
anche ai contratti in essere.
Ancora, la disposizione dell'articolo 34 in materia di subappalti influisce
sia sulla fase della presentazione dell'offerta da parte dei partecipanti
alle gare che sul regime della fase esecutiva del rapporto attraverso la
modifica delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 55/90, con
significative innovazioni apportate, tra l'altro, ai commi 3, 9e 12.
È chiaro che la disposizione contenente il venir meno dell'onere
di indicazione dei subappaltatori, si applica ai bandi successivi all'entrata
in vigore della legge, in base al criterio sopra individuato.
Discorso diverso deve essere fatto per le altre norme riguardanti specificamente
il procedimento complessivo da seguirsi per giungere alla fase esecutiva
dei lavori subappaltati. Queste norme (art. 18, comma terzo, nn. 2 e 3
e comma 9, ultima parte) appaiono di immediata applicazione, perché
non innovano sostanzialmente, ma solo :per aspetti procedurali, alla normativa
previgente e, pertanto, non rappresentano comunque una disciplina normativa
capace di incidere sull'equilibrio sinallagmatico raggiunto con il contratto,
sottraendosi, quindi, all'efficacia del principio del tempus regit actum.
Esse possono, quindi, applicarsi a tutti i contratti in essere al momento
dell'entrata in vigore della legge nei quali l'appaltatore sia stato preventivamente
abilitato, in sede di affidamento, a subappaltare parte delle opere.
Lo stesso non potrebbe affermarsi, al contrario, per la parte della
disposizione di cui al comma 12 del novellato art. 18 che non presuppone
l'adozione del regolamento, la quale, introducendo una nuova definizione,
sotto l'aspetto della rilevanza economica, per i noli a caldo e le forniture
con posa in opera, sarebbe suscettibile, ove immediatamente applicabile,
di perturbare le condizioni che avevano determinato nel loro complesso
l'offerta presentata dall'affidatario. La norma in parola, pertanto, è
applicabile solo agli affidamenti i cui bandi sono pubblicati all'indomani
dell'entrata in vigore della legge. In merito agli ulteriori problemi applicativi
che l'entrata in vigore della nuova legge dovesse porre, questo ufficio
si riserva di successivamente esaminarne il contenuto e la portata ed eventualmente
intervenire ancora a livello consultivo.
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