Testo del DDL di riforma dell'ordinamento giudiziario
approvato dal Senato (estratto sui requisiti di partecipazione al
concorso in magistratura).
«1. Al concorso per esami, tenuto
conto che ai fini
dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione
non sono
cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra
quelle previste, sono
ammessi:
a) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
b) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti
ad una
delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale
di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di
anzianità nella
qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di
concorso
per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza
conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie
giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non
sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
d) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area
direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere
nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a
seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma
di
laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso
universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di
anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi
in
sanzioni disciplinari;
e) gli avvocati iscritti all'albo che hanno esercitato la professione
per
almeno tre anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice
procuratori
onorari che hanno completato almeno il primo incarico e sono stati
confermati
per un periodo successivo a seguito di valutazione positiva della
attività
svolta e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguita al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni e del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni
legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n.
398, e successive modificazioni;
h) i laureati che hanno conseguito la laurea magistrale in
giurisprudenza al
termine di un corso universitario di durata complessivamente non
inferiore a
cinque anni, o la laurea in giurisprudenza al termine di un corso di
studi di
durata non inferiore a quattro anni, con una votazione media, calcolata
sulla
votazione riportata in tutti gli esami sostenuti nell'intero corso di
studi
universitari necessario per il conseguimento della laurea magistrale o
della
laurea, in caso di corso quadriennale, pari almeno a ventotto
trentesimi e un
punteggio della sola laurea magistrale o della laurea, nel caso di
laureati
all'esito di un corso quadriennale, non inferiore a centosette
centodecimi.».
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