Legislazione |
Regolamento del Ministro della Giustizia del 4 agosto 2000 sulle modalità della prova preliminare per il concorso da uditore giudiziario IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 123-quinques del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
aggiunto dall'articolo 5 del
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998,
n.228, recante regolamento per
Ritenuta la necessità di apportare al predetto regolamento le
modifiche necessarie per il miglior
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della
ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia
1° giugno 1998, n.228, le parole
Art. 2 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia
1° giugno 1998, n.228, è
"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese
nel questionario è attribuito il
Art. 3 1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato: a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite
dalle parole " trentacinque per la
b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite
le parole "di cui al comma 3,
c) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a)
per le materie civile e penale sono proposte
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente "d) il questionario
di diritto amministrativo contiene almeno due
Art. 4 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia
1° giugno 1998, n.228, è aggiunto il
"Art.5-bis. Comitati di vigilanza - 1. Quando la prova preliminare abbia
luogo in più sedi, si applica la
Art. 5 1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato: a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la
prova preliminare abbia luogo in più sedi, i
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre
1925, n.1860" sono aggiunte le
c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti:
"L'ammissione del candidati utilmente
Art. 6 1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato: a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole "si riunisce,
nella fase di predisposizione
b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole "Per le deliberazioni"
sono inserite le parole "La
c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero" d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile
per procedere" sono sostituite
e) al comma 4 le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite
dalle parole
f) al comma 6, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "novanta"; g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le necessità
di supporto amministrativo e tecnico della
h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite
dalle parole "la tempestiva
Art. 7 1. Il Capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1°
giugno 1998, n.228, è sostituito dal
Capo II. Disposizioni finali. Art.9. Archivio dei quesiti. 1. Con il
decreto dei Ministro della giustizia
Art. 8 1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo
di cui all'allegato A del decreto del
Quesito: A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo: Rísposte: 1 - deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge.
Art. 9 1. L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1°
giugno 1998, n.228, recante la tabella dei
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
|
|