Legislazione

Regolamento del Ministro della Giustizia del 4 agosto 2000 sulle modalità della prova preliminare per il concorso da uditore giudiziario

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 123-quinques del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, aggiunto dall'articolo 5 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante decreto del Ministro della
giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai
fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, recante regolamento per
l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398;

Ritenuta la necessità di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior
espletamento della procedura concorsuale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U - 8/3-6; 

                                  ADOTTA

il seguente regolamento:

                                    Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, le parole
"per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per le materie civile e penale, a tremila per la
materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila". 

                                    Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è
sostituito dal seguente:

"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il
punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di
penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la
domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero
9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa
od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda
facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito."

                                    Art. 3

1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato:

a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole " trentacinque per la
materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa";

b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3,
secondo periodo";

c) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono proposte
domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande
difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei,
domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due
quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti
legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6."

                                    Art. 4

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è aggiunto il
seguente:

"Art.5-bis. Comitati di vigilanza - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si applica la
disposizione di cui all'articolo 9, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487".

                                    Art. 5

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i
dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la
segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma
2.";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860" sono aggiunte le
seguenti "; di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana."

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: "L'ammissione del candidati utilmente
collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, è comunicata mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova scritta.".

                                    Art. 6

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole "si riunisce, nella fase di predisposizione
dell'archivio almeno una volta la settimana e";

b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole "Per le deliberazioni" sono inserite le parole "La
commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati,
coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";

c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero"

d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite
dalle parole " procede";

e) al comma 4 le parole ", entro la settimana successiva," sono sostituite dalle parole
"tempestivamente";

f) al comma 6, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "novanta";

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della
commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di
area B3 e sei di area B2."

h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva
formulazione e l'aggiornamento".

                                    Art. 7

1. Il Capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è sostituito dal
seguente:

Capo II. Disposizioni finali. Art.9. Archivio dei quesiti. 1. Con il decreto dei Ministro della giustizia
di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il
concorso per uditore giudiziario.

                                    Art. 8

1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo di cui all'allegato A del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, è sostituito dal seguente:

Quesito: A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:

Rísposte:

1 - deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge.
2 - deve essere motivato, ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa.
3 - deve essere motivato solo nel casi previsti dalla legge o dal regolamento.
4 - deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di necessità indicati nel provvedimento stesso.

                                    Art. 9

1. L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n.228, recante la tabella dei
punteggi, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
 

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