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LEGGE 5 dicembre 2005 n. 251 , modifiche al
codice penale circostanze, recidiva,
usura e prescrizione Art. 1. (note) 1.
L'articolo
62-bis del codice penale è sostituito dal seguente: 2.
All'articolo
416-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a.
al
primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»; b.
al
secondo comma, le parole: «quattro» e «nove»
sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e
«dodici»; c.
al
quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci»
sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «sette» e
«quindici» e le parole: «cinque» e
«quindici» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «dieci» e
«ventiquattro». 3.
All'articolo
418, primo comma, del codice penale, le parole:
«fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
due a quattro anni». Art.
2.
(note) 1.
Al
primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole:
«da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro
15.493» sono sostituite
dalle seguenti: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
a euro
30.000». Art.
3.
(note) 1.
Il
quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito
dal seguente: Art.
4.
(nota) 1.
L'articolo
99 del codice penale è sostituito dal seguente: 1.
se
il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2.
se
il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni
dalla condanna precedente; 3.
se
il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo
l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato
si
sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora
concorrano più circostanze fra
quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della
metà. Art.
5.
(note) 1.
All'articolo
81 del codice penale, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: 2.
All'articolo
671 del codice di procedura penale, dopo il comma
2, è inserito il seguente: 2.
bis.
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81,
quarto comma, del codice penale». Art.
6.
(note) 1.
L'articolo
157 del codice penale è sostituito dal seguente: 2.
All'articolo
158, primo comma, del codice penale, le parole: «o
continuato» e le parole: «o la continuazione» sono
soppresse. 3.
L'articolo
159 del codice penale è sostituito dal seguente: 1.
autorizzazione
a procedere; 2.
deferimento
della questione ad altro giudizio; 3.
sospensione
del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell'imputato o
del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento
delle
parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre
il sessantesimo
giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento,
dovendosi avere
riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di
sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71,
commi 1 e 5, del
codice di procedura penale. Nel
caso di autorizzazione a procedere, la
sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
il
pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione
riprende
dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta. 4.
All'articolo
160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma
in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere
prolungati
oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma
in nessun caso i termini
stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini
di cui
all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale». 5.
All'articolo
161 del codice penale, il secondo comma è
sostituito dal seguente: Art.
7.
(note) 1.
Dopo
l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, è
inserito il seguente: 1.
I
permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali
sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto
comma, del
codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo
30-ter: a.
alla
lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; b.
alla
lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena; c.
alle
lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena
e, comunque, di non oltre quindici anni». 2.
Al
comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354,
è premesso il seguente: 3.
Il
comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n.354, è sostituito dai seguenti: 1.
«La
pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena
dell'arresto, possono
essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando
trattasi di:
a.
donna
incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci
con lei convivente; b.
padre,
esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni
dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c.
persona
in condizioni di salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d.
persona
di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente; e.
persona
minore di anni ventuno per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.
1.
Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può
essere concessa
la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se
costituente
parte residua di maggior pena, non supera tre anni». 4.
Il
comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n.354, è sostituito dal seguente: 1.
bis.
«La detenzione domiciliare può essere applicata per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a
due anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente
dalle
condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia
idonea
ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La
presente
disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis
e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo
99,
quarto comma, del codice penale». 5.
Dopo
l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito
il seguente: 1.
La
semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,
del codice
penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se
si
tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1
dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di
essa». 6.
Il
comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975,
n.354, è sostituito dal seguente: 1.
«L'assegnazione
al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti
dall'articolo 47,
la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi al
condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta
punibile a
norma dell'articolo 385 del codice penale». 7.
Dopo
il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio
1975, n.354, è aggiunto il seguente: 7.
bis.
«L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi
previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la
semilibertà non
possono essere concessi più di una volta al condannato al quale
sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice
penale». Art.
8.
(note) 1.
Dopo
l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è inserito
seguente: 1.
La
sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e
l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la
recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono
essere
concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera
i tre
anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e
l'affidamento in
prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo
99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola
volta». Art.
9.
(note) 1.
All'articolo
656 del codice di procedura penale, il comma 9 è
sostituito dal seguente: 9.
«La
sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere
disposta: a.
nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni; b.
nei
confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel
momento
in cui la sentenza diviene definitiva; c.
nei
confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice
penale». Art.
10. 1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2.
Ferme
restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale
quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell'articolo 6
non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi
termini di
prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. 3.
Se,
per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai
processi
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei
processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di
apertura del dibattimento, nonchè dei processi già
pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione.
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