AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione
22 maggio 2001 n. 12/01 (in G.U. n. 135 del 13-6-2001) - Aspetti problematici
fornitura e posa in opera.
IL CONSIGLIO
Premesso:
L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 9,
comma 65 e seguenti della legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo aver
definito la disciplina relativa
al subappalto, al comma 12, equipara allo stesso "qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
fornitura con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 ecu e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare".
Il comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554,
specifica che "le attività ovunque espletate ai sensi dell'art.
18, comma 12 della legge 19 marzo
1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l'appalto".
Con riferimento al dato normativo indicato, la Finco - Federazione industrie
prodotti impianti e
servizi per le costruzioni - ha chiesto l'avviso dell'Autorità
in ordine alla portata della limitazione
("alle sole attività poste in essere nel cantiere") introdotta
dalla norma regolamentare, ritenendo che
la stessa non abbia valenza generale ma trovi applicazione soltanto
ai subaffidamenti di fornitura
con posa in opera concernenti la categoria prevalente dei lavori.
La limitazione medesima, in particolare, secondo la Federazione istante,
non opererebbe per "le
forniture con posa in opera di importo significativamente rilevante
ai sensi dell'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le quali devono
essere individuate
autonomamente in sede di gara ed ai cui affidamenti si applicherebbe)
la disciplina del menzionato
art. 18 della legge n. 55/1990" senza assumere rilevanza il luogo di
svolgimento dell'attività
richiedente l'impiego di manodopera; e ciò anche in considerazione
del limite della delega al Governo
di cui all'art. 3, comma 6, lett. v), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni,
che, attenendo specificamente alla determinazione della "quota subappaltabile
dei lavori
appartenenti alla categoria (o alle categorie) prevalenti" non avrebbe
consentito l'emanazione di una
normativa regolamentare riguardante categorie diverse da quella prevalente
indicata.
La Finco ha chiesto, inoltre, un "chiarimento" dell'Autorità
in ordine "all'esatta collocazione,
nell'ambito delle categorie di opere specializzate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
34/2000, della fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti
industrialmente indicata all'art. 72, comma 4, lett. l) del decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999".
Al riguardo, ad avviso della federazione istante, l'individuazione nella
sola categoria OS13 delle opere
specializzate cui si riferisce l'art. 72, comma 7, lett. l) del regolamento
indicato non sarebbe
condivisibile stante la ricomprensibilità nella categoria considerata
anche delle lavorazioni di cui alla
categoria OS18 riguardante "la produzione in stabilimento ed il montaggio
in opera di strutture in
acciaio o di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro
materiale".
Sulla prima delle indicate questioni, avviso contrario a quello prospettato
dalla Finco è stato espresso
dall'Ance - Associazione nazionale costruttori edili - secondo cui
la disposizione di cui al comma 5
dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
deve essere intesa come riferita
a tutte le ipotesi di subaffidamento di fornitura con posa in opera
anche se non riguardanti le
lavorazioni di cui alla categoria prevalente: secondo l'Ance, in particolare,
il concetto di "attività
ovunque espletata", espresso nell'indicato art. 141 del regolamento
n. 554/1999, "può essere riferito
alle forniture con posa in opera di importo significativamente rilevante,
da individuarsi, pertanto,
nel bando di gara ove ricorrano i presupposti dell'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 (incidenza superiore al 10% ovvero importo superiore a 150.000
euro) qualora siffatte
forniture con posa in opera presentino specifiche caratteristiche che
le rendano assimilabili a delle
lavorazioni in senso stretto".
Quanto, poi, alla seconda prospettata questione, l'Ance ha ritenuto
che dovesse dubitarsi,
considerando la declaratoria relativa alla categoria OS18, di cui all'allegato
A) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, che "possano essere ricomprese,
nell'ambito dei c.d. "lavori
speciali" di cui all'art. 74, comma 4, lett. l) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999,
anche "la produzione in stabilimento ed il montaggio di opera di strutture
in acciaio di facciate
continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro
o altro materiale".
Su entrambe le indicate questioni è stato acquisito anche l'avviso
della Confindustria che ha
manifestato "l'esigenza che, in un'ottica evolutiva in termini di qualità
e trasparenza del mercato dei
costruttori, venga assicurata una qualificazione del fornitore con
posa in opera che intervenga nella
fase di realizzazione di un lavoro pubblico" essendo "necessario che
la fornitura con posa in opera, al
pari di qualunque altra parte dell'opera, sia comunque eseguita da
soggetti qualificati" ed ha
espresso il parere che la lett. l) del comma 4 dell'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999 "ricomprende sia la categoria OS13 (prefabbricati in cemento
armato) che la categoria
OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
34/2000".
Secondo l'Aniem, poi, il combinato disposto dell'art. 18, comma 12,
della legge n. 55/1999 e dell'art.
141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
limiterebbe l'individuazione
dell'incidenza della manodopera e del costo del lavoro del personale
ai soli lavori svolti in cantiere con
la conseguenza che non è ipotizzabile un'estensione di tale
valutazione alle attività svolte in
stabilimento, magazzini o unità produttive diverse da quelle
cui si riferisce il lavoro oggetto
dell'appalto.
Quanto alla seconda questione l'Aniem ritiene che possano rientrare
nella fattispecie individuata
dall'art. 72, comma 4, lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999, sia la tipologia
di lavori indicata nella declaratoria della categoria OS13, sia quella
descritta nell'ambito della
categoria OS18. L'associazione cooperative di produzione e lavoro,
infine, ha ritenuto che, a
prescindere dal merito della prima delle esaminate questioni, è
rilevante il dato che chi opera in
cantiere deve essere qualificato per la realizzazione delle opere ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e che ambedue le lavorazioni di cui alle
categorie OS13 e OS18 sono
riconducibili ai lavori indicati con la lett. l) dell'art. 72, comma
4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
L'Associazione nazionale costruttori di impianti, infine, comunicava
di concordare con la posizione
espressa dalla Finco.
Considerato
Il primo quesito riguarda l'individuazione della portata della disposizione
di cui all'ultimo comma
dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
il quale circoscrive l'ambito di
rilevanza delle "attività ovunque espletate", di cui all'art.
18, comma 12, della legge n. 55/1990,
soltanto a quelle "poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".
Siffatte attività, nel caso
siano relative a prestazioni diverse dai lavori quali le forniture
con posa in opera o noli a caldo,
qualora implichino un'incidenza del costo della manodopera e del personale
superiore al 50%
dell'importo del contratto, e sempre che l'importo complessivo del
contratto medesimo sia superiore
al 2% di quello dei lavori affidati ed a 100.000 euro, comportano l'assimilazione
del contratto stesso
al subappalto con applicazione, pertanto, della relativa disciplina
sia per quanto riguarda il limite
percentuale stabilito per la categoria prevalente, sia per quanto riguarda
la qualificazione
dell'esecutore e per la previa necessità della sua autorizzazione.
Per dare risposta al quesito, va rilevato preliminarmente che l'art.
18 della legge n. 55/1990 è inteso
ad evitare fenomeni di infiltrazioni delinquenziale nell'ambito degli
appalti di lavori pubblici. A tal
fine contiene specifiche disposizioni da applicarsi per l'affidamento
in subappalto delle lavorazioni
previste nell'appalto.
L'articolo è costituito da quattordici commi. I commi da 1 ad
11 ed i commi 13 e 14 contengono le
disposizioni da applicarsi per il subappalto delle prestazioni che
sono qualificate come lavori.
Il comma 12 opera una definizione legale del subappalto finalizzata
ad individuare le regole da
applicarsi per l'affidamento dei subcontratti relativi a prestazioni
che non sono lavori ma prevedono
l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in
opera e del nolo a caldo.
La finalità della norma è quella di rendere assimilate
ai lavori attività che sono da considerarsi di
qualificazione diversa, in modo che anche per queste sussistano le
garanzie previste per i lavori e,
quindi, per i relativi subappalti sempre che l'incidenza del costo
della mano d'opera sia superiore al
50% del valore del subcontratto.
Va tenuto presente, poi, che un opera o un intervento di norma è
costituito da lavorazioni
appartenenti a più di una delle categorie di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e che (art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, art. 73 commi 2 e
3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 e art. 30, comma 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
34/2000) nei bandi di gara debbano essere indicati:
a) l'importo complessivo dell'intervento;
b) la categoria, generale o specializzata che fra quelle costituenti
l'intervento è da considerarsi
prevalente in quanto di importo più elevato;
c) tutte le lavorazioni ovvero le parti di lavorazioni diverse dalla
prevalente - purchè di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto
e comunque superiore a 150.000
euro - con i relativi importi e categorie; Le lavorazioni diverse dalla
prevalente indicate nel bando
sono, a scelta dell'aggiudicatario, tutte subappaltabili o affidabili
a cottimo, oppure scorporabili
senza limiti di importo. Il regolamento generale della legge quadro
non contiene specifiche
disposizioni a riguardo del subappalto se non nell'art. 141 il quale
prevede un limite del subappalto
con l'indicazione di una misura percentuale (30%) che si riferisce,
però, alla sola categoria
prevalente.
Per operare un raccordo tra la disposizione di cui al comma 12 dell'art.
18 della legge n. 55/1990 e
quella di cui al comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1990 va
tenuto conto che:
a) il comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 ed il comma 5 dell'art.
141 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 iniziano, con la precisazione
che la disciplina in essi
contenuta non è generale ma è specifica in quanto è
stabilito che le disposizioni sono dettate "ai fini
del presente articolo";
b) il comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 riguarda le ipotesi
di prestazioni diverse dai lavori
quali le forniture e posa in opera ed i noli a caldo e fa riferimento
ad una localizzazione delle relative
attività di mano d'opera con l'espressione "ovunque espletate";
c) forniture e posa in opera e noli a caldo si hanno anche in ordine
ai lavori di cui si occupa il decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e lo stesso, all'art. 141,
comma 5, precisa che per
"ovunque espletate" si devono intendere quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l'appalto.
Ciò sta a significare che le attività di mano d'opera,
relative a prestazioni di fornitura e posa in
opera o di noli a caldo che siano presenti nei lavori pubblici da realizzare,
devono essere espletate
nel cantiere e, quindi, se espletate fuori cantiere non possono avere
la qualificazione che li rendano
assimilabili ai lavori. Ma la disposizione del comma 5, dell'art. 141
del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 come detto, è dettata "ai fini del presente
articolo" che disciplina il
subappalto dei lavori della categoria prevalente e, quindi, non può
che avere efficacia in ordine alla
assimilabilità ai lavori delle prestazioni di fornitura e posa
in opera e noli a caldo qualora riguardino
prestazioni relative alla categoria prevalente.
Questo speciale significato di "ovunque espletato" non si applica, quindi,
a quelle lavorazioni che
riguardano le categorie di lavori diverse dalla prevalente indicate
nel bando di gara. La disposizione
contenuta nell'art. 18, della legge n. 55/1990, cioè, continua
ad avere pieno vigore, come formulata,
per lavori subappaltati nelle categorie diverse da quella prevalente
intendendo, in tal caso, "ovunque
espletate" senza limitazioni all'attuazione in cantiere; alla categoria
prevalente si applica invece
anche il comma 12 del suddetto art. 18 (ove se ne abbiano i presupposti).
Va ricordato, inoltre, che questa autorità con l'atto di regolazione
n. 5/2001, ha già evidenziato
come la differenza tra il contratto di appalto e quello di compravendita
(costituente il presupposto
della fornitura) si correla alla prevalenza funzionale, secondo l'intenzione
dei contraenti, della
prestazione relativa al trasferimento del bene ovvero di quella concernente
la realizzazione di
un'opera ovvero di un impianto.
Nella determinazione stessa si è tratta la conclusione che, in
ogni caso in cui è configurabile
un'attività prevista dalle declaratorie dell'allegato A al decreto
del Presidente della Repubblica n.
34/2000 (concernente, appunto, la qualificazione dei soggetti esecutori
di lavori pubblici) la funzione
caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare
nella realizzazione dell'opera o del lavoro
che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto anche
se le descrizioni fanno riferimento
a forniture e posa in opera.
Va precisato, tuttavia, che alcune delle categorie dell'indicato allegato
A al decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 (OS13, OS18, OS32 e OS33) riguardano la
produzione, fornitura ed il
montaggio di strutture o componenti prodotte industrialmente le quali
normalmente richiedono
lavorazioni integrative o di completamento da eseguirsi direttamente
in cantiere e possono
costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un opera da
realizzare oppure un autonomo
lavoro o un autonoma opera. Ad esempio: la realizzazione di un ponte
con travi precompresse
prefabbricate comporta la fornitura e posa in opera delle travi e la
realizzazione in cantiere, oltre che
di fondazioni, piloni ecc. anche di solette di completamento per l'inserimento
del bene fornito
nell'opera da realizzare. In questo caso la fornitura e la posa in
opera delle travi non può essere
considerata un autonomo lavoro.
Al contrario, invece, è da considerarsi autonomo lavoro l'ipotesi
di realizzazione (in calcestruzzo o in
acciaio) di un edificio per abitazione o per ufficio, oppure un capannone
industriale o commerciale,
interamente prodotti in stabilimenti industriali, posti in opera in
cantiere con l'esecuzioni di
lavorazioni integrative o di completamento. Spetta alla stazione appaltante
e va adeguatamente
motivata la valutazione se alla prestazione di fornitura e posa m opera
deve riconoscersi la natura di
autonomo lavoro o se invece non è da considerarsi tale.
Ne consegue che nel caso si verta in ipotesi di fornitura di strutture
o di componenti prodotti
industrialmente che non sia tale da dover essere considerata come un
autonomo lavoro, la stazione
appaltante non dovrà indicarla nel bando come lavorazione a
se stante rientrando essa nell'ambito
della categoria prevalente. Ed in tal caso l'esecuzione della prestazione
da parte dell'aggiudicatario
potrà avvenire:
a) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente
e impiegando la propria
organizzazione di impresa e le proprie maestranze per porli in opera
e realizzare le lavorazioni
integrative e di completamento;
b) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente
e affidando ad un'impresa
subappaltatrice in possesso della necessaria qualificazione la posa
in opera e la realizzazione delle
lavorazioni integrative e di completamento (in tal caso l'importo del
subcontratto incide sulla quota
del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto
se sono presenti le condizioni
di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art. 141,
comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999);
c) affidando l'esecuzione dell'intera prestazione (fornitura, posa in
opera ed esecuzione delle
lavorazioni integrative e di completamento) ad un subappaltatore in
possesso di adeguata
qualificazione (in tal caso l'importo del subcontratto incide sulla
quota del 30% dell'importo della
categoria prevalente e subappaltabile soltanto se sono presenti le
condizioni di cui all'art. 18, comma
12, della legge n. 55/1990 e 141, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1999).
Va, infine, rilevato che l'insieme delle disposizioni sono coerenti
con l'obiettivo di realizzare opere di
qualità e di garantire un adeguato livello di concorrenza fra
le imprese.
Da un lato, infatti, è assicurata alle imprese una sufficiente
autonomia di organizzazione
imprenditoriale e dall'altro è prevista che la esecuzione delle
diverse lavorazioni sia effettuata
soltanto da imprese qualificate.
Con riferimento, poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va considerato
che l'art. 72, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 individua le
strutture e gli impianti che, ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 costituiscono
le "opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica.."
e la cui esecuzione, qualora ciascuna di esse superi la quota del 15%
dell'importo totale dell'appalto,
non può essere affidata in subappalto ma deve essere posta in
essere direttamente dall'affidatario,
falla salva la possibilità di costituire associazione temporanea
di imprese.
La lettera l) del quarto comma della disposizione regolamentare in esame
ricomprende tra le
lavorazioni indicate "la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti
industrialmente".
Ciò premesso e tenuto conto del fatto che la norma regolamentare
indicata non restringe il campo di
applicazione della disposizione alle sole strutture prefabbricate in
cemento armato ma richiede
soltanto che le strutture e gli elementi prefabbricati siano prodotti
industrialmente, può ritenersi che
nella categoria in esame rientrino, oltre alle lavorazioni di cui alla
declaratoria della categoria OS13,
cui si è fatto riferimento nella nota illustrativa dei bandi
tipo di questa autorità di vigilanza, anche
quelle di cui alla categoria OS18 e OS33.
Con l'occasione, può anche precisarsi che la lettera e) del suddetto
comma 4 si riferisce non solo alla
categoria OS30, come specificato nella nota illustrativa dei bandi
tipo di questa autorità, ma anche
gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e OS19 in quanto la suddetta
lettera e) non specifica che
essa riguarda solo impianti interni.
Conclusivamente, l'autorità alla luce delle considerazioni e
valutazioni prima illustrate ritiene che:
a) il comma 12 dell'art. 18, della legge n. 55/90 stabilisce, per le
finalità proprie della legge stessa,
le condizioni in base alle quali devono intendersi subappalti di lavori
e, pertanto, sottoposti alle altre
disposizioni del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle attività
diverse da quelle che
costituiscono lavori;
b) la specificazione contenuta nel comma 5 dell'art. 141 del decreto
del Presidente della Repubblica n.
554/1999, si riferisce esclusivamente alle prestazioni, assimilabili
ai lavori, che rientrano nella
categoria prevalente;
c) le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato
A del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella
declaratoria, sono da ritenersi
lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'art.
3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere
generali ed di opere
specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici
forniture e posa in opera di
beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
18 della legge n. 55/1990 con
esclusione del comma 12;
d) le parti degli interventi costituite da forniture con posa in opera,
qualora non rientranti (o non sia
stato ritenuto che fossero rientranti) in una delle categorie generali
o specializzate di cui all'allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, vanno considerate
facenti parte della
categoria prevalente; quelle che sono equiparabili ai lavori, ai sensi
dell'art. 18, comma 12, della
legge n. 55/1990 e l'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999,
qualora subappaltate, incidono sulla quota del 30% dell'importo della
categoria prevalente
subappaltabile; quelle che non rispettano tale caratteristica, qualora
subappaltate, non incidono sulla
quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile;
e) nell'ambito della categoria specializzata "fornitura e posa in opera
di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente" di cui all'art. 74, comma 4,
lettera l) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle
lavorazioni previste nella
categoria OS13 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, anche le
lavorazioni previste nelle categorie OS18 ed OS33 dello stesso allegato;
f) nell'ambito della categoria specializzata "installazione, gestione
e manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili" di cui
all'art. 74, comma 4, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte,
oltre alle lavorazioni previste
nella categoria OS30 dell'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, anche le
lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e OS19 dello stesso
allegato.
Roma, 22 maggio 2001.
Il Presidente
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