Legge 28 dicembre 2001 n. 448 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)- stralcio art.
35
Art. 35.
(Norme in materia di servizi pubblici locali)
1. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). –
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici
locali di rilevanza industriale.
Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle
nazionali di attuazione delle
normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo
quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi
nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma
1 può essere separata da quella di
erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l’accesso
alle reti a tutti i soggetti legittimati
all’erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall’attività di
erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo
costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere
affidata direttamente tale attività;
b) di imprese idonee, da
individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del
comma 7.
5. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime
di concorrenza, avviene secondo le discipline di
settore, con conferimento della titolarità del servizio a società
di capitali individuate attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui
al comma 5 le società che, in Italia o all’estero,
gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù
di un affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto
si estende alle società
controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle
società controllate o collegate con queste
ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel
rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorità di
settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è
aggiudicata sulla base del migliore livello di
qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione
del servizio, dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica
e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso,
è consentito l’affidamento contestuale con gara di
una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere
superiore alla media calcolata sulla base
della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in
esito alla successiva gara di affidamento, le reti,
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà
degli enti locali o delle società di cui al
comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati
al nuovo gestore le reti o loro
porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione
dei piani di investimento di cui al
comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto da parte
del nuovo gestore un indennizzo pari
al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è
indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione
nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in
ordine al regime tributario, nonchè alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società
di erogazione del servizio e con le società di gestione
delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio,
allegati ai capitolati di gara, che
dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti
di verifica del rispetto dei
livelli previsti.
12. L’ente locale può cedere in tutto o in
parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di
servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni
e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono
conferire la proprietà delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di
cui detengono la maggioranza, che è
incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei
gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione
separata della rete, dei gestori
di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità
di settore, ove prevista, o
dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono
anche assegnare, ai sensi della lettera a)
del comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare
le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3,
se le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di
proprietà di soggetti diversi dagli
enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi
o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe
non superiori alla media regionale,
salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità
dispongano diversamente. Tra le
parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto
di servizio in cui sono definite, tra
l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione».
2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di
transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo
113 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui
al comma 16 del presente articolo
indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori
a cinque anni, di scadenza o di
anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse
dall’evidenza pubblica. A
valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo
articolo 113 del citato testo
unico, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime
gare aventi per oggetto i servizi
forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento
definisce altresì le condizioni per
l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che
abbiano avuto all’estero la
gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica,
a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti
tempi certi per l’effettiva apertura dei
relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è
comunque vietato alle società di
capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50
per cento, se ancora affidatarie dirette, di
partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio
territorio.
3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può
essere incrementato, alle condizioni sotto indicate,
in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui,
almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal
regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo,
mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino
di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società
maggiore;
b) due anni nel caso in
cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria, anche
a
seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all’intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle
norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui,
entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria
sia
partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel
caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società
affidataria
sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.
4. Ove ricorra più di una delle condizioni
indicate al comma 3 i relativi termini possono essere
posticipati, sommando le relative scadenze.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo
113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati
dalle regioni ai sensi dell’articolo
9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società
di capitali partecipate unicamente da
enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale,
per un periodo non superiore a
quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo. Entro
due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data
di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali
azionisti applicano le disposizioni di cui
alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica,
pena la perdita immediata
dell’affidamento del servizio alla società da essi partecipata.
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano
la gestione associata del servizio per ambiti
territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce
il servizio stipula appositi contratti
di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000
abitanti, al fine di assicurare il
rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio,
definiti dai contratti stessi. In caso
di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui
al primo periodo, i soggetti
competenti ad affidare la gestione del servizio nell’ambito sovracomunale
provvedono alla revoca
dell’affidamento in corso sull’intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini
stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del
presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni
utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal
gestore subentrante un indennizzo stabilito
secondo le disposizioni del comma 9 dell’articolo 113 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano
le aziende speciali e i consorzi di cui
all’articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 113 del medesimo
testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi
dell’articolo 115 del citato testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
2 e 13 dell’articolo 113 del citato testo unico,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali
che alla data di entrata in vigore della
presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle
società per la gestione di servizi
pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni per
l’esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro
un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle
discipline settoriali, lo scorporo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente
la proprietà delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l’intero ramo d’azienda,
è conferita ad una società avente
le caratteristiche definite dal citato comma l3 dell’articolo 113 del
medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12 dell’articolo
113 del citato testo unico, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società
per la gestione dei servizi ed opera solo a
partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al
comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 113 del citato testo unico, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del
presente articolo, nonchè in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso
di società per azioni quotate in
borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano
già deliberato al 1º gennaio 2002 di avviare il
procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre
2003, di cui, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la
maggioranza del capitale, è
consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma
12 dell’articolo 113 del citato testo
unico. In tale caso, ai fini dell’applicazione del comma 9 dell’articolo
113 del citato testo unico, sulle
reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e
future è costituito, ai sensi
dell’articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile a favore degli enti locali.
Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso
da quello cui è attribuita la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali,
alla percezione di un canone da
parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli
1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, comma
8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a:
«nello statuto»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 113-bis»;
b) all’articolo 42, comma
2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite
dalla
seguente: «organizzazione»;
c) all’articolo 112, il
comma 2 è abrogato;
d) all’articolo 115:
1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell’articolo 113,
lettera c),» sono soppresse e le
parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di
capitali»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche alla trasformazione dei
consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l’assemblea
consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono
partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla
base del valore nominale iscritto a bilancio
della relativa quota di capitale»;
e) all’articolo 116, comma
1, dopo le parole: «per l’esercizio di servizi pubblici» sono
inserite le
seguenti: «di cui all’articolo 113-bis»;
f) all’articolo 118:
1) al comma 1, le parole: «società per azioni, costituite
ai sensi dell’articolo 113, lettera e),»
sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di
cui al comma 13 dell’articolo 113»;
2) il comma 3 è abrogato;
g) all’articolo 123, il
comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per
la finanza locale, di cui al regio-decreto 14
settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell’esercizio delle loro funzioni, gli enti
locali, anche in forma associata, individuano gli
standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza
e controllo delle aziende esercenti i servizi
pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. Dopo l’articolo 113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è inserito il
seguente:
«Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza industriale) – 1. Ferme
restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche
consortili;
c) società di capitali
costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando,
per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti
di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero
anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche
o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2
e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza
pubblica, secondo le modalità
stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio».
16. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti
di settore e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Governo adotta le
disposizioni necessarie per l’esecuzione e l’attuazione del presente
articolo, con l’individuazione dei
servizi di cui all’articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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