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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35Testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».Art. 2. (Disposizioni
in materia fallimentare, civile e processuale civile 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). – Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad
uso abitativo, destinati
a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
e affini
entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse
su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che
appaia idoneo
a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e
ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto
comma, del
codice civile;e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonche'
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti
dei
corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed
altri
collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di
debiti
liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione
di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione
controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo
articolo non
si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e
di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.»; b)
l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal
seguente: «Art.
70. (Effetti della revocazione)». - La revocatoria dei pagamenti
avvenuti
tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione
multilaterale o
dalle societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966,
si esercita e produce effetti.nei confronti del destinatario della
prestazione.
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