DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n.231 Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali. (GU n. 249 del 23 ottobre 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 [1] e 87 della Costituzione [2] ;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3]
;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'articolo
26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento
ai
principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi,
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed
integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi
di
progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed
integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi
di
progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante
attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n.
585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale
forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la
determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti
agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali,
in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione
del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 633 [4] , 641 [5] e 648 [6] del codice di
procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della
subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo
3,
commi 2 [7] e 3 [8] ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Articolo 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di
servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni
altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per
soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attività è
finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da
altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione
è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione,
di
direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà,
da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue
principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse
applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel
caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata
effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il
saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che
risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio
unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito
decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque
fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro
delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili
si
intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Articolo 3. Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri
che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non
imputabile.
Articolo 4. Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo
alla
scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento
non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,
automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
alla
scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del
debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data
di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore
a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi
alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro
dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio
degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato
di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire
un
termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto
e
rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti,
presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione,
della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti
deteriorabili specifici.
Articolo 5. Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai
fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
centrale europea applicato alla sua più recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario
del
semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca
centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi
sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del
saggio di
cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone
la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Articolo 6. Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per
il
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova
del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non
sia
a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad
elementi
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Articolo 7. Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del
ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta
prassi
commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del
contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali
tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza
essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo
principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva
a spese
del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori
termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto
ai termini
di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo
e,
avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i
termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo
medesimo.
Articolo 8. Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori
produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7,
delle
condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze
del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere
o eliminare
gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di
urgenza,
ai sensi degli articoli 669-bis [9] e seguenti del codice di procedura
civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento
reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di
denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto
conto della gravità del fatto.
Articolo 9. Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile
è
abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte
le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è cosi' sostituito:
"Se
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino
a venti
giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di
sessanta
giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta nè
superiore a
centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto
limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia
proposta per vizi procedurali".
Articolo 10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è
così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di
pagamento
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione
in
mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse
del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea
applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento
principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione,
maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le
parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del
danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno
lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si
applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda
di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre,
in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale
non ha rispettato i termini.".
Articolo 11. Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti
conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole
per il
creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice
civile [10], preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente
ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se
è
confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi
data
certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 2002
(Firme)
|