Legislazione

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n.231 Attuazione della direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. (GU n. 249 del 23 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 [1] e 87 della Costituzione [2] ;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3] ;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 
26, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi 
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai 
principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo 
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, 
in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come 
modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in 
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione 
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, 
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in 
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed 
integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di 
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di 
progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante 
attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed 
integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di 
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di 
progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante 
attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa 
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione 
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di 
appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 
585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale 
forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la 
determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti 
agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, 
in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione 
del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in 
particolare gli articoli 633 [4] , 641 [5] e 648 [6] del codice di 
procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, 
commi 2 [7] e 3 [8] ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 
finanze, per la funzione pubblica e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni 
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione 
commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi 
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Articolo 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra 
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, 
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di 
servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici 
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni 
altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per 
soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi 
carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in 
modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da 
altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione 
è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di 
direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da 
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica 
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento 
contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue 
principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse 
applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel 
caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata 
effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il 
saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che 
risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio 
unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito 
decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima 
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque 
fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro 
delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si 
intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del 
decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Articolo 3. Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi 
moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri 
che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato 
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile.

Articolo 4. Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla 
scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento 
non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, 
automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla 
scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del 
debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di 
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento 
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la 
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella 
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini 
dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle 
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la 
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari 
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato 
entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro 
dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal 
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio 
degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di 
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un 
termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a 
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e 
rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, 
presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni 
maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti 
deteriorabili specifici.

Articolo 5. Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai 
fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio 
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca 
centrale europea applicato alla sua più recente operazione di 
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del 
semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio 
di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca 
centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi 
sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di 
cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel 
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Articolo 6. Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il 
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova 
del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia 
a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di 
proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi 
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia 
stragiudiziale.

Articolo 7. Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del 
ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi 
commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del 
contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali 
tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente 
iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza 
essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo 
principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese 
del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il 
subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori 
termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini 
di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, 
avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi 
commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i 
termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo 
medesimo.

Articolo 8. Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente 
in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori 
produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli 
interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle 
condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze 
del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti 
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più 
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la 
pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare 
gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, 
ai sensi degli articoli 669-bis [9] e seguenti del codice di procedura 
civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento 
reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda 
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di 
denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto 
conto della gravità del fatto.

Articolo 9. Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è 
abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le 
seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte 
le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è cosi' sostituito: "Se 
l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il 
termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti
giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta 
giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta nè superiore a 
centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede 
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto 
limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia 
proposta per vizi procedurali".

Articolo 10. Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è 
così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento 
il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in 
mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del 
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea 
applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale 
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, 
maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le 
parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del 
danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno 
lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si 
applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda 
di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, 
in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale 
non ha rispettato i termini.".

Articolo 11. Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti 
conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle 
leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il 
creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice 
civile [10], preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente 
ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è 
confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data 
certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle 
scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2002
(Firme)     
 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata