Legislazione |
Decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005
Capo II Art. 3. 1. L'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n.
241, e' sostituito dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di
inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi
o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento
dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla
difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal
gioco,
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio culturale
e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla
normativa
comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente
può
richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualità
soltanto qualora non siano attestati in documenti già in
possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso
altre
pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della
dichiarazione può
essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente
all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione
all'amministrazione
competente. 3. L'amministrazione competente,
in caso di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a
trenta
giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione
competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies
e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei
provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni,
scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri
provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e'
data
comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni
di legge vigenti
che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per
l'inizio
dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione dei suoi
effetti. 5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.». 2. La prima registrazione dei
veicoli nel pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) può essere effettuata su
istanza del venditore,
attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui
all'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358, con le
modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Alla rubrica dell'articolo 8
del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse
le
seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis,
3-ter,
3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche'
l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati. 4. In tutti i casi nei quali per
gli atti e le
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati
e
rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di
diritti di
garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche
dai funzionari
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e
dai
titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui
all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nonche'
dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti. 5. Con decreto di natura non
regolamentare
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e
dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il
Ministero
della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,
sono disciplinate le concrete modalità applicative
dell'attività di cui al
comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della
progressiva
attuazione delle medesime disposizioni. 6. L'eventuale estensione ad altre
categorie della
possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 e'
demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, con
cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le
modalità di esercizio
dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi
compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
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