Giurisprudenza - Varia |
Le norma processuali applicabili innanzi al Tribunale Superiore delle acque, nota della redazione. La sentenza n.87/99 e l’ordinanza del 9 maggio 2001, entrambe emesse dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in procedimenti in Camera di Consiglio, costituiscono due precedenti importanti in tema procedurale, per quanto riguarda i giudizi davanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche nelle materie di cognizione diretta di legittimità a norma dell’art. 143 del T.U. n. 1775 del 1933.. La prima è una pronuncia in tema di cancellazione della causa dal ruolo in caso di inattività delle parti; la seconda afferma la reclamabilità al collegio dell’ordinanza cautelare emessa dal Consigliere delegato a norma dell’art. 193 del T.U. citato. La sententa n. 87/99, impugnata davanti alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, è stata confermata con sentenza n. 170/2001, con la quale è stato condiviso il principio in forza del quale, anche nelle materie di cognizione diretta di legittimità, per tutto ciò che non è regolato dal corpo di norme procedurali contenute nello stesso testo unico, occorre fare riferimento alle norme del codice civile e solo sussidiariamente, per i ricorsi di cui all’art. 143. Alle norme del Titolo III, capoII del T.U. 1054/24 delle leggi sul Consiglio di Stato. Il principio in parola è quello su cui poggia, poi, la successiva ordinanza, per affermare la reclamabilità al collegio delle ordinanze di sospensione, non prevista nel T.U., sulla base della regola generala desunta dall’art. 669quattordicies Cod. proc. civ. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Sent.n.87/99 Ruolo c.c., in tema di cancellazione della causa dal ruolo in caso di inattività delle parti Tribunale Superiore delle acque, ordinanza 9maggio 2001, sulla reclamabilità al collegio dell’ordinanza cautelare emessa dal Consigliere delegato a norma dell’art. 193 del T.U. n. 1775 del 1933.
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