T. A. R. Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, ordinanza n.
68 del 18 marzo 2003, sul regime giuridico degli impianti di telefonia
mobile
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
PARMA
SEZIONE UNICA
Registro Ordinanze: 68/2003
Registro Generale: 67/2003
nelle persone dei Signori:
GAETANO CICCIO' Presidente
UGO DI BENEDETTO Consigliere, relatore
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2003
Visto il ricorso 67/2003 proposto da:
ZILLI ANGIOLA
rappresentata e difesa da:
MORA AVV. MARINA
CREMONA AVV. ANDREA
con domicilio eletto in PARMA
B.GO TOMMASINI 20
presso
MORA AVV. MARINA
contro
COMUNE DI BOBBIO
e nei confronti di
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della concessione edilizia gratuita n.13 prot.gen.n.935/2002 rilasciata
dal Comune di Bobbio il 19/11/02 ad Ericsson Telecomunicazioni spa;
- della deliberazione 28/2/02 n.8 (prot.gen.n.2051 del 5/3/02) adottata
dal Consiglio Comunale di Bobbio, mediante la quale è stata conferita
autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, affinchè
gli organi competenti potessero rilasciare a Ericsson Telecomunicazioni
spa concessione edilizia per l’installazione di due impianti di Wind Telefonia
Mobile da realizzarsi in Bobbio, Nuova Strada Comunale per Freddezza Embresi,
nonché in Bobbio, località Erta, in Via Spessa;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e udito altresì l’avv.
Cremona;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che sussiste la probabilità di un esito favorevole
della causa con riferimento alla mancata applicazione, da parte del Comune,
delle prescrizioni di cui alla L.R. Emilia Romagna n.30 del 2000, applicabile
alla fattispecie in forza della L.R. n.30 del 25/11/2002;
Rilevato in particolare che, nella specie, il Comune ha rilasciato
una concessione ad hoc, senza valutare la possibilità di accorpare
gli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art.8 della citata legge
regionale, e senza acquisire preventivamente la mappa completa degli impianti
di telefonia, prevista dallo stesso articolo 8, comma ottavo, ed utilizzato
impropriamente l’istituto della concessione in deroga “gratuita”, di cui
all’art.41 quater della legge n.1152 del 1942;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
PARMA , li 18 Marzo 2003
F.to Gaetano Cicciò Presidente
F.to Ugo Di Benedetto Consigliere rel.est.
Depositata in Segreteria il 18/03/2003
Il Segretario
F.to Eleonora Raffaele
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