Giurisprudenza - Varia

T. A. R. Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, ordinanza n. 68 del 18 marzo 2003, sul regime giuridico degli impianti di telefonia mobile
 

REPUBBLICA  ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER L'EMILIA ROMAGNA 
PARMA 

SEZIONE   UNICA 

Registro Ordinanze: 68/2003
  Registro Generale: 67/2003 


nelle persone dei Signori:

GAETANO CICCIO' Presidente 
UGO DI BENEDETTO Consigliere, relatore
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio  del 18 Marzo 2003 

Visto il ricorso 67/2003  proposto da:
ZILLI ANGIOLA 

rappresentata e difesa da:
MORA AVV. MARINA 
CREMONA AVV. ANDREA 
con domicilio eletto in PARMA 
B.GO TOMMASINI 20 
presso
MORA AVV. MARINA 

contro

COMUNE DI BOBBIO   

e nei confronti di 
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA  

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della concessione edilizia gratuita n.13 prot.gen.n.935/2002 rilasciata dal Comune di Bobbio il 19/11/02 ad Ericsson Telecomunicazioni spa;
- della deliberazione 28/2/02 n.8 (prot.gen.n.2051 del 5/3/02) adottata dal Consiglio Comunale di Bobbio, mediante la quale è stata conferita autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, affinchè gli organi competenti potessero rilasciare a Ericsson Telecomunicazioni spa concessione edilizia per l’installazione di due impianti di Wind Telefonia Mobile da realizzarsi in Bobbio, Nuova Strada Comunale per Freddezza Embresi, nonché in Bobbio, località Erta, in Via Spessa;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e udito altresì l’avv. Cremona;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa con riferimento alla mancata applicazione, da parte del Comune, delle prescrizioni di cui alla L.R. Emilia Romagna n.30 del 2000, applicabile alla fattispecie in forza della L.R. n.30 del 25/11/2002;
Rilevato in particolare che, nella specie, il Comune ha rilasciato una concessione ad hoc, senza valutare la possibilità di accorpare gli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art.8 della citata legge regionale, e senza acquisire preventivamente la mappa completa degli impianti di telefonia, prevista dallo stesso articolo 8, comma ottavo, ed utilizzato impropriamente l’istituto della concessione in deroga “gratuita”, di cui all’art.41 quater della legge n.1152 del 1942;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PARMA , li 18 Marzo 2003 

 
F.to Gaetano Cicciò Presidente 

F.to Ugo Di Benedetto Consigliere rel.est.

Depositata in Segreteria il 18/03/2003

 Il Segretario
 F.to Eleonora Raffaele

 

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