Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 80 del 27 febbraio 2001, sulla perentorietà del termine di nove mesi  per l’invio al servizio civile anche per le domande del 1999, esaminate nel 2000

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere  Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art.26, 4°, 5° e 6° c. l. n.1034/71, come inseriti dall’art.9 della l. n.205/2000;
Visto il ricorso 69/2001  proposto da:
ROSSI ALESSANDRO 
rappresentato e difeso da:
BURSI AVV. GIUSEPPE 
con domicilio eletto in PARMA 
P.LE SANTAFIORA 7 
presso
C/O SEGRETERIA T.A.R.                            
contro
MINISTERO DELLA DIFESA              
rappresentato e difeso da: 
AVV.RA DISTRETTUALE STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA GUIDO RENI 4 
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del 13 novembre 2000, del Direttore Generale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di accoglimento della domanda di ammissione allo svolgimento del servizio civile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 20 febbraio 2001 l’avv. Bursi Giuseppe per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Visto l’articolo 1, comma 5°, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale prevede un termine perentorio di mesi 9 per l’impiego degli obiettori di coscienza “a partire dall’anno 2000”;
Ritenuto che tale termine non concerne le domande presentate nel 2000 bensì le domande, ancorché presentate nel 1999, i cui termini scadono nel 2000;
Atteso, infatti, che il termine annuale previsto dall’articolo 9 della legge 230/1998 può trovare applicazione solo “fino al 31/12/1999”;
Considerato che il ricorrente è stato avviato al servizio civile con il provvedimento del 13 novembre 2000 successivamente comunicato e, quindi, oltre il termine di mesi 9 sopra indicato;
Ritenuto che sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 6 febbraio 2001.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 27 febbraio 2001
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
 
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