Giurisprudenza - Varia |
Tar Lombardia- Milano, sez. II, 23 ottobre 2000, n. 6118(est. Cons. Leo), sull'imputazione del pagamento parziale effettuato da una Pubblica Amministrazione a seguito di una sentenza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SENTENZA Schivo Francesco, Schivo Andrea, Schivo Mario e Morpurgo Armando, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Aldo Occhionero ed elettivamente domiciliati presso questi in Milano, via Fontana, 18; Visto il ricorso notificato il 13.10.1999; Visto il controricorso del C.I.M.E.P.; Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno della propria difesa; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 14.6.2000, i patroni delle parti; Udito il Relatore della causa dott. Adriano Leo; Ritenuto in fatto e in diritto: In relazione alla occupazione d’urgenza ed alla espropriazione di area in Pioltello, occorsa per la realizzazione di opera di edilizia economica e popolare da parte del C.I.M.E.P.che in via coattiva acquisiva la proprietà di essa in forza del decreto 4.4.1990 n. 6154 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, la Corte d’Appello di Milano – sez. I^ Civile – emetteva la sentenza 14 marzo 1995/5 maggio 1995 n. 1289 con cui: a) determinava in £. 280.510.860 l’indennità di espropriazione del detto terreno e in £. 107.539.163 l’indennità di occupazione e stabiliva che agli aventi diritto venissero corrisposti gli interessi legali su tali somme a far tempo dalla data del menzionato decreto regionale di espropriazione, e cioè dal 4 aprile 1990, e sino al saldo; b) condannava il C.I.M.E.P.a depositare le somme dovute alla Cassa Depositi e Prestiti presso la Tesoreria Provinciale di Milano in ragione del 50% a favore dei fratelli Schivo Francesco, Schivo Andrea e Schivo Mario ed in ragione del restante 50% a favore di Morpurgo Armando e della madre Sarli Noelia. La Corte di Cassazione sez. I^, con sentenza n. 12844/97 del 14/10/1997 – 19/12/1997, rigettava il ricorso proposto dal CIMEP. Di conseguenza la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1289/95 passava in giudicato. In data 31/5/1995 decedeva la Sig.ra Sarli Noelia,la quale lasciava come unico erede il figlio Morpurgo Armando, il quale, quindi, diveniva unico titolare del credito pari al 50% delle predette indennità ed interessi (v. pag. 1 sentenza della Cassazione). La sentenza della Corte di Cassazione in forma esecutiva veniva notificata al CIMEP il 27/1/1999, mentre la sentenza della Corte di Appello, pure in forma esecutiva, veniva notificata al CIMEP il 3/2/1999. Le parti istanti, volendo ottenere l’adempimento del giudicato, in data 3/2/1999 notificavano al CIMEP l’atto di messa in mora, invitando l’Ente al deposito, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, presso la Tesoreria Provinciale di Milano delle seguenti somme: A) In favore dei F.lli Schivo Francesco, Andrea e Mario 50% dell’indennità di esproprio di Lire 280.510.860: 140.255.430 50% dell’indennità di occupazione 53.769.581 194.025.011 Interessi del 4/4/90 al 28/2/99 144.322.713 338.347.724 Oltre interessi legali dal 28/2/99 all’effettivo deposito; B) In favore di Morpurgo Armando 50% dell’indennità di esproprio di L. 280.510.860 140.255.430 50% dell’indennità di occupazione 53.769.581 194.025.011 Interessi dal 4/4/90 al 28/2/99 144.322.713 338.347.724 oltre interessi legali dal 28/2/99 all’effettivo pagamento. Il CIMEP con sua del 19/2/1999 sosteneva di aver versato presso la Cassa Depositi e Prestiti due acconti: L. 23.100.000 il 25/1/1990 in favore del defunto Morpurgo Oliviero; il 16/7/1993 L. 75.670.000 in favore di Morpurgo Clara, Vanini Clara, Morpurgo Armando, Sarli Noelia ved. Morpurgo, Schivo Francesco, Andrea, Mario. A seguito di ulteriore diffida del 14/6/1999, il CIMEP in data 8/4/1999 versava alla Cassa la ulteriore somma di L. 526.749.107, ma con ciò non dava completa esecuzione al giudicato in oggetto, dato che in base al principio di cui all’art. 1194 c.c. i versamenti di danaro da esso CIMEP effettuati erano da ritenersi imputati prima agli interessi legali sulle predette indennità e poi agli importi capitali di queste. Gli istanti, pertanto, provvedevano ad effettuare un corretto calcolo di quanto ad essi dovuto in esecuzione del giudicato in questione e tenuto conto degli avvenuti versamenti di danaro a loro favore e della imputazione dei medesimi ai sensi del citato art. 1194 c.c.- E ciò, come risulta dal seguente prospetto: Indennità di espropriazione (pag. 11 sentenza) 280.510.860 Indennità di occupazione (pag. 13 sent.) 107.539.163 388.050.023 25/1/1990 versamento alla Cassa 23.100.000 Dovute alla data del decreto di esproprio (4/4/90) 364.950.023 Interessi dal 4/4/1990 al 16/7/1993 (data del I° versamento alla Cassa) 107.135.329 472.085.352 16/7/1993 – 50% versamento alla Cassa 75.670.000 (imputabili agli interessi ex art. 1194 c.c.) 76.670.000 395.415.352 Interessi su L. 364.950.023 dal 16/7/1993 al 8/4/1999 data del 3° versamento 165.327.360 560.742.712 Versamento dell’8/4/1999 imputabile prima Agli interessi e poi al capitale, ex art. 1194 c.c. 526.749.107 Residuo dovuto a titolo di capitale 33.993.605 Oltre interessi dall’8/4/1999 al saldo. Gli istanti, quindi, con lettera raccomandata r.r. dell’8/9/1999, invitavano il CIMEP a versare in loro favore il detto importo capitale di £. 33.993.605 oltre gli interessi legali dell’8/4/1999, dando un ulteriore termine di 30 giorni poi decorso inutilmente. Quanto sopra premesso, con il ricorso in epigrafe gli istanti hanno agito giudizialmente per ottenere l’ottemperanza del predetto giudicato e, attraverso questa, conseguire dal CIMEP il versamento a loro favore della suindicata somma di £. 33.993.605 e degli interessi legali su tale importo a decorrere dall’8/4/1999 e fino al saldo. Si è costituito in giudizio l’intimato CIMEP. Con memoria depositata il 3/6/2000, tale ente anzitutto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per asserita diversità delle pretese fatte valere con il medesimo rispetto a quelle avanzate dagli istanti con l’antecedente atto di messa in mora; indi, ha contestato la fondatezza del ricorso nel merito ed ha concluso chiedendone la reiezione. Alla pubblica udienza del 14/6/2000, a cui la discussione del ricorso è stata portata su richiesta degli istanti, sono stati sentiti i patroni delle parti e, indi, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio. II. Va, anzitutto, vagliata la preliminare eccezione, formulata dalla resistente amministrazione, secondo cui il considerato ricorso di ottemperanza sarebbe inammissibile per asserita diversità delle pretese fatte valere con esse rispetto a quelle avanzate dagli istanti con l’antecedente atto di messa in mora: ciò, per la ragione che in questo atto non sarebbe contenuta la richiesta, poi effettuata in ricorso, di imputazione dei pregressi pagamenti del CIMEP ai sensi del citato art. 1194 c.c.- L’eccezione è priva di pregio. Al riguardo, devesi – infatti – osservare che l’imputazione del pagamento di somme prima agli interessi e poi al capitale è espressione di un principio di carattere generale che è stabilito dal citato art. 1194 c.c. e che vale per ogni caso di rapporto pecuniario di debito – credito - e, quindi, anche per quelli derivanti da obbligazioni non privatistiche -, l’applicazione del quale, escludibile soltanto con il consenso del creditore, è del tutto automatica. Ne deriva, ad avviso del Collegio, che i ricorrenti creditori non avevano l’onere di inserire, nel predetto atto di messa in mora notificato al CIMEP, la richiesta che nel caso di specie l’imputazione dei pregressi pagamenti di tale ente andasse riferita prima agli interessi e poi al capitale. Devesi, pertanto, ritenere che, per essere idoneo allo scopo che qui interessa, l’atto di messa in mora in discorso dovesse contenere, come in effetti contiene, la sola richiesta di esecuzione del giudicato in oggetto la quale richiesta veniva di per sé ad includere quella di un riscontro del rispetto del principio ex art. 1194 c.c. nell’imputazione dei pregressi pagamenti effettuati dal CIMEP a favore degli istanti e/o dei loro danti causa. Per quanto osservato, quindi, la vagliata eccezione preliminare non può essere accolta, e va - perciò - respinta. III. Nel merito, il ricorso è fondato. Ed invero, come accennato al precedente punto II, la regola consacrata nell’art. 1194 c.c., secondo cui – ripetesi – il pagamento di somme effettuato dalla parte debitrice di un’obbligazione pecuniaria va imputato prima agli interessi e poi al capitale – fatta salva un’espressa pattuizione in senso diverso che fosse intervenuta tra le parti -, ha carattere generale e vale per ogni tipo di obbligazione pecuniaria, derivi essa da un rapporto di natura privatistica o da uno di natura pubblicistica quale quelli, che qui interessano, scaturenti dall’espropriazione per pubblica utilità e dall’occupazione d’urgenza. Ad infirmare una tale conclusione non varrebbe addurre – come pur fa la difesa del resistente Consorzio – che all’applicazione di detta regola in materia espropriativa osterebbero le statuizioni di cui agli artt. 48 e 49 L. n. 2359/1865 a mente delle quali la corresponsione dell’indennità di espropriazione avviene, non già mediante pagamento diretto agli aventi diritto, ma mediante il deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti e che il versamento presso quest’ultima delle somme a titolo di indennità di espropriazione ha, dalla data in cui è compiuto, effetto liberatorio per l’espropriante. Ed invero, a parere del Collegio, le due riferite disposizioni della citata legge fondamentale sugli espropri n. 2359/1865 appaiono dettate agli esclusivi fini di non esporre l’espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti e di tutelare i diritti dei terzi sull’indennità d’espropriazione (in tal senso, v. Cass. Civ. I^ Sez., 1/2/1995 n. 1125). Conseguentemente, le disposizioni de quibus, che oltretutto sono applicabili anche agli accessori di detta indennità quali gli interessi legali su questa dovuti in caso di tardiva sua erogazione, si appalesano non confliggenti con il suindicato principio ex art. 1194 c.c. e sono, perciò, da ritenere non ostativi all’applicazione di tale principio, che – come sopra detto – ha carattere generale nel nostro ordinamento giuridico. E’ da concludere, pertanto, che nel caso di specie i vari versamenti di danaro effettuati dal CIMEP in tempi diversi a favore dei ricorrenti e/o loro danti causa erano da imputare prima agli interessi legali e poi agli importi capitali delle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza dovuti a costoro. Ora, dagli atti di causa e dal comportamento delle parti in giudizio (v., in particolare, il ricorso in epigrafe e la memoria depositata dalla resistente Amministrazione) è dato inferire che, applicando nel caso di specie la suddetta regola ex art. 1194 c.c., siano tuttora dovuti importi pecuniari ai soggetti espropriati con il precitato decreto 4/4/1990 n. 6154 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia. Di conseguenza, a favore di tali soggetti e/o loro eredi dev’essere effettuato un ulteriore deposito di somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, al fine addivenire alla completa esecuzione del giudicato in oggetto. Il ricorso in epigrafe va, quindi, accolto e, per l’effetto, va ordinato al CIMEP di provvedere, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, al detto deposito delle somme dovute – per capitale e per interessi legali a far tempo dall’8/4/1999 al saldo – ai menzionati soggetti, previo calcolo da effettuarsi a cura del CIMEP in contraddittorio con gli odierni ricorrenti. Per l’ipotesi di inutile decorso del testè indicato termine, va sin d’ora nominato un commissario ad acta che entro i successivi sessanta giorni provveda, al posto del CIMEP, al compimento delle operazioni e degli atti necessari alla integrale estinzione del debito di che trattasi. IV. Nei sensi ed agli effetti indicati al precedente punto III, il ricorso va – quindi – accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza secondo la liquidazione di cui in dispositivo. ACCOGLIE il ricorso in epigrafe nei sensi ed agli effetti indicati in motivazione, al punto III. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine indicato in tale punto III per il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme (a titolo di capitale ed a titolo di interessi legali, a far tempo dall’8/4/1999 al saldo) dovute ai menzionati soggetti, l’adito Tribunale nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad un funzionario prefettizio, affinché provveda in sostituzione del CIMEP, entro i sessanta giorni dall’inutile scadenza del predetto termine dato all’ente, al compimento delle operazioni e degli atti necessari all’integrazione integrale del debito in questione. Condanna il CIMEP al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessive lire 3.000.000 (tremilioni), oltre I.V.A. e C.P.A. (Cassa Prev. Avv.ti). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, il 14 GIUGNO 2000 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: EZIO MARIA BARBIERI Presidente ADRIANO LEO Cons. Est. PAOLO PASSONI Cons. Depositata in cancelleria il
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