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Tar Lombardia – Milano, sez. I, sent. n. 171 del 26 gennaio 2001(est. Cogliani), sul trasferimento di quote latte REPUBBLICA ITALIANA
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 10.1.2001, il Dott. Solveig Cogliani; uditi, altresì, i procuratori delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: La parte ricorrente, pertanto, impugnava, il verbale di accertamento, redatto dallo STAP ai sensi dell’art. 3, 5° co., d.m. 17.2.98, a seguito del contraddittorio. L’istante deduceva la violazione del reg. CEE n. 3950/92 e della l. n. 468/92 (art. 21), in relazione all’art. 1803 c.c.. Assumeva, infatti, che la normativa comunitaria prevede la possibilità di circolazione delle quote sulla scorta delle disposizioni nazionali e, conseguentemente, la l. n. 468 cit. conservava la facoltà suddetta anche in relazione a “atti o fatti giuridici che comportino un mutamento del conduttore dell’azienda”. Da ciò, l’istante, faceva discendere la possibilità di trasferimento delle quote anche non in dipendenza del trasferimento della terra o dell’azienda stessa. Nella specie il ricorrente avrebbe stipulato un contratto di comodato, regolarmente validato e trasmesso. Censurava, altresì, la contraddittorietà con precedenti determinazioni dell’amministrazione in relazione alla validazione dei contratti. Da ultimo, deduceva il difetto di motivazione e la contraddittorietà della stessa. Si costituiva l’amministrazione, chiedendo il rigetto della domanda. Con successiva memoria, parte istante deduceva che la nuova normativa, di cui al d.l. 4.2.2000 n. 8 avrebbe chiarito la possibilità per le Regioni di operare, anche in deroga a quanto previsto dalla l. n. 468 del 1992, autorizzando trasferimenti di quota latte tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse e consentendo la stipula di contratti di cessione temporanea della quota non utilizzata anche separatamente dall’azienda.. Va notato, come evidenziato dalla difesa della regione, che l’AIMA, ai sensi del d.l. n. 411 del 1997 , era tenuta a determinare gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle campagne d’interesse. Ciò doveva fare, ponendo attenzione ai contratti di circolazione di quote latte rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell’art. 1, co. 28, d.l. n.,411 cit. Nel caso di specie l’AIMA procedeva a scorporare i quantitativi oggetto dei contratti dalle consegne del comodatario, attribuendole ai comodanti. Pertanto, sarebbe spettato alla parte istante fornire adeguata prova, ai sensi dell’art. 4, d.m. 17.2.1998 dell’effettivo utilizzo delle produzioni aziendali e dell’effettiva lavorazione dei terreni e la natura non simulata del contratto. Doveva, di conseguenza fornire dimostrazione di aver compiuto un ciclo naturale con conseguente ottenimento della produzione utilizzabile per l’allevamento delle vacche da latte. Invece, dalla documentazione prodotta si evince la minima durata temporale dei contratti, tale da essere insufficiente palesemente per qualsiasi ciclo colturale in connessione con l’allevamento del bestiame. I contratti di comodato, nella specie, intercorrevano tra il 7.3 ed il 31.3.97 e tra il 28.2 ed il 31.3.96 . Il d.m. del 1998 menziona una serie di adempimenti probatori che il produttore deve effettuare a sostegno della veridicità del contratto, che non risultano agli atti. Appare, pertanto, coerente con siffatte notazioni la conclusione dapprima dell’AIMA, poi confermata dallo STAP, che il contratto era stato fruito solo per la parte relativo alla quota latte e non anche per la parte di utilizzo dei terreni. La stipulazione di contratti diretti a realizzare una compensazione tra produttori eccedentari e deficitari è vietata dalla normativa comunitaria, oltre che da quella nazionale (l. n. 468 del 1992 e reg. CEE n. 3950/92, art. 2 punto 1).Pertanto, siffatti contratti devono considerarsi nulli. A conferma di ciò deve richiamarsi la stessa citazione fatta da parte ricorrente al d.l. n. 8 del 2000 che consente “la stipulazione dei contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall’azienda, con efficacia limitata al periodo in corso”. Appare chiaro, pertanto, che la su richiamata previsione si è resa necessaria, a fronte del generale divieto di tali contratti. Né appare contraddittoria la precedente validazione dei contratti, in fase in cui le regioni sono tenute a verificare l’idoneità della documentazione ed il rispetto della normativa, mentre l’indagine sull’effettivo utilizzo delle produzioni aziendali può essere svolto solo a contratto esaurito. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, addì 10.1.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. I) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Giovanni Vacirca PRESIDENTE Carmine Spadavecchia Consigliere Solveig Cogliani, rel. Referendario |
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