Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia Romagna, sez. I, ordinanza 1020 del 6 dicembre 2000, sull’incompatibilità dei giudici tributari

REPUBBLICA  ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER L' EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA 
SEZIONE I 
  Registro Ordinanze:/ 1020/2000
  Registro Generale: 1730/2000 
nelle persone dei Signori:
GUIDO MEALE   Presidente                                                     
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA   Cons. , relatore 
ALBERTO PASI           Cons. 
ha pronunciato la seguente 
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio  del 06 Dicembre 2000 
Visto il ricorso 1730/2000 , proposto da:
BASINI REMO 
rappresentato e difeso da:
POLI AVV. MAURO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
P.ZZA CALDERINI 6 
presso
POLI AVV. MAURO                                     
contro
 MINISTERO DELLE FINANZE                                                           
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RENI 4 
presso la sua sede 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA                                
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RENI 4 
presso la sua sede 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA                                      

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 4 luglio 2000, con la quale è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dall’incarico di giudice della Commissione Tributaria Regionale di Bologna;
di ogni altro atto connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
MINISTERO DELLE FINANZE 
Relatore il Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA
Uditi per le parti gli avv.ti M.Poli e F.Baldi;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni;
Considerato che dalla delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, impugnata emerge con sufficiente chiarezza che l’attività di consulenza presa in considerazione è stata svolta anche mediante assistenza per la compilazione di dichiarazioni di reddito a fini fiscali;
Ritenuto quindi, ad un primo esame che anche con tali modalità l’attività consulenza dia luogo alla situazione di incompatibilità descritta dall’art.31 della legge n.449/97 e presa in considerazione dalle delibere nn.3 e 4 del 1998 del Consiglio di Presidenza sopradetto;
Considerate le prevalenti esigenze di chiarezza ed ineccepibilità della situazione dei giudici tributari;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 06 Dicembre 2000 
 

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