Giurisprudenza - Varia |
Tar Emilia Romagna, sez. I, ordinanza 1020 del 6 dicembre 2000, sull’incompatibilità dei giudici tributari REPUBBLICA ITALIANA
di ogni altro atto connesso. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA MINISTERO DELLE FINANZE Relatore il Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Uditi per le parti gli avv.ti M.Poli e F.Baldi; Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni; Considerato che dalla delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, impugnata emerge con sufficiente chiarezza che l’attività di consulenza presa in considerazione è stata svolta anche mediante assistenza per la compilazione di dichiarazioni di reddito a fini fiscali; Ritenuto quindi, ad un primo esame che anche con tali modalità l’attività consulenza dia luogo alla situazione di incompatibilità descritta dall’art.31 della legge n.449/97 e presa in considerazione dalle delibere nn.3 e 4 del 1998 del Consiglio di Presidenza sopradetto; Considerate le prevalenti esigenze di chiarezza ed ineccepibilità della situazione dei giudici tributari; La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. BOLOGNA , li 06 Dicembre 2000
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