Tar per l’Emilia – Romagna, sez. II, 6
novembre 2006, n.
2875, sull’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazione, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati
deducendone l´illegittimità.
Si è costituita in giudizio l´Amministrazione intimata che
ha eccepito
l´inammissibilità del ricorso, nonché
l´infondatezza dello stesso.
La causa è stata trattenuta in decisione all´odierna
udienza.
2.L´oggetto del presente giudizio concerne il diniego di permesso
di
costruzione dell´impianto di telefonia mobile nonché le
norme del P.R.G. del
Comune ritenute ostative alla suddetta realizzazione.
3.Il diniego di costruzione è impugnato per un vizio proprio
costituito dalla
ritenuta violazione dell´articolo 10 bis della legge 241 del
1990, come
novellata dalla legge n. 15 del 2005 nonché per vizi di
illegittimità derivata
dalla illegittimità del P.R.G. per quanto concerne le
prescrizioni
disciplinanti la realizzazione degli impianti di telefonia mobile nel
territorio comunale.
4.Il ricorso è inammissibile per la parte concernente
l´impugnativa delle
prescrizione del P.R.G. poste dall´amministrazione a fondamento
del diniego di
realizzazione dell´impianto di telefonia mobile.
5.Va, infatti, condivisa l´eccezione della difesa del Comune la
quale ha
rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto al Comune
stesso e non alla
Provincia.
6.Pertanto, confermando l´orientamento giurisprudenziale di
questa sezione (cfr
TAR Bologna, sez II, 2 dicembre 2002, n.1875) va rilevato che il piano
regolatore comunale impugnato costituisce un atto complesso risultante
dalla
volontà di due Enti (il Comune da un lato e la Provincia,
delegata dalla
Regione Emilia- Romagna) e, conseguentemente, il ricorso doveva essere
notificato ad entrambi gli enti (cfr altresì CdS, 6.7.2000, n.
3785; CdS,
21.8.2002, n. 4245).
7.Nel caso concreto la notifica alla Provincia era a maggior ragione
necessaria
in quanto la deliberazione n.86/02 del Comune di S.Giovanni in
Persiceto
concernente la variante specifica in materia di telefonia mobile
relativa alle
norme di PRG oggetto della presente impugnativa, sono state approvate
con il
concreto apporto della Provincia stessa che ha formulato alcune
osservazioni
accolte dal Comune e, quindi, determinanti sul contenuto
dell´atto impugnato.
8.Quanto alla censura propria del diniego costituita dalla dedotta
violazione
dell´art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, come novellata
dalla legge n.15
del 2005, in quanto il Comune non avrebbe comunicato alla
società ricorrente il
cosiddetto "preavviso di rigetto" prima della adozione del
provvedimento finale di diniego, va osservato che la predetta
comunicazione ha
la stessa natura e finalità dell´art.7 della legge 241 del
1990 essendo
entrambe finalizzate a garantire la partecipazione al procedimento
dell´interessata (TAR Aosta n. 1 del 2006).
9.Pertanto trova applicazione la previsione di cui all´art. 21
octies della
legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge n.15 del 2005, la
quale
dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme
nel procedimento o nella forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del
provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo dello stesso non
avrebbe
potuto essere diverso e ciò coerentemente con l´indirizzo
giurisprudenziale che
ritiene inutile la comunicazione dell´avvio del procedimento in
caso di
attività vincolata quanto la partecipazione
dell´interessato non avrebbe potuto,
comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad
incidere
sul provvedimento finale (CdS, sez. IV, del 22.6.2004, n. 4480).
10.Nel caso concreto il diniego impugnato costituisce
un´applicazione vincolata
delle norme di PRG la cui impugnativa è inammissibile per le
ragioni sopra
esposte.
11.Per tali ragioni il ricorso è in parte inammissibile ed in
parte va
rigettato.
12.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l´Emilia Romagna
Bologna, Seconda
Sezione, dichiara in parte INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe
indicato ed in
parte lo RIGETTA.
Condanna la società ………………………….. al pagamento delle spese di
causa che si
liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 12 ottobre
2006.
Presidente Luigi Papiano
Cons.re.Est. UgoDi Benedetto
Depositata in Segreteria in data 6/11/06
BOLOGNA , li 6/11/06
Il Segretario
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