Giurisprudenza - Varia

Tar per l’Emilia – Romagna, sez. II, 6 novembre 2006, n. 2875, sull’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990
 

FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone l´illegittimità.
Si è costituita in giudizio l´Amministrazione intimata che ha eccepito l´inammissibilità del ricorso, nonché l´infondatezza dello stesso.
La causa è stata trattenuta in decisione all´odierna udienza.
2.L´oggetto del presente giudizio concerne il diniego di permesso di costruzione dell´impianto di telefonia mobile nonché le norme del P.R.G. del Comune ritenute ostative alla suddetta realizzazione.
3.Il diniego di costruzione è impugnato per un vizio proprio costituito dalla ritenuta violazione dell´articolo 10 bis della legge 241 del 1990, come novellata dalla legge n. 15 del 2005 nonché per vizi di illegittimità derivata dalla illegittimità del P.R.G. per quanto concerne le prescrizioni disciplinanti la realizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale.
4.Il ricorso è inammissibile per la parte concernente l´impugnativa delle prescrizione del P.R.G. poste dall´amministrazione a fondamento del diniego di realizzazione dell´impianto di telefonia mobile.
5.Va, infatti, condivisa l´eccezione della difesa del Comune la quale ha rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto al Comune stesso e non alla Provincia.
6.Pertanto, confermando l´orientamento giurisprudenziale di questa sezione (cfr TAR Bologna, sez II, 2 dicembre 2002, n.1875) va rilevato che il piano regolatore comunale impugnato costituisce un atto complesso risultante dalla volontà di due Enti (il Comune da un lato e la Provincia, delegata dalla Regione Emilia- Romagna) e, conseguentemente, il ricorso doveva essere notificato ad entrambi gli enti (cfr altresì CdS, 6.7.2000, n. 3785; CdS, 21.8.2002, n. 4245).
7.Nel caso concreto la notifica alla Provincia era a maggior ragione necessaria in quanto la deliberazione n.86/02 del Comune di S.Giovanni in Persiceto concernente la variante specifica in materia di telefonia mobile relativa alle norme di PRG oggetto della presente impugnativa, sono state approvate con il concreto apporto della Provincia stessa che ha formulato alcune osservazioni accolte dal Comune e, quindi, determinanti sul contenuto dell´atto impugnato.
8.Quanto alla censura propria del diniego costituita dalla dedotta violazione dell´art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge n.15 del 2005, in quanto il Comune non avrebbe comunicato alla società ricorrente il cosiddetto "preavviso di rigetto" prima della adozione del provvedimento finale di diniego, va osservato che la predetta comunicazione ha la stessa natura e finalità dell´art.7 della legge 241 del 1990 essendo entrambe finalizzate a garantire la partecipazione al procedimento dell´interessata (TAR Aosta n. 1 del 2006).
9.Pertanto trova applicazione la previsione di cui all´art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge n.15 del 2005, la quale dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme nel procedimento o nella forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto essere diverso e ciò coerentemente con l´indirizzo giurisprudenziale che ritiene inutile la comunicazione dell´avvio del procedimento in caso di attività vincolata quanto la partecipazione dell´interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere sul provvedimento finale (CdS, sez. IV, del 22.6.2004, n. 4480).
10.Nel caso concreto il diniego impugnato costituisce un´applicazione vincolata delle norme di PRG la cui impugnativa è inammissibile per le ragioni sopra esposte.
11.Per tali ragioni il ricorso è in parte inammissibile ed in parte va rigettato.
12.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l´Emilia Romagna Bologna, Seconda Sezione, dichiara in parte INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe indicato ed in parte lo RIGETTA.
Condanna la società ………………………….. al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 4.000 (quattromila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2006.
Presidente Luigi Papiano
Cons.re.Est. UgoDi Benedetto
Depositata in Segreteria in data 6/11/06
BOLOGNA , li 6/11/06
Il Segretario




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