Giurisprudenza - Varia |
Tar Bologna, sewz. II, 7
aprile 2008, n. 1288, sulla
giurisdizione in materia di impugnativa di provvedimenti degli
ispettori del
lavoro concernenti la sicurezza nelle aziende REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE II
Registro Sentenze:1288/2008
Registro
Generale:
1226/2007 nelle
persone dei Signori: GIANCARLO MOZZARELLI
Presidente BRUNO LELLI Cons. UGO DI BENEDETTO Cons. ,
relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'Udienza
Pubblica del 06 Marzo
2008 Visto il ricorso 1226/2007 proposto da: MASERATI
S.P.A. rappresentato
e difeso da: DE VERGOTTINI AVV.
GIUSEPPE BERRUTI AVV. GIULIANO RICCI AVV. SANTE con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S. STEFANO 16 presso DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE contro AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DI
MODENA rappresentato e difeso da: DELLA FONTANA AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in
BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR per l'annullamento del verbale
di disposizione n.D/FD/6/2007, comunicato con nota 7 luglio 2007
prot.n.60543
redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del SPASL con il quale
è stato
imposto alla Maserati S.p.a. di riformulare le nomine dei medici
competenti per
l’espletamento delle funzioni di sorveglianza sanitaria presso il
proprio
stabilimento produttivo; Visti gli
atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto
l'atto di costituzione in giudizio di: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DI MODENA Udito il
relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e
uditi gli avvocati presenti come risulta dal
verbale d’udienza; Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO1.La
società ricorrente è titolare di uno stabilimento
produttivo sito in Modena,
all’interno del quale sono impiegati circa 750 dipendenti. Il servizio
di sorveglianza sanitaria, previsto dall’articolo 16 del d.lgs 19
settembre
1994, n.626 è stato svolto, in forza di un apposito rapporto
contrattuale, da
una società costituita dall’Ospedale civile di Sassuolo. In base
a detto
contratto è stato nominato un medico, specializzato in medicina
del lavoro,
quale incaricato delle funzioni di sorveglianza sanitaria all’interno
dell’Azienda. In ragione
delle dimensioni dell’Azienda la società ha nominato altri due
medici con
funzioni di “medico competente aggiunto”, consentendo la permanenza di
un
medico nello stabilimento per almeno tre giorni alla settimana. 2.Gli
ufficiali di polizia giudiziaria dello SPAL- Servizio Prevenzione e
Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro- dell’AUSL di Modena, a seguito di un
sopralluogo,
hanno disposto, “ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 520/55, di procedere a
riformulare le nomine dei medici competenti sopra citati in modo che
risultino
assolutamente inequivocabili il ruolo e la responsabilità
attribuite, al fine
di rendere pienamente e facilmente applicabile quanto previsto
dall’art.17 del
D.Lgs.626/94. In
particolare, se la complessità e le dimensioni dell’azienda
consigliano di
individuare più di un medico competente, occorre che per ognuno
di loro
risulti, con precisione lo specifico ambito di attività
lavorativa all’interno
dello stabilimento in cui esplica la sua azione (reparto o altro tipo
di
aggregato) e per il quale egli assume direttamente tutti i compiti ( e
le
responsabilità connesse) elencati nell’art.17 del citato
decreto”. Avverso
detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. la società
interessata
deducendone l’illegittimità. Si è
costituita in giudizio l’AUSL intimata che ha controdedotto alle
avverse
doglianze e concluso per il rigetto del ricorso. La causa è
stata trattenuta in decisione all’odierna udienza. 3.Va
preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo. 3.1.Negli
interventi degli ispettori del lavoro sono ravvisabili due tipi di
provvedimenti. Il primo è costituito dalle diffide, previste
dall’art.9 del
d.p.r. n.520 del 1955 che vengono adottate quando viene constatata la
violazione di obblighi nascenti dalla legge: in tal caso le
prescrizioni
imposte dall’ispettorato nulla aggiungono agli obblighi imposti dalla
norma e
non hanno contenuto novativo rispetto ad essi. La posizione soggettiva
del
datore di lavoro è completamente delimitata dalla legge e le
controversie
relative a dette diffide appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario. 3.2.Il
secondo tipo di provvedimento è, invece, costituito dalle
“disposizioni”,
previste dall’articolo 10 del citato d.p.r. e dall’articolo 65 del
d.p.r. n.303
del 1956, che introducono una serie di obblighi non previsti e
realizzano dei
veri e propri ordini che, sulla base di una scelta discrezionale, fanno
sorgere
nei soggetti destinatari un obbligo di ottemperare prima non esistente. Le relative
controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa in quanto
le
“disposizioni” costituiscono dei veri e propri provvedimenti
amministrativi
discrezionali (Cass.,Sez.Un.,9.7.1991,n.7547; Cass.,Sez.Un.,13/2/1993,
n,1822;
Cons.Stato,sez.VI,16.5.1983,n.354; T.A.R. Umbria, 10.3.2000, n.258). 3.3.Nel
caso concreto si tratta di una “disposizione” emanata ai sensi
dell’articolo 10
del D.P.R. 520 del 1955, espressamente richiamato nel provvedimento
impugnato,
con il quale gli ispettori del lavoro pretendono di introdurre un nuovo
obbligo
non predeterminato dalla legge. La
giurisdizione, pertanto, è del giudice amministrativo. 4.Nel
merito il ricorso è fondato. La
normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria prevede
puntualmente gli
obblighi di osservare definendo, agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 19
settembre
1994, n.626, i compiti propri del medico competente che, per quanto
riguarda le
prestazioni mediche di svolgere direttamente nei confronti del
lavoratore
comprendono accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro a cui sono specificamente destinati,
accertamenti
periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, visite
mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali nonché l’aggiornamento della cartella sanitaria. L’articolo
17, poi, contempla ulteriori compiti concernenti le situazioni di
rischio e le
misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori
connesse all’ambiente di lavoro. Si tratta,
pertanto, di compiti specifici e puntualmente definiti dalla legge. 5.Nell’adempimento
di detti compiti, non è precluso dalla legge la
possibilità per le Aziende di
non limitarsi a nominare un unico medico competente ma di affiancare
allo
stesso altri “medici aggiunti”. Né la
pretesa degli ispettori del lavoro di
ripartire l’azienda di reparti ed aggregati cui assegnare
un solo medico
competente è consentito dalla legge e del resto non è
neppure funzionale
all’espletamento dei compiti di cui ai citati articolo 16 e 17. 5.2.Infatti,
le prestazioni del medico competente indicate nei citati articoli 16 e
17
riguardano tutte prestazioni programmabili e programmate per cui
è, comunque,
chiaramente individuabile il compito di ciascun medico competente e le
connesse
responsabilità, senza necessità di smembrare l’Azienda,
in reparti o aggregati,
come preteso dagli ispettori del lavoro. Del resto
la presenza di più medici competenti assicura la
possibilità di una maggiore
presenza nell’Azienda a beneficio del datore di lavoro e dei lavoratori
stessi. 6.Inoltre,
la natura fiduciaria del rapporto medico competente e lavoratore non
è limitata
dalla nomina di medici competenti aggiunti essendo al contrario
garantita una
maggior scelta per il lavoratore nell’ambito del calendario delle
visite
programmate. La maggior
presenza in azienda del medico competente, assicurata dalla misura
organizzatoria dell’Azienda, consente, altresì, la
possibilità di una più
tempestiva informazione ai lavoratori, qualora dagli stessi richiesta. 7.Infine,
va osservato che la “disposizione” degli ispettori del lavoro in
contestazione,
intervenuta dopo circa quattro anni dall’effettuazione delle nomine dei
medici
competenti “aggiunti” non ha alcun riferimento a disservizi od
inefficienze
riscontrati in Azienda nell’espletamento dei compiti di sorveglianza
sanitaria
e, pertanto, anche per questo aspetto appare viziata sotto il profilo
della
carenza di motivazione e di istruttoria, in riferimento a quest’ultimo
profilo. 8.Per tali
ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il
provvedimento
impugnato. 9.Sussistono
giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di
causa
attesa la novità della questione controversa. P.Q.M. Il Tribunale
Amministrativo Regionale, per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in
Bologna in data 6.3.2008. Presidente Cons.rel est. Depositata in Segreteria
in data 07.04.08 Bologna li, 07.04.08 Il Segretario |
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