Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 13 febbraio 2004
n. 580 sui casi in cui non è necessario l’avviso di avvio del procedimento
amministrativo
FATTO E
DIRITTO
1. Con
ricorso notificato il 17 settembre 2002, il sig. Luciano Demo impugnava,
innanzi al
Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte, la decisione n. 3847/128/01, in
data 1
luglio
2002, del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con
la quale
era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di
revisione
della
patente, adottato, ai sensi dell’art. 128 del d. l.vo 30 aprile 1992, n.
285,
dall’Ufficio
provinciale della motorizzazione civile di Asti in data 14 giugno 2001,
in
relazione
ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta, il giorno
8 maggio
2001,
l’autovettura del ricorrente.
Avverso
tale decisione l’interessato deduceva censure di difetto di motivazione,
di
omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza del carattere di
urgenza
del medesimo,
e di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso
ex
art. 2,
comma 3, della legge n. 241/1990.
1.2. Il
giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata, ai
sensi
dell’art.
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato e integrato dall’art.
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della
legge 21 luglio 2000, n. 205, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.
2. Appella
l’interessato, contestando le conclusioni del giudice di primo grado e
reiterando
le doglianze già svolte in quella sede.
Si è
costituita l’Avvocatura dello Stato, senza svolgere memorie difensive scritte.
3. L’appello
è fondato.
3.1. Al
riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l’istante
lamenta
la violazione dell’art. 7 della legge 8 agosto 1990, n. 241, per avere
l’Amministrazione,
in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo
dell’interessato
circa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto a
disporre
la revisione della patente di guida.
3.2. Come
la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalità della
regola
procedimentale
stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza
di
assicurare
piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua
formazione e,
dall’altro,
di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase
istruttoria
preordinata
alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione anche delle ragioni
esposte
da quest’ultimo, l’amministrazione sia posta in condizione (anche nell’interesse
pubblico)
di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi
di
fatto
e di diritto.
3.3. Ed
invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore
ha
consentito
di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità
(delle quali
l’amministrazione
dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta),
che non
permettano di attendere, per l’emanazione del provvedimento, i tempi minimi
necessari
per dare ingresso alle osservazioni del privato.
In assenza
di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall’art.
7 della
legge
n. 241/90 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento
(introdotto
dalla giurisprudenza) per i casi in cui l’omissione si riveli, in concreto,
irrilevante,
giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con
l’intervento
dell’interessato, ovvero quest’ultimo sia stato, comunque, posto in
condizione
di partecipare per avere avuto conoscenza “aliunde” del procedimento
stesso.
4. Sennonché,
nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino
una
deroga
al principio anzidetto.
4.1. Ed
invero, l’art. 128 del nuovo codice della strada, attribuisce agli Uffici
provinciali
della
Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione
della
patente
tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell’autoveicolo
facciano
insorgere,
a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità
per la
guida
stessa.
Poiché,
dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra
comportamenti
tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare
condivisibile
l’affermazione del primo giudice, secondo la quale la contestazione di
una
violazione
alle norme del codice della strada costituirebbe, di per sé, notizia
dell’avvio del
relativo
procedimento, sì da rendere superflua una formale comunicazione.
Per contro,
è proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte
dell’Amministrazione,
dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 128 citato
che il
coinvolgimento dell’interessato appare necessario per una migliore
rappresentazione
di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di
quest’ultimo
e possono indurre, correlativamente, perplessità sulla sua perdurante
idoneità
alla guida.
5. Né
potrebbe, d’altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in
quanto volto
a garantire
la sicurezza della circolazione, rivesta, di per sé, quelle caratteristiche
di
urgenza,
tali da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione,
dal
momento
che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi
strettissimi
(l’appellante assume, senza essere smentito, che gli è stato concesso
un
lasso
di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non
determina,
nelle
more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano
i
presupposti,
attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde
non
si ravvisano,
anche per questo profilo, ragioni per assolvere l’Amministrazione dall’obbligo
sancito
dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
6. L’appello
va, in conclusione accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata
ed in
accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento
impugnato.
Le spese
del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando
sull'appello
in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto,
in
riforma
della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado,
annulla il
provvedimento
impugnato
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 12 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale
(Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Salvatore
GIACCHETTI - Presidente -
Sergio
SANTORO - Consigliere -
Alessandro
PAJNO - Consigliere -
Giuseppe
ROMEO - Consigliere -
Giuseppe
MINICONE - Consigliere Est. -
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2004
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