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Consiglio di Stato, IV sezione, sentenza n.2345 del 19 aprile 2000 sulla tutela delle minoranze linguistiche ed il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato politico REPUBBLICA ITALIANA
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 30 novembre 1999 la relazione del Consigliere Filoreto D'Agostino e udito, altresì, l'Avvocato dello Stato Greco per l'Amministrazione appellata; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Giunti in Italia, il Demir veniva condotto alla Questura di Udine dove faceva richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico, che con i provvedimenti tutti adottati il 31 ottobre 1996 e notificati il successivo 22 novembre del medesimo anno veniva rifiutato all'istante e a tutti i componenti della famiglia. Avverso tali statuizioni i Demir proponevano ricorso avanti il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia, deducendo i seguenti motivi: 1) illegittimità del provvedimento impugnato - eccesso di potere per slealtà nello svolgimento della procedura; 2) illegittimità del provvedimento impugnato - violazione di legge; 3) illegittimità del provvedimento impugnato: violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione - travisamento dei fatti. L'Amministrazione dell'interno nel costituirsi ribadiva la piena legittimità degli impugnati provvedimenti e, per l'effetto, concludeva per la reiezione nel merito del ricorso. Il Tribunale amministrativo Regionale con la sentenza in epigrafe indicata respingeva il ricorso. Avverso quella pronuncia hanno proposto gravame avanti questo Consiglio di Stato i signori Demir in proprio e quali genitori dei minori Abdullah, Serhat e Firat con atto notificato il 16 aprile 1999. L'impugnazione è articolata sui seguenti rilievi: - nello svolgimento della procedura i ricorrenti non sarebbero stati messi nelle condizioni di esprimersi adeguatamente dinanzi alla Commissione posto che l'interprete era di lingua turca e non di lingua curda; - comunque il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da violazione di legge, relativa allo status di rifugiato politico nonché da eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. L'Amministrazione dell'Interno si è costituita e, con memoria 24 settembre 1999, ha sostenuta la piena conformità dell'impugnata decisione. Viene censurato, con quel mezzo, lo svolgimento della procedura, posto che i ricorrenti, aspiranti allo status di rifugiato, non sarebbero stati messi nelle condizioni di esprimersi adeguatamente avanti la Commissione centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136. Emerge, invero, dalla documentazione che l'interprete era di lingua turca e non conosceva - o non ha comunque utilizzato - l'idioma curdo. In proposito il Giudice di prime cure ha ritenuto non meritevole di accoglimento la specifica censura, osservando che gli odierni appellanti, cittadini turchi di etnia curda, sono stati sentiti nella lingua ufficiale del loro Paese e che ciò appare sufficiente a escludere l'illegittimità della audizione sotto tale aspetto. I presupposti fondamentali da cui muove la contestata decisione non sono certamente revocabili in dubbio. Tuttavia, dall'esame degli atti, risulta evidente che non tutte le attestazioni scritte dei Demir avanti la Commissione centrale di riconoscimento dello status di rifugiato sono state compiutamente comprese, come emerge dal testo di traduzione in cui non sono state trascritte, perché ritenute non intellegibili non certo per motivi di grafia, ben due frasi. Ora questo elemento in fatto rende seriamente perplessa la circostanza che, nel caso di specie, sia stata offerta agli appellanti la piena possibilità di rappresentare in modo esaustivo le ragioni che avevano determinato la richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico. Se è ben vero, infatti, che l'art.3 del decreto Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, contenente norme sulla costituzione della Commissione centrale di riconoscimento dello status di rifugiato e sul procedimento avanti la stessa, prescrive che i richiedenti hanno diritto di esprimersi nella propria lingua (che, nel caso di specie, è, senza dubbio, quella turca), è anche vero che la disposizione è preordinata alla migliore tutela degli istanti medesimi. Ove un soggetto non sia in condizione di esprimersi pienamente nella propria lingua, per lunga consuetudine con un dialetto o idioma più propriamente usato nei rapporti quotidiani (ipotesi che può registrarsi anche avanti l'Autorità Giudiziaria italiana soprattutto per soggetti, spesso anziani, sprovvisti di un corredo sintattico e di un numero di parole e lemmi adeguati alle esigenze dialettiche di un processo), la regola fondamentale, desumibile per interpretazione sistematica, è che lo stesso possa esprimersi e conoscere gli atti che lo riguardano in una lingua a lui conosciuta e comprensibile. Ciò si desume, con tutta evidenza, dal c.2 dell'art.4 e dal c.7 dell'art.11 della legge 6 marzo 1998, n.40, (ora trasfusi nel c.2 dell'articolo 4 e nel c.7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, contenente il testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), i quali impongono l'uso di una lingua conosciuta e comprensibile all'interessato in relazione agli atti di diniego di ingresso o reingresso e al decreto di espulsione. Evidentemente la nozione di lingua conosciuta e comprensibile non va intesa in senso tecnico, con riferimento cioè agli idiomi ufficiali dei diversi paesi, ma con riguardo agli specifici contesti lessicali e sintattici che sono radicati, con tanta varietà, nelle comunità di tutto il mondo e di cui alcune popolazioni e gruppi fanno uso in modo talvolta esclusivo. Ne consegue che l'interpretazione della disposizione contenuta nel suindicato art.3 d.P.R. n.136 del 1990 non determina, per ciò solo automaticamente, l'uso della lingua ufficiale del paese di provenienza del richiedente, dovendo questa regola essere contemperata con quella della totale comprensibilità. Il che, nel caso di specie, è mancato. Lo svolgimento della procedura non del tutto aderente alla regola della piena idoneità della medesima a far rappresentare ai richiedenti le ragioni della loro istanza, impone di ritenere insufficientemente formata la decisione della Commissione centrale per cui è controversia e inibisce l'esame delle altre censure, che attengono alle motivazioni del provvedimento. Sembra equo compensare le spese anche di questa fase del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. |
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