Cassazione, Sez. Un., Ordinanza 15 novembre 2002, n. 16165, sulla giurisdizione
G. A. in materia di concessioni di beni pubblici, salvo indennità
e canoni
ORDINANZA
Sul ricorso
per Regolamento Preventivo Di Giurisdizione iscritto al n. 5369/2001 del
R.C.
AA.CC.
proposto da:
Massa
Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Amministratore
delegato
Dott.
Gian Mario Gastoldi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n.
104,
presso
Antonia De Angelis, difesa dall'Avv. Luca Verrienti come da procura a margine
del
ricorso.
- ricorrente
-
contro
Fornese
Escavazione s.r.l.
- intimata
-
in relazione
al giudizio (instaurato con atto di citazione notificato il 30.11.2000)
pendente
davanti al Tribunale di Massa.
Udita
la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27.09.2002
dal Cons.
Dott.
Antonino Elefante.
Sentito
l'Avv. Luca Verrienti.
Lette
le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo
Maccarone
che ha
concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO
IN FATTO
1. Con
atto di citazione del 30.11.2000, la s.r.l. Fornese Escavazione proponeva
opposizione
avanti il Tribunale di Massa a due ingiunzioni di pagamento per canoni
di
concessione
relativamente ad una cava, emesse dalla s.p.a. Massa Servizi,
concessionaria
(in virtu' di contratto del 27.05.1997) del Comune di Massa del servizio
di
accertamento
e riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate.
2. Preliminarmente,
l'opponente soc. Fornese Escavazione eccepiva il difetto di
legittimazione
attiva nonche' l'illegittimita' formale delle ingiunzioni, per la inesistenza
di
alcun
titolo della soc. Massa Servizi ad emetterle e per la mancanza della dovuta
vidimazione.
Nel merito lamentava l'omessa indicazione del periodo di riferimento dei
canoni
pretesi e l'avvenuta cessazione dell'attivita' estrattiva a seguito di
un
provvedimento
di sua decadenza, impugnato davanti al TAR Toscana e da questo
sospeso.
Aggiungeva che il Comune di Massa con delibera dell'11.01.1996 aveva
autorizzato
la prosecuzione dell'attivita' estrattiva ma limitando quantita' e destinazione
del materiale;
essa soc. Fornese Escavazione aveva impugnato anche tale atto davanti
al Tar
Toscana, cessando nel frattempo (e in attesa) ogni attivita' estrattiva
e
sospendendo
il versamento dei canoni di concessione, in quanto la cava marmifera non
era piu'
utilizzata dal 1.1.1996, per fatto e volonta' del concedente.
3. In
relazione a tale giudizio pendente davanti al Tribunale di Massa, la soc.
Massa
Servizi
ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, poi illustrato
da
memoria,
sostenendo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice
amministrativo.
La soc.
Fornese Escavazione non si e' costituita.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
1. La ricorrente,
premesso che l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la
riscrittura
ad opera dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80,
dispone
che "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali
i ricorsi
contro
atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici..."
(comma
1) e che
"resta salva la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria per
le controversie
concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi..." (comma 2), sostiene che la
domanda
proposta dalla soc. Fornese Escavazione non appartiene alla giurisdizione
del
giudice
ordinario perche' non riguarda una controversia concernente indennita',
canoni
ed altri
corrispettivi, sotto il profilo dell'an, del quomodo e del quantum debeatur,
ma
riguarda
una controversia relativa a provvedimento, come l'ingiunzione di pagamento,
incidente
sul rapporto di concessione e sulla misura risolutiva e modificativa di
esso, cioe'
la contestata
decadenza e la contestata autorizzazione all'attivita' estrattiva in
quantita'
e secondo destinazione limitate. Le censure di illegittimita' del procedimento
di
riscossione
coattiva ex R.D. n. 639/ 1910 sono strumentali ed accessorie rispetto alla
questione
principale inerente all'uso del potere pubblicistico del concedente di
richiedere,
di imporre
e di determinare obblighi di pagamento a carico del destinatario. La
controversia
consiste, quindi, nell'esame degli obblighi del concessionario (soc. Fornese
Escavazione)
rispetto all'esercizio del contestato potere del concedente (soc. Massa
Servizi)
di richiedere il pagamento di canoni di concessione, pur in presenza di
presunti
fatti
impeditivi o estintivi.
2. La
doglianza non merita accoglimento.
3. Invero
ritiene la Corte che la giurisdizione competa al giudice ordinario, considerato:
a) che
nella specie si verte in tema di opposizione ad ingiunzioni emesse e rese
esecutive
secondo le norme del R.D. 339 del 1910; infatti, con l'atto di opposizione
innanzi
al Tribunale di Massa l'opponente societa' Forense Escavazione ha dedotto
la
nullita'
delle ingiunzioni proprio per violazione delle norme del citato decreto
n. 639
relativo
alla procedura di riscossione dei canoni, affermando tra l'altro l'irregolarita'
delle
vidimazioni,
la genericita' della pretesa e, comunque, la non debenza delle somme
richieste;
b) che, dovendosi giudicare in base alla domanda, le censure circa i
presupposti
(soggettivi ed oggettivi) dell'esercizio del potere, contrariamente a quanto
sostenuto
dal ricorrente, lungi dal prospettarsi come strumentali ed accessorie rispetto
alle questioni
relative alle vicende del rapporto, si configurano invece come principali
ed
assorbenti
rispetto alle successive deduzioni di merito; c) che, secondo quanto
esplicitamente
enuncia l'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, per il procedimento di opposizione
all'ingiunzione,
di cui al precedente art. 2, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario;
d)
che sulle
suddette questioni, attinenti ad un diritto soggettivo in quanto negative
del
potere
impositivo della soc. Massa Servizi, la giurisdizione appartiene certamente
al
giudice
ordinario; e) che la giurisdizione in materia di contenzioso derivante
da
concessioni
amministrative, in base all'art. 5 della legge n. 1034/71, e successive
modifiche,
come interpretato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, si distribuisce
nel senso
che tutte le questioni riguardanti l'esistenza, l'efficacia, la portata
e lo
svolgimento
del rapporto di concessione spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,
mentre per le controversie concernenti indennita', canoni (come nella
fattispecie),
ed altri corrispettivi e' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario;
f)
che, infine,
la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative ad
indennita',
canoni
e corrispettivi inerenti a rapporti di concessione di beni dell'amministrazione
sussiste
sia che si controverta sull'"an" che sul "quomodo" o sul il "quantum debeatuer"
e
non viene
meno quando si faccia questione di riduzione, sospensione o non debenza
del
pagamento
per cessazione o limitazione dell'uso del bene demaniale, perche' in tal
caso
la domanda
e' principalmente e sostanzialmente diretta a tutelare il diritto soggettivo
a
non essere
obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Alla
stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e va dichiarata
la
giurisdizione
del giudice ordinario.
Non si
deve provvedere sulle spese perche' l'intimata soc. Fornese Escavazione
non ha
svolto
attivita' difensiva.
P.Q.M.
La Corte
di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione
del
giudice
ordinario.
Cosi'
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte
Suprema di
Cassazione,
il 27 settembre 2002.
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