Giurisprudenza - Varia

Cassazione, Sez. Un., Ordinanza 15 novembre 2002, n. 16165, sulla giurisdizione G. A. in materia di concessioni di beni pubblici, salvo indennità e canoni
                      
           
ORDINANZA

           Sul ricorso per Regolamento Preventivo Di Giurisdizione iscritto al n. 5369/2001 del R.C.
           AA.CC. proposto da: 
           Massa Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Amministratore delegato
           Dott. Gian Mario Gastoldi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104,
           presso Antonia De Angelis, difesa dall'Avv. Luca Verrienti come da procura a margine del
           ricorso. 

           - ricorrente - 

           contro 

           Fornese Escavazione s.r.l. 

           - intimata - 

           in relazione al giudizio (instaurato con atto di citazione notificato il 30.11.2000)
           pendente davanti al Tribunale di Massa. 
           Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27.09.2002 dal Cons.
           Dott. Antonino Elefante. 
           Sentito l'Avv. Luca Verrienti. 
           Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Maccarone
           che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. 

           RITENUTO IN FATTO 

           1. Con atto di citazione del 30.11.2000, la s.r.l. Fornese Escavazione proponeva
           opposizione avanti il Tribunale di Massa a due ingiunzioni di pagamento per canoni di
           concessione relativamente ad una cava, emesse dalla s.p.a. Massa Servizi,
           concessionaria (in virtu' di contratto del 27.05.1997) del Comune di Massa del servizio di
           accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate. 
           2. Preliminarmente, l'opponente soc. Fornese Escavazione eccepiva il difetto di
           legittimazione attiva nonche' l'illegittimita' formale delle ingiunzioni, per la inesistenza di
           alcun titolo della soc. Massa Servizi ad emetterle e per la mancanza della dovuta
           vidimazione. Nel merito lamentava l'omessa indicazione del periodo di riferimento dei
           canoni pretesi e l'avvenuta cessazione dell'attivita' estrattiva a seguito di un
           provvedimento di sua decadenza, impugnato davanti al TAR Toscana e da questo
           sospeso. Aggiungeva che il Comune di Massa con delibera dell'11.01.1996 aveva
           autorizzato la prosecuzione dell'attivita' estrattiva ma limitando quantita' e destinazione
           del materiale; essa soc. Fornese Escavazione aveva impugnato anche tale atto davanti
           al Tar Toscana, cessando nel frattempo (e in attesa) ogni attivita' estrattiva e
           sospendendo il versamento dei canoni di concessione, in quanto la cava marmifera non
           era piu' utilizzata dal 1.1.1996, per fatto e volonta' del concedente. 
           3. In relazione a tale giudizio pendente davanti al Tribunale di Massa, la soc. Massa
           Servizi ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, poi illustrato da
           memoria, sostenendo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice
           amministrativo. 
           La soc. Fornese Escavazione non si e' costituita. 

           CONSIDERATO IN DIRITTO 

           1. La ricorrente, premesso che l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la
           riscrittura ad opera dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
           dispone che "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi
           contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici..." (comma
           1) e che "resta salva la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria per le controversie
           concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi..." (comma 2), sostiene che la
           domanda proposta dalla soc. Fornese Escavazione non appartiene alla giurisdizione del
           giudice ordinario perche' non riguarda una controversia concernente indennita', canoni
           ed altri corrispettivi, sotto il profilo dell'an, del quomodo e del quantum debeatur, ma
           riguarda una controversia relativa a provvedimento, come l'ingiunzione di pagamento,
           incidente sul rapporto di concessione e sulla misura risolutiva e modificativa di esso, cioe'
           la contestata decadenza e la contestata autorizzazione all'attivita' estrattiva in
           quantita' e secondo destinazione limitate. Le censure di illegittimita' del procedimento di
           riscossione coattiva ex R.D. n. 639/ 1910 sono strumentali ed accessorie rispetto alla
           questione principale inerente all'uso del potere pubblicistico del concedente di richiedere,
           di imporre e di determinare obblighi di pagamento a carico del destinatario. La
           controversia consiste, quindi, nell'esame degli obblighi del concessionario (soc. Fornese
           Escavazione) rispetto all'esercizio del contestato potere del concedente (soc. Massa
           Servizi) di richiedere il pagamento di canoni di concessione, pur in presenza di presunti
           fatti impeditivi o estintivi. 
           2. La doglianza non merita accoglimento. 
           3. Invero ritiene la Corte che la giurisdizione competa al giudice ordinario, considerato:
           a) che nella specie si verte in tema di opposizione ad ingiunzioni emesse e rese
           esecutive secondo le norme del R.D. 339 del 1910; infatti, con l'atto di opposizione
           innanzi al Tribunale di Massa l'opponente societa' Forense Escavazione ha dedotto la
           nullita' delle ingiunzioni proprio per violazione delle norme del citato decreto n. 639
           relativo alla procedura di riscossione dei canoni, affermando tra l'altro l'irregolarita' delle
           vidimazioni, la genericita' della pretesa e, comunque, la non debenza delle somme
           richieste; b) che, dovendosi giudicare in base alla domanda, le censure circa i
           presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell'esercizio del potere, contrariamente a quanto
           sostenuto dal ricorrente, lungi dal prospettarsi come strumentali ed accessorie rispetto
           alle questioni relative alle vicende del rapporto, si configurano invece come principali ed
           assorbenti rispetto alle successive deduzioni di merito; c) che, secondo quanto
           esplicitamente enuncia l'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, per il procedimento di opposizione
           all'ingiunzione, di cui al precedente art. 2, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario; d)
           che sulle suddette questioni, attinenti ad un diritto soggettivo in quanto negative del
           potere impositivo della soc. Massa Servizi, la giurisdizione appartiene certamente al
           giudice ordinario; e) che la giurisdizione in materia di contenzioso derivante da
           concessioni amministrative, in base all'art. 5 della legge n. 1034/71, e successive
           modifiche, come interpretato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, si distribuisce
           nel senso che tutte le questioni riguardanti l'esistenza, l'efficacia, la portata e lo
           svolgimento del rapporto di concessione spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice
           amministrativo, mentre per le controversie concernenti indennita', canoni (come nella
           fattispecie), ed altri corrispettivi e' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario; f)
           che, infine, la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative ad indennita',
           canoni e corrispettivi inerenti a rapporti di concessione di beni dell'amministrazione
           sussiste sia che si controverta sull'"an" che sul "quomodo" o sul il "quantum debeatuer" e
           non viene meno quando si faccia questione di riduzione, sospensione o non debenza del
           pagamento per cessazione o limitazione dell'uso del bene demaniale, perche' in tal caso
           la domanda e' principalmente e sostanzialmente diretta a tutelare il diritto soggettivo a
           non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge. 
           4. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e va dichiarata la
           giurisdizione del giudice ordinario. 
           Non si deve provvedere sulle spese perche' l'intimata soc. Fornese Escavazione non ha
           svolto attivita' difensiva. 

           P.Q.M. 

           La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del
           giudice ordinario. 
           Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
           Cassazione, il 27 settembre 2002. 

 

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