Cassazione civile, sez. I, Sentenza n. 2494 del 21 febbraio 2001,
sull’obbligo di indicare le ragioni della mancata contestazione immediata
in caso di velocità eccessiva rilevata dall’autovelox
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale
in data 26 maggio 1997,
contestava a L. L., al quale il verbale veniva notificato il 6 giugno
1997, il superamento dei limiti di
velocità, in un tratto di strada sul quale vigeva il limite
di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox,
che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel verbale era precisato
che la violazione non era stata immediatamente contestata perché
l'agente addetto al controllo
dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato
a eccessiva velocità.
Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale
di accertamento.
Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria.
Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva
l'opposizione, affermando
che l'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada,
in materia di accertamenti
compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della
contestazione successiva al momento
della violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile
e nei modi regolamentari, intendendosi
tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la norma
non esimerebbe gli accertatori dal
predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata
della violazione. Nel caso
di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione
immediata, ma
riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio,
la mancanza di contestazione
immediata viziava l'accertamento.
Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile
1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame.
La parte intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato
memoria, dichiarando di non insistere nel primo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art.5 del d.lgsv.30
aprile 1992 n.285 , la nullità
del procedimento e l'omessa motivazione in tema di proponibilità
immediata del ricorso al Pretore.
Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n.366 del 1994, 255
e 311 del 1994 della Corte
Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile in sede
giudiziaria solo ove divenuto
esecutivo ai sensi dell'art. 206 del codice della strada. Si lamenta
che sul punto nella sentenza manchi ogni motivazione, pur attenendo esso
alla ammissibilità dell'opposizione.
Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto
in memoria la stessa parte ricorrente
senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare l'ammissibilità
dell'opposizione, essendo
stato con il motivo dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua
inammissibilità.
Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore,
in mancanza di contestazione sul
punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'opposizione senza con
ciò trasgredire ad alcun
obbligo motivazionale, deve osservarsi quanto segue.
L'art.203 del codice della strada approvato con il d.lgsv.30 aprile
1992, n.285, ha disposto che il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art.196, nel termine
di giorni sessanta dalla
contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora
non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al Prefetto del
luogo della commessa violazione".
Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato
effettuato il pagamento in misura
ridotta, secondo il successivo disposto dell'art.203, "il verbale,
in deroga alle disposizioni di cui
all'art.17 della legge n.689 del 1981, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".
A norma dell'art.204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto
ed egli ritenga di doverlo rigettare,
"entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento
di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione". Il successivo
art.205 dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati
possono proporre opposizione
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
e il giudizio di opposizione è
regolato dalle disposizioni di cui agli artt.22 e 23 della legge n.689
del 1981.
Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati
dalla Corte Costituzionale in
riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal codice
della strada del 1959 (sentenza
n.255 del 1994; 311 del 1994 e 437 del 1995), riguardo alla non subordinabilità
in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità
di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria
avverso atti della Pubblica Amministrazione al preventivo esperimento di
ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione
legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente
possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria.
In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio,
che questo Collegio
condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella materia de qua
il verbale di accertamento,
tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo
a norma dell'art.203, comma 3, del codice
della strada - in conformità dell'interpretazione adeguatrice
della Corte Costituzionale - essere
assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro
di esso, all'ordinanza - ingiunzione,
la disposizione dell'art.205 del codice della strada deve essere interpretata
estensivamente, nella
parte in cui richiama e rende operanti gli artt.22 e 23 della legge
n.689 del 1981 per l'opposizione
contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per
violazioni del codice medesimo,
includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento (Cass.3 febbraio
1999, n.898; 22 gennaio
1999, n.574; 7 novembre 1998, n.11244; 21 agosto 1998, n.8310).
Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati
al riguardo con il motivo sono
infondati.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art.14
della legge n.689 del 1981, degli artt.200 e 201 del d.lgsv.30 aprile 1992,
n.495, dell'art. 384 del D.P.R.n.495 del 1992.
Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente
annullato per non essere stata
rispettata la normativa che impone la regola della contestazione immediata
della infrazione. Infatti,
secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul
disposto dell'art.14 della legge
n.689 del 1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione,
anche quando ne sussista la
possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione
di pagamento della sanzione
pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di
notificazione del verbale di
accertamento.
Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni
del codice della strada, nel
disposto dell'art.200, il quale stabilisce che solo "quando è
possibile" la violazione deve essere
contestata immediatamente, nonché nel disposto dellàrt.384
del Regolamento di attuazione di detto
codice, che a titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità
di contestazione
immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito
che ne consentano
l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto
del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di
essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto
nella fattispecie in questione.
Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe
ritenuto che tale norma deve
essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai casi di materiale
impossibilità della
contestazione immediata, cosicché il servizio di vigilanza,
se organizzato con l'ausilio degli appositi
apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in
modo tale da permettere agli operatori la
contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa, infatti,
non sarebbe giustificata né
dalla sua lettera, né dalla sua ratio, che non implica che l'utilizzo
dell'autovelox debba essere
accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti.
Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.
Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto
con la sua più recente
giurisprudenza (Cass.2 agosto 2000, n.10107; 3 aprile 2000, n.4010;
18 giugno 1999, n.6123), la
disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative,
contenuta nell'art.14
della legge n.689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina
speciale dettata in tema di
violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e
201 del nuovo codice della strada.
Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt.200
e 201 di detto codice.
L'art.200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve
essere immediatamente contestata";
l'art.201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del
verbale "qualora la violazione
non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale devono essere
indicati "i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art.14
della legge n.689 del
1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione
del verbale "se non è avvenuta
la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità
o meno di tale contestazione e non
imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità delle due discipline discende che non può
essere applicato alle violazioni del codice
stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto
dell'art.14 della legge n.689 del 1981, secondo il quale è priva
di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sita
stata effettuata la tempestiva
notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass.11
settembre 1999, n.9695; 17
gennaio 1998, n.377; 2 luglio 1997, n.5904). Dalla su detta disciplina
del codice stradale si desume,
al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle
norme da esso stabilite ha un
rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio,
cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua
indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi
i successivi atti del procedimento.
Va pertanto confermato il principio, enunciato da questa Corte con
la citata sentenza 18 giugno
1999, n.6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della
strada, ove il giudice
dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento
- e con le limitazioni quanto
alle ipotesi indicate nell'art.384 del Regolamento appresso indicate
- che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia
doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze
del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione
amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione.
Ciò premesso, va osservato che la più recente giurisprudenza
di questa Corte, mutando un
precedente indirizzo, ha ritenuto il principio applicabile anche in
materia di accertamento di
violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo
di apparecchiature di controllo
("autovelox"), ritenendo necessario che, in mancanza di contestazione
immediata della violazione,
nel verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia
stata possibile la contestazione
immediata (Cass.3 aprile 2000, n.4010; 5 novembre 1999, n.12330), ragioni
sulla cui esistenza è
possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della
insindacabilità delle modalità di
organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità
amministrativa.
Questo Collegio, sulla base delle considerazioni che precedono circa
la disciplina dettata dagli
artt.200 e 201 del vigente codice della strada in materia di contestazione
della violazione di norme in esso contenute, ritiene di dovere confermare
tale indirizzo, con le precisazioni che seguono.
L'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada identifica,
senza carattere di
esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione
immediata.
Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun
margine di apprezzamento in sede
giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata,
per cui la loro indicazione nel verbale di
accertamento notificato implica di per sé l'affermazione "ex
lege" della impossibilità di contestazione immediata. Tali sono
l'"attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa";
il "sorpasso in curva"; l'"accertamento della violazione da parte di un
funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto";
l' "accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo".
Parimenti, in materia di "accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di
rilevamento", sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento in
sede giudiziaraia circa la
possibilità di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel
verbale sia indicato che l'accertamento è
stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione
dell'illecito in tempo successivo,
ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento",
restando salva, in tali casi
solo l'impugnazione - nei modi di legge - del verbale, su tali affermazioni,
per difetto di veridicità.
Lascia invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore
ipotesi prevista dall'art.384,
in relazione ad apparecchiature diverse dalle precedenti, di impossibilità
di contestazione
immediata, per essere stato il veicolo "comunque nella impossibilità
di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari", ovvero per la impossibilità di raggiungerlo
per essere lanciato a eccessiva velocità" (art.384, lett.a).
Peraltro, sulla base di quanto già affermato con la sentenza
n.12330 del 1999 di questa Corte, la
"impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari",
va valutata
esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come
organizzato dall'Amministrazione, quale risultante dalla motivazione che,
nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle più
sopra menzionate, deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione
della mancata
contestazione immediata.
Non possono infatti censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità
di organizzazione del servizio, che
rientrano nella discrezionalità amministrativa, e dovendosi
ritenere che l'art.384, prevedendo tra le
ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione
all'uso di apparecchiature
"autovelox", la "impossibilità di fermare il veicolo in tempo
utile o nei modi regolamentari", tenendo conto delle particolari caratteristiche
di tale sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere tra i casi
di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso
di apparecchiature "autovelox", tutti quelli in cui in concreto il servizio
sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e
nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo.
Ciò tenuto conto che nessuna norma impone all'Amministrazione
l'obbligatorio impiego, per la
immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e
in particolare di quelle sui limiti di velocità, del dispiegamento
di una pluralità di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso
e spesso impraticabile o rischioso per la pubblica utilità il valido
accertamento di violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo
per la vita delle persone, legittimamente accertabili con il corretto uso
della moderna tecnologia.
Sulla base dei principi sopra esposti, avendo la sentenza impugnata
ritenuto, in contrasto con essi,
che "il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi
apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo
tale da permettere agli operatori la contestazione immediata al trasgressore",
va cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione dei principi
di diritto sopra enunciati.
Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione, va individuato nel
Tribunale di Reggio Emilia (legge 16 giugno 1998, n.188, in relazione
al d.lgsv.19 febbraio 1998,
n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in
vigore del d.lgsv.30 dicembre
1999, n.507, che attribuisce al Giudice di Pace competenze in materia
di opposizioni alle ordinanze -ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative,
atteso che tale attribuzione non ha carattere
retroattivo e deve quindi trovare applicazione il principio generale
di cui all'art.5 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Rigetta il primo motivo. Accoglie per quanto di ragione il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio Emilia.
Depositata il 21 febbraio 2001.
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