Giurisprudenza - Varia |
Commissione Tributaria provinciale di Bologna, sez. II, 9 maggio 2003, n. 316, sulla non applicabilità dell’IRAP all’Avvocato che si limiti a collaborare con uno studio professionale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SEZIONE 02 riunita con l'intervento dei Signori: DE LORENZIS LORENZO Presidente CANNATA LUIGI Relatore GUALANDI CARLO ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2481/O2 depositato il 14/11/2002 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. IST. RIMB. 30/5/2002 IRAP 1998 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BOLOGNA 4 proposto dal ricorrente: GANDOLFI CRISTINA VIA GIORDANI 2 40137 BOLOGNA BO difeso da: MONTI AVV. GIAN LUIGI VIA D'AZEGLIO N.39 40100 BOLOGNA BO terzi chiamati in causa: REGIONE EMILIA ROMAGNA 40100 BOLOGNA BO L'Avv. Cristina GANDOLFI di Bologna ha proposto il ricorso avverso il
silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Bologna 4 in
La ricorrente ha motivato il ricorso sostenendo l'inesistenza - nel
quadro della propria attività professionale - di una struttura
Per l'esercizio di tale l'attività, la ricorrente non si sarebbe
avvalsa di collaboratori e avrebbe usato modesti mezzi di trasporto
A sostegno della propria tesi, è stata richiamata la pronuncia
della Corte Costituzionale n. 156/2001, nella parte in cui è stata
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che: a) un'organizzazione autonoma è ravvisabile unicamente in assenza
di coordinamento e controllo da parte di altri (cfr. sentenza 23/10/2002,
n.
b) l'organizzazione dell'attività professionale non costituisce
requisito qualificante di un libero professionista iscritto al relativo
"albo", in
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto
sostenendo che - come stabilito dalla risoluzione n. 32 del
Sono escluse soltanto le attività rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa nonché le prestazioni occasionali. Nel caso in esame esisterebbe una apprezzabile struttura organizzativa che determinerebbe l'applicabilità dell'imposta. La Commissione rileva, innanzitutto, che con l'introduzione del requisito
dell'esistenza di una autonomia organizzativa il
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n.156/2001, nel ribadire
la natura reale dell'IRAP - imposta alla quale è
In ordine alle controverse tesi delle parti, la Commissione ritiene che: 1. una autonoma organizzazione può essere riscontrata solo in
relazione alla possibilità di esercizio di prerogative da parte
del
Considerati gli stretti vincoli tra organizzazione autonoma e attività
professionale, ne consegue che soltanto l'attività esercitata
2. Chi svolge attività professionale non è necessariamente
soggetto passivo del tributo in quanto il presupposto dell'esistenza di
3. L'entità minima dell'organizzazione affinché si verifichi
l'esistenza del presupposto può variare in rapporto all'attività
La ricorrente ha dimostrato documentalmente - mediante fatture Enel
e Telecom nonché contratto di affitto intestato allo studio
Ha documentato a mezzo fatture che le prestazioni professionali sono
state rese direttamente ai titolari del predetto studio
Ha offerto, a mezzo copia di dichiarazione IVA per l'anno 1998, elementi
probatori circa lo svolgimento dell'attività professionale
PER QUESTI MOTIVI La Commissione accoglie il ricorso. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. Così deciso in Bologna, 9/5/2003. IL PRESIDENTE IL RELATORE
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