Giurisprudenza - Varia

Commissione Tributaria provinciale di Bologna, sez. II, 9 maggio 2003, n. 316, sulla non applicabilità dell’IRAP all’Avvocato che si limiti a collaborare con uno studio professionale

                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

DE LORENZIS LORENZO Presidente

CANNATA LUIGI Relatore

GUALANDI CARLO 

ha emesso la seguente

                                            SENTENZA

- sul ricorso n. 2481/O2 depositato il 14/11/2002

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. IST. RIMB. 30/5/2002

IRAP 1998

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BOLOGNA 4 

proposto dal ricorrente:

GANDOLFI CRISTINA VIA GIORDANI 2 40137 BOLOGNA BO

difeso da:

MONTI AVV. GIAN LUIGI

VIA D'AZEGLIO N.39 40100 BOLOGNA BO

terzi chiamati in causa:

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

40100 BOLOGNA BO 

L'Avv. Cristina GANDOLFI di Bologna ha proposto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Bologna 4 in
relazione all'istanza di restituzione dell'IRAP versata per l'anno 1998.

La ricorrente ha motivato il ricorso sostenendo l'inesistenza - nel quadro della propria attività professionale - di una struttura
autonomamente organizzata, presupposto essenziale richiesto dalla normativa (art. 2 del D. Lgs. 447/97 così come modificato
dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs 137/98) per l'applicazione dell'imposta. Infatti aveva trovato ospitalità, nel periodo dell'imposta
citato,presso uno studio legale condotto da altri avvocati per i quali avrebbe esercitato, prevalentemente, la propria attività,
come documentato da contratto d'affitto, fatture ENEL e Telecom, dichiarazione IVA e da 4 fatture rilasciate ai titolari dello
studio per onorari ricevuti a fronte di prestazioni professionali rese in regime collaborativo. 

Per l'esercizio di tale l'attività, la ricorrente non si sarebbe avvalsa di collaboratori e avrebbe usato modesti mezzi di trasporto
propri come pure un computer e alcuni mobili di non elevato valore. 

A sostegno della propria tesi, è stata richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/2001, nella parte in cui è stata
ritenuta ipotizzabile un'attività professionale abitualmente svolta in assenza di elementi di organizzazione e la conseguente
inapplicabilità dell'IRAP per mancanza di presupposto.

La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che:

a) un'organizzazione autonoma è ravvisabile unicamente in assenza di coordinamento e controllo da parte di altri (cfr. sentenza 23/10/2002, n.
120/15/02 della CTR dell'EmiliaRomagna) e, cioè, quando il rapporto professionale si svolge direttamente con il committente che ha richiesto la
prestazione;

b) l'organizzazione dell'attività professionale non costituisce requisito qualificante di un libero professionista iscritto al relativo "albo", in
quanto la sua attività non potrà svolgersi senza la sua presenza (cfr. sentenza n. 11/35/03 del 13/3/2003 della CTR dell'Emilia-Romagna, sez.
distaccata di Parma).

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha controdedotto sostenendo che - come stabilito dalla risoluzione n. 32 del
31/1/2002 - i professionisti sono sempre soggetti passivi dell'IRAP in quanto la loro attività ha come presupposto l'esistenza di
una autonoma organizzazione individuata dalla coordinazione non importa se anche di entità minima (cfr. sentenza n 82/2002
della CTR di Venezia).

Sono escluse soltanto le attività rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa nonché le prestazioni occasionali.

Nel caso in esame esisterebbe una apprezzabile struttura organizzativa che determinerebbe l'applicabilità dell'imposta.

La Commissione rileva, innanzitutto, che con l'introduzione del requisito dell'esistenza di una autonomia organizzativa il
legislatore abbia voluto operare una distinzione tra le diverse realtà in cui viene svolta l'attività professionale agli effetti di
delimitare il campo di applicazione dell'imposta.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n.156/2001, nel ribadire la natura reale dell'IRAP - imposta alla quale è
assoggettato il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata - ammette, tra le varie realtà, che
l'attività professionale possa svolgersi anche in assenza di un'organizzazione di capitali o lavoro altrui, escludendo - in tal caso -
l'applicabilità dell'imposta per mancanza di presupposto.

In ordine alle controverse tesi delle parti, la Commissione ritiene che: 

1. una autonoma organizzazione può essere riscontrata solo in relazione alla possibilità di esercizio di prerogative da parte del
titolare dell'organizzazione stessa - che non ammettano facoltà di limitazioni o interferenze da parte di altri. Tali prerogative si
manifestano, tra l'altro, nella più ampia discrezionalità di gestione e della destinazione dell'organizzazione esclusivamente alla
propria attività professionale.

Considerati gli stretti vincoli tra organizzazione autonoma e attività professionale, ne consegue che soltanto l'attività esercitata
in nome e per conto proprio ha la possibilità di essere qualificata come autonomamente organizzata.

2. Chi svolge attività professionale non è necessariamente soggetto passivo del tributo in quanto il presupposto dell'esistenza di
una organizzazione autonoma deve essere verificato caso per caso.

3. L'entità minima dell'organizzazione affinché si verifichi l'esistenza del presupposto può variare in rapporto all'attività
professionale esercitata. Comunque, è da escludere che possa essere individuata un'organizzazione nel senso voluto dalla norma
il possesso e l'uso di strumentazione di base che, nel complesso, riveli inadeguatezza per un qualsivoglia coordinamento.

La ricorrente ha dimostrato documentalmente - mediante fatture Enel e Telecom nonché contratto di affitto intestato allo studio
legale ospitante - di non essere titolare di alcuna struttura.

Ha documentato a mezzo fatture che le prestazioni professionali sono state rese direttamente ai titolari del predetto studio
legale, senza alcun esclusivo contatto e assunzione di responsabilità verso i "clienti" e, pertanto, di non aver agito in nome e per
conto proprio.

Ha offerto, a mezzo copia di dichiarazione IVA per l'anno 1998, elementi probatori circa lo svolgimento dell'attività professionale
prevalentemente nei termini sopra descritti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso. Esistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Bologna, 9/5/2003.

IL PRESIDENTE IL RELATORE

 

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