CORTE
DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - GRANDE SEZIONE - Sentenza 12
febbraio 2008
in circostanze
particolari, un organo
amministrativo nazionale può essere tenuto, in applicazione del
principio di
cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a riesaminare una decisione
amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei
rimedi
giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell’interpretazione
della
disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta
dalla
Corte (v., in tal senso, sentenze Kühne & Heitz, citata, punto
27, e 19
settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i-21 Germany e
Arcor, Racc.
pag. I 8559, punto 52).
Alla luce dei punti 26 e 28 della citata sentenza Kühne &
Heitz, tra le
condizioni che possono fondare un tale obbligo di riesame la Corte ha
preso in
considerazione, in particolare, il fatto che la sentenza del giudice di
ultima
istanza, in virtù della quale la decisione amministrativa
contestata è divenuta
definitiva, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva alla
medesima risultasse fondata su un’interpretazione errata del diritto
comunitario adottata senza che la Corte fosse stata adita in via
pregiudiziale
alle condizioni previste all’art. 234, terzo comma, CE.
Occorre, di
conseguenza,
risolvere la seconda questione proposta nel senso che il diritto
comunitario
non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al
riesame
di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri
rimangono
tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli,
conformemente ai
principi comunitari di effettività e di equivalenza.
SENTENZA DELLA
CORTE (Grande Sezione)
12
febbraio 2008
Nel procedimento C 2/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con
decisione 21
novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2006, nella causa
tra
Willy Kempter KG
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A.
Timmermans,
A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano (relatore), presidenti di sezione,
dai sigg.
J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič, dalla sig.ra P. Lindh
e dal
sig. J.-C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Willy Kempter KG, dal sig. K. Makowe, Rechtsanwalt;
– per la Repubblica ceca, dal sig. T. Boček, in qualità di
agente;
– per la Repubblica di Finlandia, dalla sig.ra E. Bygglin, in
qualità di
agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F.
Erlbacher e T. van
Rijn, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza
del 24
aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del
principio di
cooperazione risultante dall’art. 10 CE, letto alla luce della sentenza
13
gennaio 2004, causa C 453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I 837).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la Willy
Kempter KG (in prosieguo: la «Kempter») e lo Hauptzollamt
Hamburg-Jonas (dogana
centrale, in prosieguo: lo «Hauptzollamt») a proposito
dell’applicazione degli
artt. 48 e 51 della legge sul procedimento amministrativo
(Verwaltungsverfahrensgesetz) del 25 maggio 1976 (BGBl. 1976 I, pag.
1253; in
prosieguo: il «VwVfG»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27
novembre 1987,
n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni
all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), è
così redatto:
«Fatto salvo il disposto degli articoli 5 e 16, il pagamento
della restituzione
è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per
i quali è stata
accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo
di 60
giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale
della
Comunità».
4 L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 così dispone:
«Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno,
è
subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il
territorio
doganale della Comunità, alla condizione che esso – salvo
deperimento durante
il trasporto per un caso di forza maggiore – sia stato importato in un
paese
terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi
dalla data
di accettazione della dichiarazione d’esportazione:
a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione
effettiva del prodotto
(…)
(…)».
La normativa nazionale
5 L’art. 48, n. 1, prima frase, del VwVfG prevede che un atto
amministrativo illegittimo, anche dopo esser divenuto inoppugnabile,
possa
essere ritirato in tutto o in parte con effetto per il futuro o con
effetto
retroattivo.
6 L’art. 51 del VwVfG riguarda la riapertura di procedimenti chiusi con
un atto
amministrativo divenuto definitivo. Il suo n. 1 prevede che
l’autorità deve
decidere, su istanza dell’interessato, circa l’annullamento o la
modifica di un
atto amministrativo inoppugnabile se:
– dopo l’adozione dell’atto, gli elementi di fatto o di diritto sui
quali si
basa l’atto sono mutati a favore dell’interessato;
– vi sono nuovi elementi di prova che avrebbero creato i presupposti di
una
decisione più favorevole all’interessato, e
– vi sono motivi di riaprire il caso ai sensi dell’art. 580 del codice
di
procedura civile (Zivilprozessordnung).
7 Il n. 3 di tale articolo precisa che siffatta domanda deve essere
presentata
entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui
l’interessato è
venuto a conoscenza delle circostanze che consentono la riapertura del
procedimento.
Fatti all’origine della controversia principale e questioni
pregiudiziali
8 Dall’ordinanza di rinvio emerge che durante gli anni
1990-1992, la
Kempter ha esportato bovini in diversi paesi arabi e nell’ex
Jugoslavia. A tale
titolo, conformemente al regolamento n. 3665/87, in vigore all’epoca,
essa ha
chiesto e ottenuto restituzioni all’esportazione dallo Hauptzollamt.
9 Nel corso di un’indagine, la Betriebsprüfungsstelle Zoll
(servizio di
controllo delle dogane) dell’Oberfinanzdirektion (direzione regionale
delle
finanze) di Friburgo ha accertato che, prima della loro importazione
nei detti
paesi terzi, alcuni animali erano morti o erano stati abbattuti
d’urgenza
durante il trasporto o nel periodo di quarantena nei paesi di
destinazione.
10 Con decisione 10 agosto 1995, lo Hauptzollamt ha pertanto preteso
dalla
Kempter il rimborso delle restituzioni all’esportazione che le erano
state
corrisposte.
11 La Kempter ha proposto un ricorso contro tale decisione, senza
invocare,
tuttavia, violazioni del diritto comunitario. Con sentenza 16 giugno
1999, il
Finanzgericht Hamburg ha respinto tale ricorso in quanto la ricorrente
non
aveva fornito la prova che gli animali fossero stati importati in un
paese
terzo entro dodici mesi dall’accettazione della dichiarazione
d’esportazione,
come richiesto dall’art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3665/87,
per il
versamento delle restituzioni. Con ordinanza 11 maggio 2000, il
Bundesfinanzhof
ha respinto in ultima istanza l’appello proposto contro tale sentenza
dalla
Kempter.
12 La decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 è
quindi divenuta
definitiva.
13 Con la sua sentenza 14 dicembre 2000, causa C 110/99,
Emsland-Stärke (Racc.
pag. I 11569, punto 48), la Corte ha affermato che la condizione
secondo cui le
merci devono essere state importate in un paese terzo affinché
vengano concesse
le restituzioni all’esportazione previste da un regolamento comunitario
può
essere opposta al beneficiario delle restituzioni solamente prima della
concessione delle stesse.
14 In una causa diversa, del 21 marzo 2002, il Bundesfinanzhof ha
pronunciato
una sentenza con la quale ha applicato siffatta interpretazione della
Corte. La
Kempter fa valere di essere venuta a conoscenza di quest’ultima
sentenza il 1º
luglio 2002.
15 Avvalendosi di tale sentenza del Bundesfinanzhof, il 16 settembre
2002, vale
a dire circa ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza
Emsland-Stärke,
citata, la Kempter ha chiesto allo Hauptzollamt, in base all’art. 51,
n. 1, del
VwVfG, il riesame e la rettifica della decisione di recupero di cui
trattasi.
16 Con decisione 5 novembre 2002, lo Hauptzollamt ha respinto la
richiesta
della Kempter, sottolineando che la modifica della giurisprudenza
intervenuta
nella fattispecie non comportava un cambiamento della situazione
giuridica che,
di per sé, giustificasse la riapertura del procedimento ai sensi
dell’art. 51,
n. 1, primo trattino, del VwVfG. Un ricorso amministrativo contro tale
decisione è stato parimenti respinto il 25 marzo 2003.
17 La Kempter ha dunque adito nuovamente il Finanzgericht Hamburg,
sostenendo
in particolare che, nella fattispecie, le condizioni che consentono il
riesame
di una decisione amministrativa definitiva, enunciate dalla Corte nella
sentenza Kühne & Heitz, citata, erano soddisfatte e che,
pertanto, la
decisione di recupero dello Hauptzollamt 10 agosto 1995 doveva essere
ritirata.
18 Nella sua ordinanza di rinvio il Finanzgericht Hamburg constata
innanzi
tutto che, alla luce della sentenza Emsland-Stärke, citata,
nonché della
sentenza del Bundesfinanzhof 21 marzo 2002, la decisione di recupero
dello
Hauptzollamt 10 agosto 1995 è illegittima. Esso si chiede poi
se, per tale
motivo, lo Hauptzollamt sia tenuto a riesaminare tale decisione, che,
nel
frattempo, è divenuta definitiva, anche se la ricorrente non
aveva invocato, né
dinanzi al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof,
un’interpretazione erronea del diritto comunitario, vale a dire
dell’art. 5, n.
1, del regolamento n. 3665/87.
19 Il giudice del rinvio ricorda che, nella sua sentenza Kühne
& Heitz,
citata, la Corte ha affermato che:
«Il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad
un organo
amministrativo, investito di una richiesta in tal senso, di riesaminare
una
decisione amministrativa definitiva per tener conto
dell’interpretazione della
disposizione pertinente nel frattempo accolta dalla Corte qualora
– disponga, secondo il diritto nazionale, del potere di ritornare su
tale
decisione;
– la decisione in questione sia divenuta definitiva in seguito ad una
sentenza
di un giudice nazionale che statuisce in ultima istanza;
– tale sentenza, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva
alla
medesima, risulti fondata su un’interpretazione errata del diritto
comunitario
adottata senza che la Corte fosse adita in via pregiudiziale alle
condizioni
previste all’art. 234, [terzo comma], CE, e
– l’interessato si sia rivolto all’organo amministrativo immediatamente
dopo
essere stato informato della detta giurisprudenza».
20 Quanto alle prime due condizioni elencate al punto precedente, il
Finanzgericht
Hamburg ritiene che esse siano soddisfatte nella fattispecie, tenuto
conto del
fatto che, da una parte, lo Hauptzollamt dispone, in virtù
dell’art. 48, n. 1,
prima frase, del VwVfG, del potere di ritirare la sua decisione di
recupero 10
agosto 1995 e che, dall’altra, questa decisione è effettivamente
divenuta
definitiva in virtù dell’ordinanza 11 maggio 2000 del
Bundesfinanzhof che ha
statuito in ultima istanza.
21 Quanto alla terza condizione menzionata nella sentenza Kühne
& Heitz,
citata, il Finanzgericht Hamburg si chiede se essa debba essere
interpretata
nel senso che, da una parte, l’interessato debba aver impugnato l’atto
amministrativo in sede giurisdizionale basandosi sul diritto
comunitario e,
dall’altra, il giudice nazionale debba aver respinto il ricorso senza
adire la
Corte in via pregiudiziale. In tal caso, questa condizione non potrebbe
essere
considerata soddisfatta nella fattispecie e, di conseguenza, il ricorso
della
ricorrente nella causa principale dovrebbe essere respinto, dato che la
Kempter
non ha invocato un’interpretazione erronea del diritto comunitario
né dinanzi
al Finanzgericht Hamburg né dinanzi al Bundesfinanzhof.
22 Il Finanzgericht Hamburg ritiene di poter tuttavia dedurre dalla
sentenza
Kühne & Heitz, citata, che nemmeno nella causa che ha dato
luogo a tale
sentenza la ricorrente aveva chiesto che venisse sottoposta alla Corte
una
questione pregiudiziale.
23 Nell’ambito della motivazione della sua decisione di rinvio, il
Finanzgericht Hamburg suggerisce peraltro che, quando agli stessi
giudici
nazionali sia sfuggita l’importanza di una questione di interpretazione
del
diritto comunitario, ciò non dovrebbe essere fatto pesare sul
singolo leso.
24 Per quanto riguarda la quarta condizione a cui si riferisce la
sentenza
Kühne & Heitz, citata, il Finanzgericht Hamburg ritiene che
essa venga
soddisfatta qualora il singolo leso dalla decisione amministrativa
incompatibile con il diritto comunitario chieda
«immediatamente» o «senza
ritardo colposo» all’amministrazione di riesaminare tale
decisione, non appena
abbia avuto «conoscenza effettiva» della giurisprudenza
pertinente della Corte.
25 Nelle circostanze della causa principale, benché sia stata
introdotta
ventuno mesi dopo la pronuncia della sentenza Emsland-Stärke,
citata, la
domanda di riesame presentata dalla Kempter dinanzi allo Hauptzollamt
non
potrebbe essere considerata tardiva, in considerazione del fatto che
essa è
stata depositata solo il 16 dicembre 2002, vale a dire entro un termine
inferiore a tre mesi a decorrere dal momento in cui la Kempter ha
sostenuto di
essere venuta a conoscenza della sentenza con cui il Bundesfinanzhof ha
applicato la detta sentenza Emsland-Stärke, citata.
26 Dato che l’amministrazione deve applicare l’interpretazione di una
disposizione
di diritto comunitario, fornita dalla Corte in una sentenza pronunciata
in via
pregiudiziale, ai rapporti giuridici sorti prima di tale sentenza, il
giudice
del rinvio si chiede se la possibilità di chiedere il riesame e
la rettifica di
una decisione amministrativa avente carattere definitivo e che viola il
diritto
comunitario possa essere illimitata nel tempo o se, invece, essa debba
essere
corredata da un limite temporale giustificato da ragioni di certezza
del
diritto.
27 In tali condizioni, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere
il
procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti
questioni
pregiudiziali:
«1) Se il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa
definitiva,
per tener conto dell’interpretazione del diritto comunitario pertinente
data
nel frattempo dalla Corte di giustizia, presuppongano che l’interessato
abbia
impugnato tale decisione dinanzi al giudice nazionale invocando il
diritto
comunitario.
2) Se, oltre alle condizioni stabilite nella sentenza [Kühne &
Heitz,
citata], la possibilità di domandare il riesame e la rettifica
di una decisione
amministrativa definitiva contrastante con il diritto comunitario sia
limitata
nel tempo per motivi superiori di diritto comunitario».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza,
se la sentenza Kühne & Heitz, citata, imponga il riesame e la
rettifica di
una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una
sentenza di un
giudice di ultima istanza, solo se il ricorrente nella causa principale
abbia
invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale
di
diritto interno che esso ha proposto nei confronti di tale decisione.
Osservazioni presentate alla Corte
29 La Kempter, il governo finlandese e la Commissione delle
Comunità europee
ritengono che occorra risolvere in senso negativo la prima questione.
30 Innanzi tutto, la Kempter rileva che dall’art. 234, terzo comma, CE
non
emerge che le parti nella controversia principale debbano avere
invocato
dinanzi al giudice nazionale un’interpretazione erronea del diritto
comunitario, affinché questo sia tenuto ad effettuare un rinvio
pregiudiziale.
La Commissione aggiunge che una tale condizione non emerge nemmeno
dalla
motivazione né dal dispositivo della sentenza Kühne &
Heitz, citata.
31 La Kempter e la Commissione osservano, poi, che l’obbligo di rinvio
pregiudiziale incombente ai giudici nazionali che statuiscono in ultima
istanza, conformemente all’art. 234, terzo comma, CE, non può
nemmeno dipendere
dalla circostanza che le parti chiedano un tale rinvio ai detti giudici.
32 Infine, il governo finlandese considera che, da un lato, la
necessità che le
parti nella causa principale abbiano invocato dinanzi al giudice
nazionale
un’erronea interpretazione del diritto comunitario potrebbe rendere in
pratica
impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico
comunitario ed essere dunque in contrasto con il principio di
effettività.
Dall’altro lato, non dovrebbe essere fatta pesare sul cittadino leso la
circostanza che ad un giudice nazionale sia sfuggita l’importanza di
una
questione di diritto comunitario.
33 Il governo ceco, da parte sua, sostiene che il riesame e la
rettifica di una
decisione definitiva dell’amministrazione possono essere subordinati al
fatto
che l’interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi ai giudici
nazionali
invocando il diritto comunitario solo nel caso in cui questi stessi
giudici non
abbiano, in virtù del diritto nazionale, né la
facoltà né l’obbligo di
applicare d’ufficio il diritto comunitario e che tale circostanza non
costituisca un ostacolo al rispetto dei principi di equivalenza e di
effettività.
Soluzione della Corte
34 Per risolvere la prima questione
occorre innanzi tutto ricordare che, secondo una giurisprudenza
consolidata,
spetta a tutte le autorità degli Stati membri garantire il
rispetto delle norme
di diritto comunitario nell’ambito delle loro competenze (v. sentenze
12 giugno
1990, causa C 8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I 2321, punto 13,
e Kühne
& Heitz, citata, punto 20).
35 Occorre anche ricordare che l’interpretazione di una norma di
diritto
comunitario data dalla Corte nell’esercizio della competenza
attribuitale
dall’art. 234 CE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il
significato
e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa
e
applicata dal momento della sua entrata in vigore (v., in particolare,
sentenze
27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto
16; 10
febbraio 2000, causa C 50/96, Deutsche Telekom, Racc. pag. I 743, punto
43, e
Kühne & Heitz, citata, punto 21). In altri termini, una
sentenza
pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente
dichiarativo, con la
conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore
della
norma interpretata (v., in tal senso, sentenza 19 ottobre 1995, causa C
137/94,
Richardson, Racc. pag. I 3407, punto 33).
36 Ne consegue che, in una causa come quella principale, una norma di
diritto
comunitario così interpretata dev’essere applicata da un organo
amministrativo
nell’ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e
costituiti
prima del momento in cui è sopravvenuta la sentenza in cui la
Corte si
pronuncia sulla richiesta di interpretazione (sentenza Kühne &
Heitz,
citata, punto 22, e, in tal senso, sentenze 3 ottobre 2002, causa C
347/00,
Barreira Pérez, Racc. pag. I 8191, punto 44; 17 febbraio 2005,
cause riunite C
453/02 e C 462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I 1131, punto 41,
e 6
marzo 2007, causa C 292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I-1835, punto 34).
37 Tuttavia, come ha ricordato la Corte, questa giurisprudenza deve
essere
letta alla luce del principio della certezza del diritto, che figura
tra i principi
generali riconosciuti nel diritto comunitario. A tal riguardo occorre
constatare che il carattere definitivo di una decisione amministrativa,
acquisito alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o, come nella
causa
principale, in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela
giurisdizionale,
contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto
comunitario non
esige che un organo amministrativo sia, in linea di principio,
obbligato a
riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale
carattere
definitivo (sentenza Kühne & Heitz, citata, punto 24).
38 La Corte ha tuttavia affermato che, in circostanze particolari, un
organo
amministrativo nazionale può essere tenuto, in applicazione del
principio di
cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a riesaminare una decisione
amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei
rimedi
giurisdizionali interni, al fine di tener conto dell’interpretazione
della
disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta
dalla
Corte (v., in tal senso, sentenze Kühne & Heitz, citata, punto
27, e 19
settembre 2006, cause riunite C 392/04 e C 422/04, i-21 Germany e
Arcor, Racc.
pag. I 8559, punto 52).
39 Come ricorda il giudice del rinvio, alla luce dei punti 26 e 28
della citata
sentenza Kühne & Heitz, tra le condizioni che possono fondare
un tale
obbligo di riesame la Corte ha preso in considerazione, in particolare,
il
fatto che la sentenza del giudice di ultima istanza, in virtù
della quale la
decisione amministrativa contestata è divenuta definitiva, alla
luce di una
giurisprudenza della Corte successiva alla medesima risultasse fondata
su
un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la
Corte
fosse stata adita in via pregiudiziale alle condizioni previste
all’art. 234,
terzo comma, CE.
40 Orbene, la presente questione pregiudiziale è diretta
unicamente a chiarire
se una tale condizione sia soddisfatta solo se il ricorrente nella
causa
principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del suo
ricorso
giurisdizionale proposto contro la decisione amministrativa di cui
trattasi.
41 A tal riguardo occorre sottolineare che il sistema introdotto
dall’art. 234
CE per assicurare l’unità dell’interpretazione del diritto
comunitario negli
Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i
giudici
nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle
parti
(v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963, cause riunite
28/62-30/62, Da
Costa e a., Racc. pag. 59, in particolare pag. 76; 1° marzo 1973,
causa 62/72,
Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4, e 10 luglio 1997, causa C 261/95,
Palmisani,
Racc. pag. I 4025, punto 31).
42 Infatti, come precisa l’avvocato generale ai paragrafi 100-104 delle
sue
conclusioni, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici,
la cui
proposizione si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e
della
necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (v.,
in tal senso,
sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto
7).
43 Del resto, come rilevato dalla Commissione e dall’avvocato generale
ai
paragrafi 93-95 delle sue conclusioni, la formulazione stessa della
sentenza
Kühne & Heitz, citata, non indica affatto che il ricorrente
sia tenuto a
sollevare, nell’ambito del suo ricorso giurisdizionale di diritto
interno, la
questione di diritto comunitario successivamente oggetto della sentenza
pregiudiziale della Corte.
44 Non si può dunque dedurre dalla sentenza Kühne &
Heitz, citata, che, ai
fini della terza condizione in essa delineata, le parti debbano aver
sollevato
dinanzi al giudice nazionale la questione di diritto comunitario di cui
trattasi. Infatti, affinché tale condizione sia soddisfatta,
basterebbe o che
detta questione di diritto comunitario, la cui interpretazione si
è rivelata
erronea alla luce di una sentenza successiva della Corte, sia stata
esaminata
dal giudice nazionale che statuisce in ultima istanza, oppure che essa
avesse
potuto essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo.
45 A tal riguardo occorre ricordare che, sebbene il diritto comunitario
non
imponga ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente
sulla
violazione di disposizioni comunitarie se l’esame di tale motivo li
obbligherebbe ad esorbitare dai limiti della controversia come è
stata
circoscritta dalle parti, tali giudici sono tenuti a sollevare
d’ufficio i
motivi di diritto relativi ad una norma comunitaria vincolante quando,
in virtù
del diritto nazionale, essi hanno l’obbligo o la facoltà di
farlo con
riferimento ad una norma interna di natura vincolante (v., in tal
senso,
sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, van
Schijndel e
van Veen, Racc. pag. I 4705, punti 13, 14 e 22, e 24 ottobre 1996,
causa C
72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I 5403, punti 57, 58 e 60).
46 Di conseguenza, occorre risolvere la
prima questione proposta nel senso che, nell’ambito di un procedimento
dinanzi
ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione
amministrativa
divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un
giudice di
ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva
della
Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto
comunitario,
tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale
abbia
invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale
di
diritto interno da esso proposto contro tale decisione.
Sulla seconda questione
47 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio
chiede,
sostanzialmente, se il diritto comunitario imponga un limite temporale
per
proporre una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa
divenuta definitiva.
Osservazioni presentate alla Corte
48 La Kempter sottolinea, innanzi tutto, che il diritto comunitario non
contiene alcuna disposizione specifica relativa al termine di decadenza
o di
prescrizione di una domanda di riesame. Essa aggiunge poi che,
conformemente
alla sentenza Kühne & Heitz, citata, l’interessato può
far valere il suo
diritto al riesame della decisione amministrativa divenuta definitiva
solo se
una disposizione nazionale lo consente. Per decidere se tale diritto
sia
limitato nel tempo oppure no, occorrerebbe dunque prendere in
considerazione le
disposizioni nazionali in materia di prescrizione.
49 La Kempter fa inoltre valere che, nel caso in cui venissero
applicate, per
analogia, disposizioni comunitarie disciplinanti i termini di decadenza
o di
prescrizione, la sua domanda non dovrebbe essere tuttavia considerata
tardiva,
tenuto conto del fatto che essa era stata depositata meno di tre mesi
dopo le
conclusioni dell’avvocato generale nella causa che ha dato luogo alla
sentenza
Emsland-Stärke, citata, vale a dire nel momento a partire dal
quale avrebbe
potuto essere prevista una modifica della giurisprudenza consolidata
dei
giudici tedeschi.
50 Quanto alla quarta condizione delineata dalla Corte nella sentenza
Kühne
& Heitz, citata, i governi ceco e finlandese condividono l’opinione
espressa dal giudice del rinvio secondo cui il termine così
creato dalla Corte
per chiedere la revisione di una decisione amministrativa divenuta
definitiva
dovrebbe essere vincolato all’effettiva conoscenza della sua
giurisprudenza da
parte dell’interessato.
51 Inoltre essi ritengono che il diritto comunitario non osti a che il
diritto di
chiedere il riesame di una decisione amministrativa illegittima sia
limitato
nel tempo. Le norme di procedura nazionali potrebbero dunque
validamente
prevedere che tale tipo di domanda debba essere presentato entro
termini
specifici, purché siano rispettati i principi di equivalenza e
di effettività.
52 Ad avviso della Commissione, la seconda questione pregiudiziale
riguarda
solo l’intervallo tra la pronuncia della sentenza della Corte da cui
deriva
l’illegittimità della decisione amministrativa e la domanda di
riesame e di
rettifica della detta decisione presentata dalla Kempter.
53 Peraltro, la Commissione osserva che il principio dell’autonomia
procedurale
degli Stati membri osta alla fissazione di un termine a livello
comunitario.
Essa propone, per motivi di certezza del diritto, di completare la
quarta
condizione tratta dalla sentenza Kühne & Heitz, citata,
prevedendo che
questa richiede che l’interessato si sia rivolto all’organo
amministrativo
immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della sentenza
pregiudiziale
della Corte da cui deriva l’illegittimità della decisione
amministrativa
divenuta definitiva, entro un lasso di tempo, a decorrere dalla
pronuncia della
detta sentenza, che appaia ragionevole con riferimento ai principi del
diritto
nazionale e conforme ai principi di equivalenza e di effettività.
Soluzione della Corte
54 Per quanto riguarda la questione dei limiti temporali per la
presentazione
di una domanda di riesame, occorre innanzi tutto ricordare che, nella
causa che
ha dato luogo alla sentenza Kühne & Heitz, citata, l’impresa
ricorrente
aveva chiesto il riesame e la rettifica della decisione amministrativa
entro un
termine inferiore ai tre mesi dal momento in cui essa era venuta a
conoscenza
della sentenza Voogd Vleesimport en-export (sentenza 5 ottobre 1994,
causa
C-151/93, Racc. pag. I 4915), da cui derivava l’illegittimità
della decisione
amministrativa.
55 È vero che la Corte, nella sua valutazione delle circostanze
di fatto della
causa che ha dato luogo alla sentenza Kühne & Heitz, citata,
aveva
affermato che la durata del periodo entro cui era stata introdotta la
domanda
di riesame doveva essere presa in considerazione e giustificava,
unitamente
alle altre condizioni indicate dal giudice del rinvio, il riesame della
decisione amministrativa contestata. Tuttavia, la Corte non aveva
richiesto che
una domanda di riesame fosse necessariamente presentata non appena il
richiedente fosse venuto a conoscenza della giurisprudenza della Corte
su cui
la domanda si fondava.
56 Orbene, è giocoforza constatare che, come rileva l’avvocato
generale ai
paragrafi 132 e 134 delle sue conclusioni, il diritto comunitario non
impone
alcun termine preciso per la presentazione di una domanda di riesame.
Di
conseguenza, la quarta condizione menzionata dalla Corte nella sua
sentenza
Kühne & Heitz, citata, non può essere interpretata come
un obbligo di
presentare la domanda di riesame di cui trattasi entro un certo e
preciso lasso
di tempo dopo che il richiedente sia venuto a conoscenza della
giurisprudenza
della Corte su cui la domanda stessa si fondava.
57 Occorre tuttavia precisare che, secondo una costante giurisprudenza,
in
mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta
all’ordinamento
giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici
competenti e
stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali
intesi a
garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle
norme di
diritto comunitario, purché tali modalità, da un lato,
non siano meno
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna
(principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente
impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento
giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in
particolare, sentenze
13 marzo 2007, causa C 432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 43,
nonché 7
giugno 2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a.,
Racc.
pag. I-4233, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).
58 La Corte ha così riconosciuto
compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di
ricorso
ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del
diritto
(v., in tal senso, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76,
Rewe-Zentralfinanzamt e Rewe-Zentral, Racc. pag. 1989, punto 5,
nonché causa
45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18; Denkavit italiana,
citata, punto
23; 25 luglio 1991, causa C 208/90, Emmott, Racc. pag. I 4269, punto
16;
Palmisani, citata, punto 28; 17 luglio 1997, causa C 90/94, Haahr
Petroleum,
Racc. pag. I 4085, punto 48, e 24 settembre 2002, causa C 255/00,
Grundig
Italiana, Racc. pag. I 8003, punto 34). Infatti, termini del genere non
sono
tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio
dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico comunitario (sentenza
Grundig
Italiana, citata, punto 34).
59 Da questa giurisprudenza costante
deriva che gli Stati membri possono richiedere, in nome del principio
della
certezza del diritto, che una domanda di riesame e di rettifica di una
decisione amministrativa divenuta definitiva e contraria al diritto
comunitario
così come interpretato successivamente dalla Corte venga
presentata
all’amministrazione competente entro un termine ragionevole.
60 Occorre, di conseguenza,
risolvere la seconda questione proposta nel senso che il diritto
comunitario
non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al
riesame
di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri
rimangono
tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli,
conformemente ai
principi comunitari di effettività e di equivalenza.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo
diretto
al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in
virtù di una
sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla
luce di
una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su
un’interpretazione
erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il
ricorrente
nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario
nell’ambito del
ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale
decisione.
2) Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per
presentare una
domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta
definitiva.
Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di
ricorso
ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività
e di
equivalenza.
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