Consiglio di
Stato, sez. IV,
sentenza 16 novembre 2007 n. 5834, inammissibilità del silenzio rifiuto o inadempimento della in
matereia di diritti soggettivi.
l’istituto
del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) e la relativa procedura
di cui
all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, novellata dalla legge n.
205 del
2000, non trovano applicazione quando l’istante chieda l’emanazione di
atti
correlativi a posizioni di diritto soggettivo e non di interesse
legittimo
FATTO
E
DIRITTO
1. Con la
sentenza appellata, il
TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado,
proposto dall’odierno appellante, rilevando che:
a) egli – quale titolare del diritto di percepire l’indennità di
espropriazione
per l’ablazione di terreni in favore dell’Azienda municipalizzata
ambiente – ha
diffidato la medesima Azienda a determinare e corrispondere la medesima
indennità provvisoria;
b) l’istituto del silenzio inadempimento e la procedura di cui all’art.
21 bis
della legge n. 1034 del 1971 (novellata dalla legge n. 205 del 2000)
non
trovano applicazione quando l’istante chieda l’emanazione di atti
correlativi a
posizioni di diritto soggettivo;
c) il medesimo art. 21 bis neppure si applica quando l’espropriato
chieda
all’amministrazione espropriante (nella specie, il Comune di Roma) e al
beneficiario dell’esproprio se sussista un perdurante interesse
pubblico a
utilizzare i terreni.
2. Col gravame in esame, l’appellante la lamentato che la sentenza
impugnata
non avrebbe correttamente interpretato il contenuto del ricorso di
primo grado.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Municipalizzata Ambiente,
che ha chiesto
la reiezione dell’appello.
3. La Sezione ritiene che la sentenza sia immune dalle censure proposte.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l’odierno
appellante
ha diffidato i soggetti appellati ai sensi dell’art. 21 della novellata
legge
n. 1034 del 1971, per ottenere la tutela di un proprio diritto
soggettivo (per la quale sussiste la giurisdizione del giudice
civile, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del testo unico sugli espropri)
e non
di un interesse legittimo correlativo al mancato esercizio di un potere
autoritativo.
Inoltre, la sentenza impugnata ha anche correttamente evidenziato come
l’originaria sollecitazione alla dichiarazione del mancato interesse
pubblico
esuli dalle finalità della procedura prevista dal sopra
richiamato art. 21 bis:
infatti, tale disposizione non si
applica quando sia sollecitata l’emanazione di un provvedimento non
avente
natura autoritativa o comunque non previsto dalla legislazione di
settore.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado
del
giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV) respinge l’appello n. 6949 del 2007.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che si
liquidano in
complessivi euro 2400 (duemilaquattrocento) in favore dell’Azienda
Municipalizzata
Ambiente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2007 dal Consiglio di
Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio presso la
sede del
Consiglio di Stato (Palazzo Spada) con l'intervento dei signori:
Luigi MARUOTTI Presidente f.f.
Pier Luigi LODI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Vito POLI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE, f.f.
Sandro Aureli Luigi Maruotti
Depositata in Segreteria il 16/11/2007.
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