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N.300/94 REG.RIC. N. 384 REG.SEN. ANNO 1999 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Ugo Di Benedetto Primo Referendario Rel. est. Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario ha pronunciato la seguente Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 18.5.1999, l’avv. Mari Zito per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso. Con ordinanza cautelare n. 196/94 sono stati richiesti alcuni adempimenti istruttori all’Amministrazione indispensabili al fine di decidere e, a seguito dell’inottemperanza ad essi, la tutela cautelare è stata concessa con ordinanza n. 302/94. All’udienza del 18.5.1994 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. In linea di diritto va preliminarmente osservato che nel processo amministrativo, nel quale vige la regola della libera iniziativa del giudice nell’acquisizione del materiale probatorio, l’amministrazione è tenuta a cooperare fattivamente e con lealtà all’acquisizione in giudizio del materiale probatorio in suo possesso. Pertanto il giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 116, comma secondo, cod. proc. civ. può valutare il mancato adempimento alle richieste istruttorie, privo di ogni giustificazione, come ammissione di fatti dedotti a sostegno del ricorso (tra le tante cf. Cass. Stato, sez., V, 31 luglio 1998, n. 1131; Cass. Stato, sez. VI, 18 settembre 1997, n. 1342). 3. Nel caso concreto, avendo il ricorrente dedotto specifiche circostanze di fatto che, se provate, avrebbero condotto ad un giudizio di fondatezza delle doglianze dedotte, il principio sopra esposto ben può trovare applicazione non essendo detti fatti neppure specificamente contestati dall’Amministrazione stessa in sede difensiva. 4. Pertanto, in applicazione dei principi sopra indicati, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le parti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 18.5.1999. Gaetano Cicciò Presidente Ugo Di Benedetto Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186. Parma, lì 4 giugno 1999 Il Segretario. |
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