Giurisprudenza - Servizi pubblici

TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2000, sull’ammissibilità di una tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
IL PRESIDENTE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso n. 1883/99, proposto dalla Società …in persona del Presidente p.t., dott…. – rappresentata e difesa dagli avv.ti …, presso lo studio dei quali in Bologna, …, è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di …, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per la sospensione
sino alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2000, della presa di possesso degli impianti di distribuzione del gas metano.
Visto il ricorso ex art. 700, c.p.c., proposto dalla ricorrente, e vista l’allegata documentazione;
Visto anche l’art. 21, u.co., legge n. 1034/71;
Considerato che:
1. L’ambito previsionale dell’art. 669-quaterdecies, c.p.c. (inserito nel codice di rito dall’art. 74, L. 26.11.1990 n. 352) – in base al quale le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 669-bis a 669-terdecies (inserite con la stessa novella legislativa), che dettano la nuova disciplina unitaria ed uniforme dei procedimenti cautelari in generale, si applicano anche, “in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali” – si estende sino a ricomprendere il processo cautelare amministrativo; sicché, per quanto rileva in questa sede, devono ritenersi, in particolare, applicabili pure in tale processo (anche perché costituiscono espressione di principi generali processuali) sia l’art. 669-sexies, c.p.c., il cui 2° comma prevede che il giudice, “quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato”, sia il precedente art. 669-quater, 2° comma, in base al quale, “se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato …al presidente”.
2. La rilevata generale applicabilità al processo cautelare amministrativo del modello cautelare unitario od uniforme delineato dagli artt. 669-bis e segg., c.p.c., oltre che derivare direttamente dall’espressa previsione contenuta nel ripetuto art. 669-quaterdecies, scaturisce anche dal principio generale secondo cui le norme del codice di procedura civile sono applicabili al processo amministrativo non solo quando siano richiamate dalle disposizioni regolatrici di quest’ultimo, ma anche per analogia, dato che il diritto processuale amministrativo costituisce un diritto speciale (e non eccezionale) nel più ampio sistema del diritto processuale generale, e dato che il codice di procedura civile costituisce in gran parte una legge generale contenente i principi fondamentali di ogni processo (cfr., fra le tante: A.P. C.S., 8/4/1963 n. 6; C.S., V, 25/10/1963; C.S., VI, 10/6/1977 n. 588).
3. L’accennata possibilità per il giudice amministrativo di erogare una tutela cautelare monocratica pare trovare concorrente giustificazione negli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché nell’art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che tutela la pretesa ad un giusto processo (cfr. art. 111, Cost., come modificato ex art. 1, legge cost. n. 2 del 23.11.1999) anche perché, “diversamente opinando, non si configurerebbe alcuna possibile ed effettiva tutela cautelare in sede giurisdizionale amministrativa anteriormente alla pronunzia da parte del Collegio sulla richiesta di sospensiva” (così: decreto n. 814 del 30/12/97 e decreto del 23/6/98; ord. 27/10/97 n. 727 e ord. 14/11/97 n. 758 del Presidente della III sez. del TAR Lombardia-Milano).
4. La tutela cautelare monocratica “inaudita altera parte”, ma correlata all’applicazione dei termini normali per la fissazione della Camera di Consiglio appare, in determinate serie di ipotesi od in particolari fattispecie, non soltanto necessaria ma addirittura preferibile – ai fini della effettività del contraddittorio – rispetto alla concessione di radicali abbreviazioni dei termini ex art. 36, R.D. 17/8/1907 n. 642 (su tale istituto processuale si veda, fra le altre, ordd. TAR Catania, III sez., n. 311 del 4/2/1997 e n. 1195 del 21/5/1998), o rispetto alla fissazione di Camere di consiglio straordinarie, con o senza (a seconda dei casi) abbreviazione dei termini (su tale fissazione si veda, da ultimo, il decreto del Presidente della cit. III sez., TAR Catania, n. 3 del 19/3/98, con ivi altre indicazioni giurisprudenziali); e ciò in quanto il provvedimento d’urgenza ex art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., è temporalmente limitato sino all’ordinaria Camera di Consiglio nella quale verrà trattata la domanda cautelare e nella quale il provvedimento d’urgenza potrà essere, come prescritto dalla stessa norma, cinfermato, modificato o revocato dal giudice competente dopo la rituale instaurazione del contraddittorio.
5. L’affermata applicabilità al giudizio amministrativo della tutela cautelare monocratica con decreto “inaudita altera parte” concerne, quanto meno, tutte le controversie in materia di diritti soggettivi (arg. Ex art. 700, c.p.c.) e quindi di giurisdizione esclusiva, come quella dei servizi pubblici, in cui rientra la presente fattispecie (arg. Ex artt. 33, 34 e 35, d.lgs. n. 80/98), o di provvedimenti amministrativi che affievoliscano diritti soggettivi pubblici o privati.
6. In base all’art. 2 della Direttiva, Consiglio CEE, del 21/12/1989 n. 89/665, è fatto obbligo ai Giudici nazionali di adottare ogni misura provvisoria, tra l’altro (ma non è questo il caso) anche indipendentemente dalla proposizione di una previa impugnazione (cfr. Corte di Giustizia del Lussemburgo, Sez. V, 19/9/1996, causa C-236/95), e quindi, a maggior ragione, in una fattispecie come quella in esame, in cui già pende un gravame.
Considerato peraltro che:
A. L’istanza cautelare qui proposta si presenta con indubbi caratteri di atipicità, oltre che senza precedenti specifici presso questo Tribunale Amministrativo;
B. Ciononostante, in relazione a quanto sopra esposto, la Presidenza di questo TAR non può non ritenersi competente in materia;
C. La consegna degli impianti “de quibus” è stata disposta per il 7 gennaio 2000, cioè, in altre parole, a soli quattro giorni (di cui un sabato ed una domenica) dalla data fissata per la trattazione dell’ordinaria istanza cautelare (mercoledì 12 gennaio 2000, ore 9);
D. Questa Presidenza è fermamente convinta che il Comune di … non potrà non voler rispettare il generale dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88, c.p.c., astenendosi volontariamente ed anzi, spontaneamente, da ogni e qualsiasi iniziativa operativa nei pochissimi giorni o, meglio, nelle poche ore che precedono la già fissata Camera di consiglio (v. sopra);
E. Allo stato, quindi, ed in rapporto alle circostanze appena evidenziate questa Presidenza ritiene di dover disattendere la richiesta qui formulata, rimettendo gli atti al Collegio per la già fissata Camera di consiglio.

P.Q.M.
Rigetta l’istanza di cui sopra e rimette le parti al Collegio per la Camera di consiglio del 12 gennaio 2000, ore 9.
Bologna, lì 4 gennaio 2000

            p. IL PRESIDENTE
       Il Cons. Dott. Aldo SCOLA
 

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