TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2000, sull’ammissibilità
di una tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
IL PRESIDENTE
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sul ricorso n. 1883/99, proposto dalla Società …in persona del
Presidente p.t., dott…. – rappresentata e difesa dagli avv.ti …, presso
lo studio dei quali in Bologna, …, è elettivamente domiciliata;
contro
il Comune di …, in persona del Sindaco p.t., n.c.;
per la sospensione
sino alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2000, della presa di possesso
degli impianti di distribuzione del gas metano.
Visto il ricorso ex art. 700, c.p.c., proposto dalla ricorrente, e
vista l’allegata documentazione;
Visto anche l’art. 21, u.co., legge n. 1034/71;
Considerato che:
1. L’ambito previsionale dell’art. 669-quaterdecies, c.p.c. (inserito
nel codice di rito dall’art. 74, L. 26.11.1990 n. 352) – in base al quale
le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 669-bis a 669-terdecies
(inserite con la stessa novella legislativa), che dettano la nuova disciplina
unitaria ed uniforme dei procedimenti cautelari in generale, si applicano
anche, “in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti
dal codice civile e dalle leggi speciali” – si estende sino a ricomprendere
il processo cautelare amministrativo; sicché, per quanto rileva
in questa sede, devono ritenersi, in particolare, applicabili pure in tale
processo (anche perché costituiscono espressione di principi generali
processuali) sia l’art. 669-sexies, c.p.c., il cui 2° comma prevede
che il giudice, “quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato”, sia il
precedente art. 669-quater, 2° comma, in base al quale, “se la causa
pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure,
se questi non è ancora designato …al presidente”.
2. La rilevata generale applicabilità al processo cautelare
amministrativo del modello cautelare unitario od uniforme delineato dagli
artt. 669-bis e segg., c.p.c., oltre che derivare direttamente dall’espressa
previsione contenuta nel ripetuto art. 669-quaterdecies, scaturisce anche
dal principio generale secondo cui le norme del codice di procedura civile
sono applicabili al processo amministrativo non solo quando siano richiamate
dalle disposizioni regolatrici di quest’ultimo, ma anche per analogia,
dato che il diritto processuale amministrativo costituisce un diritto speciale
(e non eccezionale) nel più ampio sistema del diritto processuale
generale, e dato che il codice di procedura civile costituisce in gran
parte una legge generale contenente i principi fondamentali di ogni processo
(cfr., fra le tante: A.P. C.S., 8/4/1963 n. 6; C.S., V, 25/10/1963; C.S.,
VI, 10/6/1977 n. 588).
3. L’accennata possibilità per il giudice amministrativo di
erogare una tutela cautelare monocratica pare trovare concorrente giustificazione
negli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché nell’art. 13 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che tutela
la pretesa ad un giusto processo (cfr. art. 111, Cost., come modificato
ex art. 1, legge cost. n. 2 del 23.11.1999) anche perché, “diversamente
opinando, non si configurerebbe alcuna possibile ed effettiva tutela cautelare
in sede giurisdizionale amministrativa anteriormente alla pronunzia da
parte del Collegio sulla richiesta di sospensiva” (così: decreto
n. 814 del 30/12/97 e decreto del 23/6/98; ord. 27/10/97 n. 727 e ord.
14/11/97 n. 758 del Presidente della III sez. del TAR Lombardia-Milano).
4. La tutela cautelare monocratica “inaudita altera parte”, ma correlata
all’applicazione dei termini normali per la fissazione della Camera di
Consiglio appare, in determinate serie di ipotesi od in particolari fattispecie,
non soltanto necessaria ma addirittura preferibile – ai fini della effettività
del contraddittorio – rispetto alla concessione di radicali abbreviazioni
dei termini ex art. 36, R.D. 17/8/1907 n. 642 (su tale istituto processuale
si veda, fra le altre, ordd. TAR Catania, III sez., n. 311 del 4/2/1997
e n. 1195 del 21/5/1998), o rispetto alla fissazione di Camere di consiglio
straordinarie, con o senza (a seconda dei casi) abbreviazione dei termini
(su tale fissazione si veda, da ultimo, il decreto del Presidente della
cit. III sez., TAR Catania, n. 3 del 19/3/98, con ivi altre indicazioni
giurisprudenziali); e ciò in quanto il provvedimento d’urgenza ex
art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., è temporalmente limitato
sino all’ordinaria Camera di Consiglio nella quale verrà trattata
la domanda cautelare e nella quale il provvedimento d’urgenza potrà
essere, come prescritto dalla stessa norma, cinfermato, modificato o revocato
dal giudice competente dopo la rituale instaurazione del contraddittorio.
5. L’affermata applicabilità al giudizio amministrativo della
tutela cautelare monocratica con decreto “inaudita altera parte” concerne,
quanto meno, tutte le controversie in materia di diritti soggettivi (arg.
Ex art. 700, c.p.c.) e quindi di giurisdizione esclusiva, come quella dei
servizi pubblici, in cui rientra la presente fattispecie (arg. Ex artt.
33, 34 e 35, d.lgs. n. 80/98), o di provvedimenti amministrativi che affievoliscano
diritti soggettivi pubblici o privati.
6. In base all’art. 2 della Direttiva, Consiglio CEE, del 21/12/1989
n. 89/665, è fatto obbligo ai Giudici nazionali di adottare ogni
misura provvisoria, tra l’altro (ma non è questo il caso) anche
indipendentemente dalla proposizione di una previa impugnazione (cfr. Corte
di Giustizia del Lussemburgo, Sez. V, 19/9/1996, causa C-236/95), e quindi,
a maggior ragione, in una fattispecie come quella in esame, in cui già
pende un gravame.
Considerato peraltro che:
A. L’istanza cautelare qui proposta si presenta con indubbi caratteri
di atipicità, oltre che senza precedenti specifici presso questo
Tribunale Amministrativo;
B. Ciononostante, in relazione a quanto sopra esposto, la Presidenza
di questo TAR non può non ritenersi competente in materia;
C. La consegna degli impianti “de quibus” è stata disposta per
il 7 gennaio 2000, cioè, in altre parole, a soli quattro giorni
(di cui un sabato ed una domenica) dalla data fissata per la trattazione
dell’ordinaria istanza cautelare (mercoledì 12 gennaio 2000, ore
9);
D. Questa Presidenza è fermamente convinta che il Comune di
… non potrà non voler rispettare il generale dovere di lealtà
e probità di cui all’art. 88, c.p.c., astenendosi volontariamente
ed anzi, spontaneamente, da ogni e qualsiasi iniziativa operativa nei pochissimi
giorni o, meglio, nelle poche ore che precedono la già fissata Camera
di consiglio (v. sopra);
E. Allo stato, quindi, ed in rapporto alle circostanze appena evidenziate
questa Presidenza ritiene di dover disattendere la richiesta qui formulata,
rimettendo gli atti al Collegio per la già fissata Camera di consiglio.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di cui sopra e rimette le parti al Collegio per la Camera
di consiglio del 12 gennaio 2000, ore 9.
Bologna, lì 4 gennaio 2000
p.
IL PRESIDENTE
Il Cons. Dott. Aldo SCOLA
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