Giurisprudenza - Sanità

TAR Lombardia – Milano,sez. I, 24 novembre 1999 n. 3942, in materia di poteri delle Regioni e delle ASL di determinazione delle tariffe per prestazioni sanitarie rese in convenzione

Con la sentenza di seguito trascritta il Tar ritiene sussistente un potere della Regione di determinazioni delle tariffe per prestazioni sanitarie rese in convenzione.
 Il d.lgs. n. 502 cit., infatti, nel demandare alle regioni ed alle usl l’adozione dei provvedimenti menzionati, avrebbe inteso attribuire  alle stesse la potestà di rideterminazione del fabbisogno di attività convenzionata in base alle differenziate esigenze regionali (v. in tal senso, C. St., sez. IV, 20.7.98, n. 1097).
  La convenzione tra laboratorio ed asl deve dunque essere ricondotta alla figura del contratto di diritto pubblico nel quale coesistono il momento pubblicistico delle determinazioni della p.a. per lo svolgimento dell’attività sanitaria pubblica, attinenti alla quantità delle prestazioni necessarie in ambito regionale, alle modalità di pagamento delle stesse ed alla verifica ed il momento negoziale.
 La disciplina del rapporto non può, pertanto, essere dedotta unicamente dai principi generali del c.c., ma si riempie dei contenuti delle determinazioni assunte in via amministrativa dalle regioni nella regolamentazione da essa effettuata del servizio..
 La particolare natura delle convenzioni, sopra richiamata, comporta la potestà della Regione di intervenire nella determinazione delle condizioni contrattuali e, quindi, di stabilire una decurtazione delle tariffe per prestazioni rese che eccedano un quantitativo predeterminato (nel caso di specie il 100% di quelle rese nell’anno precedente). (Ugo Di Benedetto)

REPUBBLICA  ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
(Sezione Prima) ha pronunciato la seguente
S  E  N  T  E  N  Z  A   

sul ricorso R.G.N. 1097 del 1999 proposto da Soc. Provera – Laboratorio analisi medico biologiche s.r.l., in pers. dell’amm.re unico e leg .rappr.te, rappr.ta e difesa dall’avv. F. Bifulco e presso il suo studio el.te dom.ta in Milano, V. L. Ariosto n. 30, per procura a margine dell’atto introduttivo;
contro
ASL di Milano, in pers. del direttore gen., leg. rappr.te p.t., rappr.ta e difesa dall’avv. V: Avolio ed el.te dom.ta presso lo stesso, in Milano, V.le G. Galeazzo n. 16;
per l'accertamento
del diritto della soc. ricorrente al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il SSN, per la somma totale di £ 67.350.564, con interessi legali e moratori ex art. 1183 c.c., o in subordine dalla scadenza del termine di trenta gg. da ogni documento fiscale, e in ogni caso sin all’effettivo saldo, previa eventuale disapplicazione delle delibere della Giunta regionale della Lombardia n. VI/20489 del 24.6.97, n. VI/34437 del 4.2.98 e n. VI/39660 del 20.11.98;
 e la conseguente condanna 
della ASL al pagamento delle dette somme;
   in via monitoria ex art. 623 c.p.c. o cautelare
per l’ingiunzione alla ASL di Milano al pagamento della somma di £ 67.350.564 oltre accessori come sopra specificato in via principale o subordinata;
in via ulteriormente subordinata per l’ingiunzione al pagamento della somma capitale di £ 61.068.014 oltre gli accessori, o della sola predetta somma  capitale;
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Relatore, alla pubblica udienza del 19.10.99, il Dott. Solveig Cogliani; uditi, altresì, i procuratori delle parti; 
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F  A  T  T  O
 La società ricorrente, che gestisce un laboratorio di analisi cliniche convenzionato con il SSN, asseriva di essere creditrice di lire 111.365.000, per prestazioni fatturate negli anni 1997-98 e per una somma insoluta di lire 67.350.564, secondo il prospetto documentato in atti e che nessun pagamento era avvenuto anche a seguito dell’atto di diffida notificato in data 4.2.99 alla ASL città di Milano. Asseriva che con l’accordo nazionale, reso esecutivo con il d.p.r. n. 120 del 1988, era stabilito che l’ente erogatore dovesse provvedere alla verifica ed alla corresponsione delle somme richieste entro il termine di 90 gg. dall’invio della relativa documentazione da parte del soggetto convenzionato, mentre l’art. 12, co. 5, l.r. Lombardia n. 31 del 1997, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale, prevede che la Giunta regionale approvi lo schema tipo in base al quale le ASL stipulano i nuovi rapporti di cui all’art. 8, co. 5, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale norma non era attuata, sicchè l’istante chiedeva l’applicazione del principio generale di cui all’art. 1183 c.c., in forza del quale la prestazione risulta immediatamente esigibile qualora il tempo sia indeterminato. In subordine deduceva che doveva farsi richiamo al termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990 (art. 2).
Chiedeva, pertanto, condannarsi l’Azienda al pagamento  della capitale di lire 67.350.564  o di quella asseritamente riconosciuta di lire 61.068.014, oltre che degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria in applicazione dei generali principi civilistici..
Domandava, ulteriormente, in via di decisione in materia di diritti soggettivi, la disapplicazione delle delibere G.R. Lombardia n. V/29480 del 24.6.97 e n. V/34437 del 4.2.98, per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché del d.m. 15.4.94 e per eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste e difetto di istruttoria. Asseriva la ricorrente, infatti, che non spetta alla Regione determinare  la decurtazione delle tariffe per sovrapproduzione, essendo la determinazione delle dette tariffe rimessa esclusivamente allo strumento del decreto ministeriale.
 Proponeva, altresì, istanza monitoria.
Si costituiva la ASL, chiedendo il rigetto della domanda.
 A seguito di sentenza interlocutoria, la ASL, produceva la documentazione attestante il pagamento delle somme dovute per il 1997, nonché degli acconti per il 1998.
La ricorrente, con memoria, precisava che in ogni caso le somme pagate per il 1997 doveva intendersi a copertura degli accessori, in forza dei principi generali e che erroneamente era stata determinata la somma dovuta per il 1998, in quanto in applicazione delle delibere denunziate per illegittimità, incidentalmente. Peraltro, evocava la delibera della Giunta n. VI/39660 del 20.11.98, che prevedeva il termine di novanta giorni per il pagamento del saldo, salvo buon fine a decorrere dalla produzione della documentazione e delle fatture da parte dell’ente convenzionato.
La causa era, pertanto, chiamata alla pubblica udienza del 19.10.99 ed era trattenuta in decisione.
D  I  R  I  T  T  O
1. In  primo luogo va rilevato che la differenza tra le somme 
vantate dalla ricorrente e quelle riconosciute a proprio debito dalla ASL deriva dalla mancata considerazione da parte dell’istante dei criteri elaborati dalla regione per il pagamento delle provvidenze per il 1997 ed il 1998. La ricorrente, infatti, chiede la disapplicazione delle deliberazioni della G.R. Lombardia n.VI/ 29480 del 24.6.97 e n. VI/34437 del 4.2.98, assumendo che l’amministrazione avrebbe illegittimamente interferito con la competenza ministeriale in materia di tariffe.
In vero, per il 1997, l’Amministrazione stabiliva che le prestazioni 
ambulatoriali e di diagnostica strumentale “sono remunerate al 100% della tariffa fino alla concorrenza del 100% di quanto prodotto, valorizzato e riconosciuto nel 1996 alle singole strutture…Per produzione oltre detto 100%…le tariffe subiscono una decurtazione del 20%”. Per il 1998, analogamente era stabilito che le prestazioni “sono remunerate al 100% della tariffa fino alla concorrenza del 100% di quanto riconosciuto per il 1997 alle singole strutture; per prestazioni oltre il 100% le prestazioni sono remunerate all’80%”
 Orbene, va rilevato che il d.lgs. n. 502 del 1992, prevede all’art. 8, co. 6, che con decreto del Ministero della sanità, siano stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni erogate, tuttavia, lo stesso articolo (co. 7) dispone che spetta alle regioni ed alle ussl, per quanto di propria competenza, adottare “i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti…fondati sul criterio di accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione delle qualità delle  attività svolte e delle prestazioni erogate”.
 Da un lato, dunque, sussiste una competenza generale in tema di determinazioni delle tariffe, dall’altro un potere delle regioni di stabilire le modalità di pagamento ed i sistemi di verifica; pertanto, in tale ambito si colloca la potestà regionale di determinare la ripartizione dei corrispettivi in trimestri e l’erogazione degli stessi sulla base dei dati quantitativi di prestazione verificati per l’anno precedente a quello di in liquidazione, nonché i termini per il saldo, a fronte del controllo sulle prestazioni rese.
 Il d.lgs. n. 502 cit., infatti, nel demandare alle regioni ed alle usl l’adozione dei provvedimenti menzionati, ha inteso attribuire  alle stesse la potestà di rideterminazione del fabbisogno di attività convenzionata in base alle differenziate esigenze regionali (v. in tal senso, C. St., sez. IV,
20.7.98, n. 1097).
  La convenzione tra laboratorio ed asl deve dunque essere ricondotta alla figura del contratto di diritto pubblico nel quale coesistono il momento pubblicistico delle determinazioni della p.a. per lo svolgimento dell’attività sanitaria pubblica, attinenti alla quantità delle prestazioni necessarie in ambito regionale, alle modalità di pagamento delle stesse ed alla verifica ed il momento negoziale.
 La disciplina del rapporto non può, pertanto, essere dedotta unicamente dai principi generali del c.c., ma si riempie dei contenuti delle determinazioni assunte in via amministrativa dalle regioni nella regolamentazione da essa effettuata del servizio.
 Alla luce delle richiamate disposizioni di legge e del potere conferito all’autorità regionale, appare, quindi, infondata la richiesta di disapplicazione delle delibere censurate sul presupposto della illegittima interferenza con il sistema tariffario.
 La particolare natura delle convenzioni, sopra richiamata, comporta la potestà della Regione di intervenire nella determinazione delle condizioni contrattuali. 
 Con la delibera n. VI/29480 si prevedeva che le asl, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502 cit., stabilissero rapporti con i soggetti privati sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, che contenga condizioni, prefissate dalla stessa Regione e che vengono assunte come già “valide…fin dall’entrata in vigore” della delibera stessa nei confronti dei rapporti in essere. Tra le suddette condizioni rientra l’accettazione da parte dei soggetti erogatori di tutti i criteri di finanziamento e delle tariffe stabilite dalla Regione, le modalità di verifica del servizio prestato, nonché i tempi e le modalità per la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni fatturate dai soggetti erogatori all’azienda ussl nel cui ambito territoriale essi insistono.
Ne consegue, pertanto, che ai fini della determinazione del credito per il 1997 ed il 1998 deve farsi riferimento ai criteri elaborati in ambito regionale e non a quanto vantato da parte ricorrente.
2. Per quanto concerne i tempi di pagamento degli acconti e del 
saldo si  delinea un sistema complesso, per il quale non giova il mero richiamo all’art. 1183 c.c., secondo il quale, ove non sia determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.
 Per i periodi anteriori al vigore del disposto della delibera del 20.11.1998 n. VI/39660, infatti, non risulta previsto alcun termine per il pagamento degli acconti trimestrali e dei saldi ed anzi il pagamento è subordinato alla validazione e valorizzazione da parte della Direzione Generale Sanità e della ASL. Solo con la determinazione da ultimo citata la Regione prevedeva che “il saldo è effettuato a 90 giorni dalla presentazione delle note di addebito o fatture, mensili o trimestrali, salvo quelle dell’ultimo trimestre dell’esercizio che saranno saldate entro il 30 giugno dell’anno successivo”, nonché che “il saldo  a conguaglio … è effettuato anche in assenza di validazione e valorizzazione delle ASL e della Direzione Generale Sanità, salvo buon fine e con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dei controlli sull’appropriatezza e la regolarità amministrativa, gli importi eventualmente erogati in più siano recuperati nel primo pagamento utile successivo, anche se riferito ad esercizi diversi”.
Il credito dei laboratori, per i periodi anteriori al vigore delle 
indicate determinazioni, non può, dunque, considerarsi esigibile a seguito del mero invio delle fatture e dei tabulati da parte degli erogatori del servizio, ma solo all’esito del controllo da parte dell’amministrazione  e delle ASL.
 I crediti vantati per il 1997, risultano dalla documentazione prodotta, saldati al maggio del 1999, per quanto riguarda la sorte capitale.
 Dalle riflessioni svolte consegue che, essendo i crediti per le prestazioni erogate esigibili solo a seguito della conclusione positiva del procedimento di verificazione in sede amministrativa, l’inadempimento del debitore può ritenersi sussistente solo a fronte dell’esito positivo del suddetto controllo e la responsabilità relativa agli interessi di mora ed al risarcimento del danno ulteriore da svalutazione monetaria si fonda sia sull’esistenza del debito e che sulla mora del debitore, conseguente, nella fattispecie in esame, solo al procedimento di formazione del silenzio rifiuto in ordine alla verificazione (Cons. St., sez. V, n. 980 del 1997 e Cass. Civ., sez. I, n. 4476 del 1997).
 Se da un lato appare corretta l’affermazione di parte ricorrente in ordine al necessario svolgimento del procedimento di controllo a seguito dell’avvio dello stesso a mezzo dell’invio delle fatture delle prestazioni rese, nonché il richiamo al termine generale per provvedere fissato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione, nella l. n. 241 del 1990 (art. 2), deve rilevarsi che, in caso di mancanza di un provvedimento positivo dell’amministrazione, gravi sulla struttura erogatrice del servizio l’onere dell’impugnazione del silenzio serbato dall’amministrazione sulla verificazione.
In difetto, come nel caso di specie, la richiesta di somme accessorie deve essere, pertanto, respinta.
3. Per quanto concerne, poi, i crediti vantati per il 1998, dagli atti 
di causa emerge che è stato riconosciuto, a fronte delle maggiori pretese della ricorrente, un importo di £. 72.929.473, corrispondente al 100% di quanto riconosciuto per il 1997 ed all’80% delle prestazioni ulteriori, in forza del disposto della delibera del 4.2.1998. Gli acconti pagati risultano in somma di £ 40.789.000, secondo la distribuzione in  trimestri, mentre rimane la differenza liquidabile a saldo di £ 32.140.473.
Appare ovvio che non può essere richiamata retroattivamente la 
determinazione regionale assunta in data 20.11.98, con la delibera cit. n. VI/39660, che prevede il termine di novanta giorni per il pagamento delle fatture dalla presentazione delle note di addebito o fatture, sempre a seguito della decurtazione tariffaria (determinata nella misura del 75% del riconosciuto e valorizzato nell’anno precedente), ma prescindente dal preventivo controllo ( in presenza, invece, della clausola “salvo buon fine” per la ripetizione delle somme eventualmente erogate in più).
 Il saldo per l’ultimo trimestre è previsto entro il 30 giugno dell’anno successivo, sempre salvo buon fine.
 Nonostante l’impossibilità di riferire al passato le determinazioni della delibera in esame, dalle disposizioni della stessa, tuttavia, deve evincersi che la chiusura del saldo della gestione 1998 doveva comunque avvenire entro la data del giugno 1999. Né la clausola inserita nella delibera, secondo la quale “i pagamenti … sono effettuati … in presenza di disponibilità di cassa”, può essere intesa come clausola meramente potestativa.
 Sicché, pur non potendosi far derivare l’accoglimento della pretesa di parte ricorrente dalla considerazione che i crediti per le prestazioni svolte fossero esigibili già a seguito della presentazione delle distinte di pagamento, deve rilevarsi che, in corso di causa, la somma residua del credito, pari a £ 32.140.473, dovendo essere liquidata entro la data del 30 giugno 1999, a prescindere, in questo caso, dalla conclusione del procedimento di verificazione, si è resa a tal data  esigibile con gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno. 
 La resistente deve, di conseguenza essere condannata al pagamento della somma suindicata, oltre agli interessi moratori ed al maggior danno determinato in misura non inferiore al lucro cessante ed al danno emergente, come determinati dai tassi di interesse positivo e di interesse negativo, eventualmente applicati, alla ricorrente dal proprio istituto di credito (Banca regionale europea, ag. 1 di Milano).
 4. In ragione della decisione di merito, risulta superata la richiesta monitoria. La complessità della fattispecie esaminata giustifica  la compensazione di spese di lite tra le parti.
P.   Q.   M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) condanna la a.s.l. resistente al pagamento della somma di £ 32.140.473, oltre agli interessi moratori ed al maggior danno, come indicato in motivazione. Compensa le spese di lite tra le parti.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 Così deciso in Milano, addì 19.10.99, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. I) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giovanni Vacirca                                                               PRESIDENTE
Adriano Leo                                                               Consigliere
Solveig Cogliani, rel.                             Referendario
Depositata il 24 novembre 1999

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO 

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