Giurisprudenza - Sanità

Ordinanza Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, n.745 del 23 novembre 1999 sull’incostituzionalità della legge n. 4/1999 di sanatoria sul numero chiuso dell’università.

ORDINANZA

sul ricorso N. 172/1999 proposto da G....... A......., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco A. Volpi,  ed elettivamente domiciliato  nello studio dello stesso, in  Parma, B. go Torrigiani n. 5 
contro
l’Università degli Studi di Parma ed il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l'annullamento
-della nota, a firma del Rettore del 3/3/ 1999, con cui è stata respinta la domanda di iscrizione del ricorrente all’anno accademico 1998/1999 nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23/11/1999  il dr. Ugo Di BENEDETTO; 
udito, altresì, l’avv. Volpi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO 
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Rettore dell’Università di Parma ha respinto la domanda di iscrizione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia essendosi la stessa classificata al 398° posto su 200. 
2. Il diniego è motivato con riferimento all’articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, il quale prevede che “ sono regolarmente iscritti ai corsi universitari  …. Gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all’entrata in vigore del regolamento recante norme in materia d’ accessi…, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia degli atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali…abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”.
3. L’interessata ha presentato ricorso al TAR deducendo l’illegittimità dell’atto per eccesso di potere e sollevando la questione di legittimità costituzionale della legge 14 gennaio 1999, n. 4. nella parte in cui limita la c.d. “sanatoria” a chi abbia promosso un giudizio ottenendo ordinanza di sospensiva trascurando ingiustamente l’identica situazione di chi avesse aspirato all’ammissione ai corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo una sospensiva.
4. La questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione della presente causa in quanto il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’applicazione vincolata della legge 14 gennaio 1999, n. 4. e la rimozione delle limitazioni suddette condurrebbe automaticamente all’ammissione, fin qui contestata, al corso universitario.
5. La questione di legittimità costituzionale è, inoltre, non manifestamente infondata con riferimento ai seguenti articoli della Costituzione:
- Violazione dell’articolo 3 della Costituzione in quanto la norma considera in modo diverso gli studenti che si trovano nella stessa posizione sostanziale, ossia quella di non essere stati utilmente collocati nella graduatoria dei posti disponibile ai fini dell’iscrizione alla facoltà di medicina, differenziando la loro posizione sostanziale, del tutto identica, soltanto con riferimento ad un dato processuale del tutto casuale. Infatti, coloro che non sono stati collocati in posizione utile debbono essere ammessi all’iscrizione, per il solo fatto di aver presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato o di aver presentato ricorso al TAR ed aver ottenuto la sospensiva.
Assurdo inoltre è il trattamento di favore riservato a coloro che hanno semplicemente optato per il ricorso Straordinario al Capo dello Stato. Infatti, questi ultimi sono automaticamente iscritti mentre almeno coloro che hanno presentato ricorso al TAR sono ammessi soltanto nel caso in cui abbiano ottenuto l’istanza di sospensiva.
- Violazione degli articoli 4, 9 e 34 della Costituzione in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, favorisce lo studio, la cultura ed il lavoro di alcuni soggetti e non di altri, non sulla base del criterio di meritevolezza, capacità o altri principi di rilievo costituzionale ma sulla base del dato casuale della scelta dello strumento giustiziale (ricorso straordinario o ricorso al TAR) e della circostanza di aver ottenuto la sospensiva, quasi a voler premiare con legge chi ha avuto un più favorevole ma del tutto provvisorio trattamento giudiziario (se la sospensiva non era dovuta ma è stata ottenuta) o punire ulteriormente chi ha già subito un più sfavorevole trattamento ( se la sospensiva era dovuta e non ottenuta), in presenza di situazioni sostanziali identiche;
- Violazione dell’articolo 97 della Costituzione in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, di fatto viola il principio di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione costringendola ad operare le proprie scelte, a carattere vincolato, ammettendo ed escludendo alcuni studenti in identica posizione sostanziale sulla base di criteri inidonei e casuali, in quanto tutti non utilmente collocati in graduatoria in posizione utile per accedere ai corsi di laurea in presenza del previsto numero chiuso.
- Violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, in quanto la legge 14 gennaio 1999, n. 4, di fatto interferisce sull’esercizio della funzione giurisdizionale punendo la scelta più rigorosa dei giudici amministrativi i quali hanno ritenuto più idoneo risolvere, magari in tempi rapidi, la questione con una sentenza di merito, piuttosto che ammettere in via cautelare, salvo essere smentiti in sede di merito, danneggiando gli stessi studenti o la stessa Amministrazione costringendo i primi ad una inutile attività di studio e la seconda ad un’inutile attività di insegnamento, entrambe destinate a venire meno in caso di decisione di merito negativa; e punendo gli studenti che si siano dimostrati meno litigiosi.
6. Per quanto sopra considerato  gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale, essendo la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma;
Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con riferimento agli articoli  3, 4, 9, 34, 97, 24 e 113 della Costituzione;
Sospende il giudizio;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, disponendo la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Manda alla Cancelleria per l’esecuzione:
Così deciso in Parma, il giorno 23 novembre 1999.
Gaetano Cicciò                Presidente 
Ugo Di Benedetto            Primo  Referendario Rel.est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 23 novembre 1999
Il Segretario
 
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