TAR Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, 20 maggio 1999, n.
308 (est. Giovannini)
Ricostruzione di carriera per gli insegnanti di sostegno
“Omissis”
FATTO
Con il ricorso n. 123 del 1994, notificato il 5/2/1994 e depositato
il 2/3/1994, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, del
decreto del Provveditore agli Studi di Reggio Emilia n.35929 del 16/3/1992,
avente ad oggetto il riconoscimento del servizio e la ricostruzione di
carriera e, in subordine, l’annullamento dello stesso provvedimento nella
parte in cui non prevede la ritenzione a favore della ricorrente delle
somme già riscosse, in buona fede, in applicazione del precedente
provvedimento di riconoscimento del servizio d’insegnamento pre – ruolo.
Con istanza documentata, la ricorrente, professoressa nel ruolo della
scuola secondaria di 1° grado dal 1/9/1986, chiedeva all’Amministrazione
d’appartenenza il riconoscimento del servizio pre – ruolo prestato negli
anni scolastici dal 1982/83 al 1985/86, quale insegnante di sostegno in
favore di alunni portatori di handicap.
Il Provveditore agli Studi di Reggio Emilia, con l’impugnato decreto,
non ha riconosciuto tali periodi di servizio perché effettuati “senza
titolo”.
Tale provvedimento è illegittimo, secondo la ricorrente, per
i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE; ECCESSO DI POTERE per contraddittorietà
manifesta;
Il servizio suddetto ha tutti i requisiti per essere riconosciuto ai
fini della ricostruzione di carriera ai sensi del D.L. n.370 del 1970,
convertito, con modificazioni, nella L. n.576 del 1970 e ai sensi del D.P.R.
n.417 del 1974.
Il titolo di studio richiesto dal D.L. n.370 del 1970 è cosa
diversa rispetto al titolo di specializzazione.
Anche ai fini pensionistici e della liquidazione E.N.P.A.S., solo il
primo è riscattabile, mentre il secondo non lo è perché
non riconosciuto quale titolo di studio.
Inoltre, l’attività di sostegno a favore degli alunni portatori
di handicap è equiparata ad un insegnamento vero e proprio, anche
se non esiste la classe di concorso “sostegno” per cui bandire concorsi
a cattedre.
Non esiste, di conseguenza, una graduatoria in cui inserire gli aspiranti
a supplenze di sostegno nella scuola secondaria, ma esiste soltanto un
elenco di aspiranti a supplenze di sostegno, nel quale sono collocati con
priorità i docenti forniti anche di specializzazione, poi i docenti
che hanno diritto ad una futura immissione in ruolo e, da ultimo, per i
posti residuali, il personale facente parte di un elenco in cui confluiscono
diverse graduatorie di aspiranti a supplenze per gli insegnamenti impartiti
nella Scuola Media.
La specializzazione, pertanto, è solo un titolo preferenziale,
ma non costituisce il “titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto
valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” di cui all’art.3
del D.L. n.370 del 1970, ai fini del riconoscimento degli effetti giuridici
ed economici del servizio pre ruolo.
L’Amministrazione della Pubblica Istruzione, costituitasi in giudizio,
chiede il rigetto del ricorso perché infondato, vinte le spese.
Con il ricorso n.236 del 1994, notificato in data 16/4/1994 e depositato
in data 30/4/1994, la stessa ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n.23058, comunicato il 15/2/1994, con il quale il Direttore
Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia ha disposto, a carico della ricorrente,
il recupero della somma di £. 4.350.148 per conguaglio assegni dal
1/9/1987 al 31/1/1994, in applicazione del D.P.S. n.35929 del 16/3/1992.
Con quest’ultimo decreto, già impugnato dalla ricorrente con
il precedente ricorso n.123 del 1994, non era riconosciuto il servizio
pre ruolo prestato dalla stessa negli anni scolastici 1983/84 e 1985/86
perché “senza titolo”.
Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo
perché nella fattispecie sarebbe applicabile, in via analogica,
l’art. 206 del D.P.R. n.1032 del 1973, laddove stabilisce che “non si fa
luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica
siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato”.
La ricorrente ha percepito in buona fede la somma di cui in epigrafe,
derivata dal riconoscimento del servizio prestato regolarmente negli anni
scolastici 1983/84 e 1985/86.
La ricorrente, inoltre, sostiene che non gli è stato comunicato
l’avvio del procedimento finalizzato al recupero della somma erroneamente
corrisposta dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, come dovuto
ai sensi dell’art. 7 della L. n.241 del 1990.
§ § §
Alla pubblica udienza del 7 aprile 1999, entrambe le cause sono
state chiamate e, su richiesta delle parti, sono state trattenute per la
decisione, come da verbale.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente disporre la riunione
degli epigrafati ricorsi (n.123 del 1994 e n. 236 del 1994), in quanto
tra loro connessi soggettivamente ed oggettivamente, al fine di decidere
in merito ad essi con un’unica sentenza.
Con il primo ricorso (n.123 del 1994), un’insegnante di ruolo della
scuola media statale impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto con
cui il Provveditore agli Studi di Reggio Emilia, in sede di “ricostruzione
della carriera” della dipendente, non le riconosceva, ai fini dell’anzianità
di servizio e del relativo trattamento economico, gli anni scolastici
(1983/84 e 1985/86) in cui ella prestava servizio quale insegnante supplente
di sostegno per alunni portatori di handicap.
Assume, in sintesi, la ricorrente, che l’unico requisito richiesto
dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 del D.L. n.370 del 1970,
convertito in L. n.576 del 1970 è il possesso del titolo di studio,
mentre la specializzazione richiesta per l’insegnamento su posti di sostegno,
in quanto titolo solamente preferenziale per l’accesso a tale tipo d’insegnamento,
non costituirebbe “titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto
valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
Il Collegio deve rilevare che il ricorso è fondato.
L’art.3 del D.L. 19 giugno 1970 n.370, convertito in legge 26 luglio
1970 n.576 riconduce la riconoscibilità dei servizi pre ruolo al
possesso del titolo di studio prescritto, quindi il “thema decidendum”
della presente controversia può essere circoscritto alla verifica
se la specializzazione per l’attività di sostegno in favore di alunni
portatori di handicap sia requisito necessario per tale tipo d’insegnamento.
Una conclusione in tal senso dovrebbe escludersi, alla stregua delle
disposizioni contenute nell’art.7 comma 13 della L. n.887 del 1984 e nell’art.19
della L. n.417 del 1989, che configurano l’apposita specializzazione semplicemente
quale titolo preferenziale per la prestazione dell’attività di sostegno
(v. T.A.R. Emilia Romagna -PR- 20 aprile 1998 n.168).
Peraltro, dato che gli anni di servizio pre – ruolo non riconosciuti
riguardano periodi anteriori, quanto meno rispetto alla più recente
delle disposizioni richiamate, occorre ulteriormente verificare il contenuto
della normativa previgente.
L’art.8 del D.L. n.970 del 1975 richiede il possesso del titolo di
specializzazione per i docenti preposti alle istituzioni, sezioni o classi
di cui all’art.1 del decreto medesimo, il quale si riferisce esclusivamente
a “scuole e istituti statali che, avvalendosi di interventi specializzati
a carattere continuativo, perseguono particolari finalità, con gli
adattamenti indicati dai successi vi articoli in relazione alle specifiche
esigenze delle scuole e istituzioni medesime”.
Trattasi, in buona sostanza, di scuole speciali e alle stesse si riferisce
anche l’art.9, nel riservare sia l’accesso ai concorsi sia l’assegnazione
a domanda ai soli docenti specializzati.
Nessuno specifico requisito è imposto, invece, per la prestazione
dell’attività di sostegno nelle scuole ordinarie, considerate dal
quarto comma del citato art.9 solo per prevedere la facoltà di utilizzo,
anche in queste, di personale specializzato.
In definitiva, quindi, anche nella normativa previgente non si rinvengono
disposizioni che configurino il titolo di specializzazione quale requisito
necessario per l’insegnamento di sostegno, se non nelle scuole speciali
di cui all’art.1, che non vengono in considerazione nel caso di specie.
Il Collegio, pertanto, deve conclusivamente constatare che la ricorrente
era in possesso dei requisiti necessari alla prestazione dell’attività
di sostegno, per cui deve essere annullato l’impugnato decreto del Provveditore
agli Studi di Reggio Emilia, nella parte in cui nega il riconoscimento,
ai fini dell’anzianità di servizio e del relativo trattamento economico,
dei periodi di servizio pre ruolo 1983/84 e 1985/86, durante i quali
la ricorrente ha svolto attività d’insegnamento di sostegno in favore
di alunni portatori di handicap.
Con il ricorso n. 236 del 1994 la ricorrente impugna il decreto con
cui il Direttore Provinciale del Tesoro, in applicazione del decreto provveditoriale
impugnato col precedente ricorso, ha disposto la ripetizione da parte della
ricorrente della somma di £. 4.350.148.
Tale provvedimento deve essere anch’esso annullato, in ragione dell’annullamento,
testè disposto, del presupposto decreto provveditoriale, che ha
fatto venire meno “ab origine” il titolo (mancato riconoscimento di periodi
di servizio) su cui esclusivamente si fonda il provvedimento che dispone
la ripetizione.
Il Collegio deve inoltre osservare che il ricorso in esame risulta
fondato anche in considerazione della circostanza, fatta oggetto di specifica
censura da parte della ricorrente, che la Direzione Provinciale del Tesoro
di Reggio Emilia non ha comunicato alla medesima, come dovuto, ai sensi
dell’art.7 della L. n.241 del 1990, l’avvio del procedimento di ripetizione
di emolumenti non dovuti (v. C.d.S. A.P. 12/12/1992 n.20; 30/9/1993 n.11;
T.A.R. Piemonte, sez. 1^, 20/6/1996 n.532).
Anche il ricorso n.236 del 1994 va, pertanto, accolto e, per l’effetto,
è annullato il provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro
di Reggio Emilia impugnato.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese dei riuniti giudizi.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione
di Parma - Relativamente ai ricorsi n. 123 del
1994 e n.236 del 1994, indicati in epigrafe:
- Dispone la loro riunione, in quanto connessi;
- Li accoglie entrambi e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con
essi impugnati;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7
aprile 1999.
Presidente
Primo Referendario rel.est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 20 maggio 1999
Il Segretario
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