Giurisprudenza - Pubblico impiego |
Cass., Sez. Un., Sent. 1° febbraio 1999 n. 14 Permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia in materia previdenziale instaurata dopo il 30 giugno 1998. Deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nel caso di proposizione di una domanda rivolta ad ottenere la indennità
di quiescenza, cioè una prestazione previdenziale che l'I.N.P.S.
corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta
al trattamento pensionistico obbligatorio. Si tratta, infatti, alla stregua
della costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, di un rapporto
previdenziale che non è autonomo rispetto al rapporto di pubblico
impiego, ma che inerisce al medesimo, e le spettanze richieste hanno natura
sostanzialmente retributiva, posto che trovano titolo immediato e diretto
nel rapporto di impiego pubblico e nelle obbligazioni che da esso conseguono
a carico dell'Istituto nella qualità di datore di lavoro. Ciò
anche se la domanda sia proposta al giudice posteriormente al 30 giugno
1998 ma sia riferita alla prestazione lavorativa anteriore. In tale ipotesi
si è in presenza, infatti, di un rapporto previdenziale che non
è autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma che inerisce
al medesimo e le spettanze richieste hanno natura sostanzialmente retributiva,
posto che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego pubblico
e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto nella
qualità di datore di lavoro. Infatti l'art. 2, lettera c) della
legge 23 ottobre 1992 n. 421, contenente la delega al Governo per la nazionalizzazione
e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale, prevede l'affidamento
delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, alla giurisdizione
del giudice ordinario a partire dal terzo anno successivo alla emanazione
del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); in base alla detta lettera a), il Governo,
in virtù della delega, è autorizzato a prevedere una disciplina
transitoria idonea a garantire la graduale sostituzione del regime attualmente
in vigore nel settore pubblico, con quello stabilito in base al presente
articolo.
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