Giurisprudenza - Pubblico impiego

Cass., Sez. Un., Sent. 1° febbraio 1999 n. 14 
Permanenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia in materia previdenziale instaurata dopo il 30 giugno 1998.

Deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso di proposizione di una domanda rivolta ad ottenere la indennità di quiescenza, cioè una prestazione previdenziale che l'I.N.P.S. corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio. Si tratta, infatti, alla stregua della costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, di un rapporto previdenziale che non è autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma che inerisce al medesimo, e le spettanze richieste hanno natura sostanzialmente retributiva, posto che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego pubblico e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto nella qualità di datore di lavoro. Ciò anche se la domanda sia proposta al giudice posteriormente al 30 giugno 1998 ma sia riferita alla prestazione lavorativa anteriore. In tale ipotesi si è in presenza, infatti, di un rapporto previdenziale che non è autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma che inerisce al medesimo e le spettanze richieste hanno natura sostanzialmente retributiva, posto che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego pubblico e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto nella qualità di datore di lavoro. Infatti l'art. 2, lettera c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, contenente la delega al Governo per la nazionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, prevede l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, alla giurisdizione del giudice ordinario a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); in base alla detta lettera a), il Governo, in virtù della delega, è autorizzato a prevedere una disciplina transitoria idonea a garantire la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico, con quello stabilito in base al presente articolo.
La norma, per quanto qui interessa, era poi confermata dall'art. 68 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, il quale prevedeva che la disposizione di cui al comma 10 (riguardante la devoluzione all'A.G.O. delle controversie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) si applica a partire dal terzo anno successivo alla entrata in vigore del presente decreto, e comunque non prima della fase transitoria di cui all'art 72.
L'assunto risulta normativamente confermato dal tenore della disposizione di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con la quale il Governo è delegato a procedere alla disciplina della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro il 30 giugno 1998. Ed in effetti è stato approvato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, che all'art. 45, comma 17, seconda parte, reca: "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998), restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". La giurisdizione dei giudice amministrativo, pertanto, resta ferma anche ai sensi della disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 4 marzo 1994 n. 154, reiterato con D.L. 6 maggio 1994 n. 269, convertito con modificazioni in L. 4 luglio 1994 n. 432, in virtù dei quali, nel caso di trasformazione di enti pubblici. continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al mutamento della disciplina, a nulla potendo rilevare il fatto che la controversia sia stata impiantata quando il datore di lavoro aveva già mutato la propria natura.
 

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