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Giurisprudenza - Pubblico impiego |
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n.8 del 11 gennaio 1999 Rapporti di conoscenza tra candidati e componenti della Commissione giudicatrice nei pubblici concorsi. Nei procedimenti amministrativi in generale ed in particolare nelle
procedure concorsuali finalizzate all’assunzione nel pubblico impiego non
vi è un obbligo specifico di preventiva ricusazione dei componenti
le Commissioni giudicatrici che pur si trovano in situazione di incompatibilità.
La ricusazione, infatti, costituisce un obbligo soltanto in sede giurisdizionale
in cui l’interessato deve far valere le proprie ragioni con lo speciale
procedimento preventivo mentre nei procedimenti concorsuali amministrativi
il candidato ha una mera facoltà in proposito. Egli, infatti, può
altresì attendere l’esito del concorso e dedurre il vizio di illegittimità
della composizione della Commissione giudicatrice al fine di far annullare
le prove di concorso ed il loro esito. Anche qualora non abbia fatto rilevare
in precedenza le ragioni che potrebbero portare alla ricusazione, infatti,
tali elementi possono essere dedotti, appunto, quali motivi di illegittimità
innanzi al giudice amministrativo, competente in materia di concorsi finalizzati
all’assunzione pur dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. In sede di concorso pubblico diretto all’assunzione
di personale la mera conoscenza tra un candidato e un componente della
Commissione giudicatrice non è di per se’ motivo di astensione di
quest’ultimo dalle valutazioni. Allo stesso modo neppure il rapporto tra
docente ed allievo costituisce motivo di astensione o di ricusazione di
un commissario. Soltanto rapporti più saldi tra il candidato ed
il membro della Commissione possono determinare la ricusazione e, quindi,
l’illegittimità del concorso quali un rapporto professionale di
dipendenza e simili, mentre ciò non è riscontrabile nel mero
rapporto allievo e docente. Naturalmente in tutte le ipotesi sopra considerate
ove sussistano concreti elementi di sospetto per cui il candidato
non sia stato giudicate sulla base dell’esito delle prove bensì
in virtù della conoscenza personale esistente allora la procedura
concorsuale è illegittima. In tali ipotesi i candidati non vincitori
hanno un interesse legittimo all’impugnativa degli atti concorsuali ed
al loro annullamento anche in mancanza di prova in ordine ad un concreto
vantaggio per loro dall’esito del giudizio. Ai fini dell’impugnativa al
TAR, infatti, in questi casi è sufficiente un interesse strumentale
alla rinnovazione del concorso anche se, al momento della proposizione
del ricorso non è dato conoscerne l’esito o la probabilità
di successo.
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