Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1295 del 10 marzo 2003,
sulla distinzione tra servizio e contratto d’opera professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
ANNO 2002
DECISIONE
- sul ricorso in appello n. 4958/2002 proposto da Amgas s.p.a. in persona
del Presidente in carica rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe ed
elettivamente domiciliata in Roma in via Mantegazza n. 24 presso Luigi
Gardin;
CONTRO
La Bompani Audit s.r.l. in persona del legale rappresentante non costituita;
e nei confronti
della KPMG s.p.a.in persona del legale rappresentante non costituita;
- sul ricorso in appello n. 4430/2002 proposto da KMPG s.p.a. in persona
del legale rappresentante “pro tempore” rappresentata e difesa dall’avv.
Roberto G. Marra ed elettivamente domiciliata in Roma in via Mantegazza
n. 24 presso Luigi Gardin;
CONTRO
La Bompani Audit s.rr.l. in persona del legale rappresentante non costituita;
e nei confronti
di Amgas s.p.a. in persona del Presidente in carica non costituita;
e di HLB Ria & Partners s.p.a. in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Amato ed elettivamente domiciliata
in Roma presso lo studio Gattamelata in via Monte Fiore n.22, interventore
ad opponendum;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sezione seconda, n.1573/2002;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della HLB Ria & Partners
nel giudizio n. 4430/2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 3 dicembre 2002 la relazione
del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avvocati
delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1) Con L’appello contraddistinto dal n. 4958/2002 Amgas s.p.a. impugna
la decisione indicata in epigrafe con cui è stato accolto il ricorso
proposto dalla Bompani s.r.l. per l’annullamento degli atti relativi alla
gara espletata per l’affidamento del servizio consistente nella certificazione
del bilancio societario per gli esercizi 2000/2002, per la declaratoria
di nullità del contratto stipulato con la KPMG s.p.a. risultata
aggiudicataria del servizio e per la condanna al risarcimento del danno
conseguente alla adozione degli atti impugnati.
La sentenza appellata, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art.
26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come sostituito dall’art.
9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205, dopo aver respinto le
eccezioni pregiudiziali proposte dall ‘attuale appellante e dalla Società
controinteressata in primo grado, ha accolto le prime due domande contenute
nel ricorso rigettando, invece, quella diretta a conseguire il risarcimento
del danno. L’accoglimento, che è stato esteso alla dichiarazione
di nullità del contratto stipulato con la Società aggiudicataria,
è stato motivato,essenzialmente, in relazione alla fondatezza del
primo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la carenza di una motivazione
puntuale e congrua in ordine alla scelta dell’Amgas s.p.a. di ricorrere
all’affidamento a trattativa privata del servizio in questione. La domanda
diretta a conseguire il risarcimento del danno è stata rigettata
perché sfornita di ogni prova del danno subito e della sua quantificazione.
Nell’appello si ripropongono le eccezioni pregiudiziali e si contesta
la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
La Società appellata non si è costituita.
Con distinto atto di appello la stessa sentenza è stata impugnata
dalla KPMG s.p.a. che ha sollevato nuovamente le eccezioni mosse in primo
grado confutando nel merito la correttezza delle statuizioni contenute
nella decisione appellata. In questo giudizio è intervenuta “ad
opponendum” la HLB Ria & Partners, che nel frattempo era risultata
aggiudicataria del servizio di cui trattasi in esito ad una gara informale
ufficiosa esperita il 29 aprile 2002. Nell’intervento si avanza una eccezione
pregiudiziale con cui si evidenzia l’acquiescenza prestata dall’Amgas s.p.a.
alla sentenza di primo grado e si adducono argomenti a sostegno della decisione
appellata.
La causa è passata in decisione all’udienza del 3 dicembre 2002.
DIRITTO
1) Deve essere, preliminarmente, disposta la riunione dei due appelli
indicati in epigrafe al fine della decisione con unica sentenza perché
diretti contro la stessa decisione ed, inoltre, perché connessi,
con evidenza, sia soggettivamente che oggettivamente.
2) A) Ragioni logiche inducono ad esaminare per prima la eccezione
di inammissibilità del ricorso originario per difetto di giurisdizione
di questo giudice avanzata in entrambi gli appelli. L’eccezione è,
ad avviso del Collegio, infondata. In primo luogo si deve tenere presente
che l’art. 33, primo comma lettera d) del D. Lvo 31 marzo 1998, n. 80,
nel testo risultante dalle modifiche intervenute con l’art. 7 della legge
21 luglio 2000 n. 205, ha espressamente ricondotto alla giurisdizione del
giudice amministrativo le questioni relative all’affidamento di servizi
da parte di soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria
e nazionale in materia di evidenza pubblica nell’aggiudicazione di lavori,
forniture o servizi. Che si tratti nel caso di specie dell’affidamento
di servizi e non di contratti d’opera (disciplinati dall’art. 2222 del
codice civile e rientranti nella autonomia negoziale delle parti, anche
pubbliche, per l’elemento fiduciario che caratterizza la scelta del professionista)
lo si evince in modo chiaro e testuale dalla lettura dell’allegato 1) al
D.P.R. n. 157/1995 che nell’individuare i servizi per l’affidamento dei
quali è necessario seguire le procedure di affidamento definite
nelle norme comunitarie di settore, ove l’importo sia superiore alla soglia
individuata dalle norme medesime, include alla voce n.9 il “servizio di
revisione dei conti e di contabilità “nel cui ambito rientrano pacificamente
anche le attività di revisione e certificazione dei bilanci dei
soggetti, pubblici e privati, tenuti a predisporre questi atti contabili.
La esplicita inclusione delle attività qui considerate tra i servizi
cui si rendono applicabili procedure ad evidenza pubblica è ribadita,
per i c. d. “settori esclusi“, dall’allegato XVI A punto 9) del D.P.R.
n. 158/1995. La qualificazione dell’attività in questione come “servizio”
opera nell’ordinamento in via generale senza alcun limite di valore, con
la conseguenza che per gli appalti di servizi di valore inferiore alla
soglia comunitaria il problema è solo quello di individuare la normativa
nazionale applicabile in sostituzione di quella di derivazione comunitaria.
Non è però possibile, di certo, trarre dalla limitazione
dell’importo del servizio la conseguenza del mutamento della natura dell’attività
svolta arrivando a definire quale mera prestazione d’opera professionale
quella definita prestazione di un servizio a livello normativo. Peraltro,
l’inserimento di una attività professionale nell’allegato 1) al
D.P.R. n. 157/1995 non ha altro effetto che imporre alle amministrazioni
aggiudicatrici l’effettuazione di procedure ad evidenza pubblica per il
suo affidamento senza implicare la modifica dei contenuti, professionali
o non, dell’attività stessa. Si intende dire che la qualificazione
dell’attività come professionale non esclude l’obbligo di procedere
a procedure contrattuali pubbliche per l’affidamento della stessa se l’ordinamento
di settore così stabilisce. Ciò è confermato dalla
inclusione negli allegati qui richiamati (punto 12) dei servizi attinenti
“all’architettura ed all’ingegneria” per l’affidamento dei quali è
necessario procedere allo svolgimento di gare pubbliche.
Dal punto di vista soggettivo non vi è dubbio ad avviso del
Collegio che l’Amgas s.p.a., a prescindere dalla veste giuridica assunta
come soggetto giuridico, quella della Società per azioni, presenta
tutti gli elementi per la qualificazione di organismo pubblico a tenore
dei decreti presidenziali richiamati con la conseguenza dell’obbligatorietà
dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di
servizi, lavori e forniture. Si tratta in effetti di una ex municipalizzata,
già sottoposta al regime del D.P.R. n. 902 del 1986, che ha conservato
pur nella diversa veste di s.p.a., la posizione di esclusiva nella gestione
di un servizio retribuito a tariffa rientrante nei cd. “settori esclusi“
dalla concorrenza quanto al loro affidamento ma la cui disciplina prevede
espressamente l’obbligo di effettuare gare per i titolari dei diritti di
esclusiva nello svolgimento delle attività riconducibili a tali
settori. In effetti l’art. 2, primo comma, lett. b) e c) e l’art. 3, primo
comma, del D.P.R. 158/1995 obbligano alla effettuazione di gare pubbliche
per l’affidamento di servizi i soggetti, imprese pubbliche o privati, che
gestiscono reti fisse per la fornitura al pubblico di gas. Sullo specifico
punto in termini si è pronunciata la Sezione Sesta del Consiglio
di Stato (2 marzo 2001 n. 1206) e tale indirizzo è conforme alla
prevalente giurisprudenza comunitaria di cui significative pronunce sono
riportate nella circolare 6 giugno 2002 n. 8756 concernente la normativa
applicabile agli appalti sotto soglia (in Gazzetta Ufficiale n. 178 del
31 luglio 2002). Non è, pertanto, corretto ritenere che la definizione
di organismo pubblico possa valere solo per l’affidamento dei servizi di
importo superiore alla soglia comunitaria e non assuma una valenza di carattere
generale per le considerazioni sin qui svolte.
In ogni caso nella specie la Amgas s.p.a. ha disciplinato con una normativa
interna di carattere regolamentare gli affidamenti dei servizi e delle
forniture e, pertanto, anche per tale via si impone la tutela innanzi al
giudice amministrativo delle posizioni soggettive collegate al corretto
esercizio dei poteri attribuiti ,in sede di autolimitazione a livello regolamentare
, agli organi della Società.
La fattispecie qui esaminata rientra quindi nella previsione del citato
art.33 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e, quindi , nella giurisdizione
del giudice amministrativo.
B) Parimenti da disattendere sono le eccezioni di inammissibilità
del ricorso di primo grado ed incentrate :a) sulla considerazione che essendo
disciplinato nel regolamento dell’Amgas s.p.a. l’affidamento degli appalti
di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante trattativa
privata anticipata da una gara ufficiosa, nessun vantaggio avrebbe potuto
conseguire la ricorrente dall’annullamento della procedura seguita dalla
stessa Amgas s.p.a. posto che in sede di eventuale rinnovazione del procedimento
in nessun modo avrebbe potuto configurarsi un obbligo di invitare alla
procedura ristretta anche la ricorrente in primo grado; b) sul mancato
invito e sulla conseguente mancata partecipazione della Società
ricorrente in primo grado alla procedura attivata dall’Amgas s.p.a..Ciò
perché solo alle imprese che hanno partecipato ad una procedura
può essere riconosciuto il diritto a sindacarne le modalità
, mentre ai soggetti esclusi da tale procedura ristretta ,perché
non in possesso dei requisiti richiesti o per scelta dell’Amministrazione
aggiudicatrice ,non può essere riconosciuta tale facoltà.
Sono esatte e puntuali le argomentazioni contenute in ordine a dette eccezioni
nella sentenza appellata: le norme regolamentari adottate dalla Amgas s.p.a.
( art. 14, 15 e 18) non consentono di procedere a trattativa privata per
l’affidamento di servizi sottosoglia perché tale facoltà
è prevista per i servizi da affidare “una tantum”, e di certo non
rientra tra tali servizi la revisione e certificazione dei bilanci che
costituisce una attività continuativa affidata per di più
per un triennio nel caso in esame, ovvero per alcuni servizi espressamente
individuati nel novero dei quali non rientra l’attività di revisione
e certificazione dei bilanci. Né tale attività può
essere, oggettivamente, assimilata, come sostiene la difesa di Amgas s.p.a.,
al fine dell’operatività della deroga prevista per lo svolgimento
di procedure ad evidenza pubblica nel regolamento in questione (dall’ art.
18) all’acquisizione di studi, ricerche e rilevazioni, attività
che, con evidenza, si concreta in studi e ricerche che possono richiedere
una scelta fiduciaria. Sulla base di tale presupposto la Bompani s.r.l.
essendo iscritta all’elenco delle Società abilitate a svolgere attività
di revisione e certificazione di bilanci societari aveva interesse ad impugnare
atti che restringevano l’area dei possibili aggiudicatari ad alcune soltanto
di tale imprese facendo valere la sua pretesa ad un corretto e regolare
confronto concorrenziale tra tutti gli operatori del settore che, sia detto
incidentalmente, nel caso di specie non erano così numerosi da determinare
una difficoltà oggettiva nello svolgimento della gara (le società
iscritte nell’elenco predisposto dalla Consob erano ventiquattro). A maggior
ragione non poteva essere sufficiente per giustificare il mancato invito
alla gara la carenza di una sede nella città di Bari requisito la
cui individuazione appare strumentale rispetto alla riduzione del numero
dei concorrenti perché l’attività di revisione e certificazione
dei bilanci, con la normale dotazione di strumenti tecnici ed informatici
delle Società di cui trattasi, può essere assicurata indifferentemente
da qualsiasi località del territorio nazionale.
C) E’ infondata, infine, anche la eccezione di inammissibilità
per difetto di interesse avanzata dalla Società interveniente ad
opponendum nel giudizio n. 4430/2002 e fondata sulla acquiescenza che l’Amgas
s.p.a. avrebbe prestato alla decisione appellata nel procedere alla aggiudicazione
del servizio in questione con una nuova procedura ristretta di cui l’interveniente
è risultata aggiudicataria. Appare sufficiente in proposito rilevare
che non può ravvisarsi alcun comportamento acquiescente a fronte
di una attività dovuta in esecuzione di provvedimenti del giudice.
3) Si può, ora, procedere all’esame del merito dell’appello
proposto dall’Amgas s.p.a. che è destituito di fondamento.
Sostiene, infatti, la difesa dell’appellante che non è sussistente
il difetto di motivazione rilevato dal primo giudice in ordine alla scelta
di ricorrere alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di
cui trattasi e che, in particolare, i tre argomenti portati a sostegno
di tale statuizione non sarebbero decisivi. Pertanto, avrebbe errato il
primo giudice nel ritenere che manca nel caso di specie una motivazione
puntuale e congrua, che le ragioni di tale scelta sono generiche e relative
a circostanze irrilevanti ed, infine, che i rilievi espressi dalla Commissione
di gara sarebbero inidonei a fornire una motivazione adeguata del ricorso
alla trattativa privata.
Quanto al primo profilo la tesi dell’appellante poggia su un presupposto
erroneo, che nel caso di specie si tratti del conferimento di un incarico
professionale soggetto esclusivamente alla disciplina privatistica di cui
all’art. 2222 del codice civile che regola i contratti d’opera. Su tale
base si afferma che non vi era un obbligo di motivare la scelta di ricorrere
ad una negoziazione diretta con i possibili prestatori e che anzi la predeterminazione
delle fasi di una gara informale per l’affidamento dell’incarico, pur non
dovuta, avrebbe comunque aumentato le garanzie di trasparenza e correttezza
della scelta effettuata senza imporre però alcun onere di specifica
motivazione. Peraltro, sempre secondo la difesa dell’appellante, una congrua
giustificazione è contenuta in uno scritto informale attribuibile
al Presidente dell’Ente (del 1° agosto 2001) in cui le ragioni del
ricorso alla gara informale sono esplicitate nel riferirsi alla complessità
della materia, alla elevata professionalità richiesta ed alla recente
trasformazione dell’Azienda municipalizzata in Società per azioni.
Senonchè, ad avviso del Collegio, è necessario ribadire che
si versa nel caso in esame nell’affidamento di un servizio per le ragioni
già indicate in precedenza (sub 2), e che, pertanto, costituendo
la trattativa privata un sistema di deroga eccezionale rispetto al regime
di gara “aperto” (in cui il confronto concorrenziale avviene tra tutti
i possibili esecutori purchè idonei, secondo le norme dell’ordinamento
di settore, alla prestazione del servizio dal punto di vista tecnico, economico
e morale), non si può ricorrere a tale sistema di affidamento in
cui l’Amministrazione aggiudicatrice è dispensata dal rispetto di
alcune regole fondamentali come quella dell’apertura della gara a tutti
soggetti potenzialmente interessati attraverso l’attivazione di opportuni
strumenti di pubblicità se non provando che ricorre una delle condizioni
che nell’ordinamento giustificano la deroga.Nel caso di specie non sussiste
alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 del regolamento adottato dall’Amgas
s.p.a. nè, e la circostanza è decisiva, alcuna delle ipotesi
contemplate nell’art. 41, del R.D. n. 827/1924 ovvero nell’art. 61 del
D.P.R. 902 /1996 che abilitano, in via generale o nell’ambito specifico
delle aziende municipalizzate, a derogare allo svolgimento di procedure
concorsuali aperte alla partecipazione di tutti i soggetti idonei .In tale
contesto sono, oggettivamente, irrilevanti le giustificazioni addotte nel
biglietto del 1° agosto 2001 (anche superando le difficoltà
di attribuzione dello stesso ad un organo competente ed il mancato espletamento
della procedura indicata nell’art.15 del regolamento dell’Amgas s.p.a.
per poter derogare alle procedure di gara aperte) perché la complessità
della materia e la elevata professionalità richiesta nonché
i problemi derivanti dalla trasformazione dell’Azienda in s.p.a. sono tutti
problemi superati ed assorbiti dalla circostanza che le attività
di certificazione e revisione dei bilanci sono riservate a soggetti iscritti
in apposito elenco dalla Consob previa verifica della loro capacità
professionale ed imprenditoriale e tra questi soggetti, tutti indistintamente,
doveva effettuarsi il confronto concorrenziale.Né può avere
alcun peso la condivisione da parte della Commissione di gara delle ragioni
esplicitate nel biglietto di cui si è detto sia perché l
a Commissione di gara non ha la funzione di esprimere valutazioni riservate
all’Amministrazione aggiudicatrice ,sia perché le relative affermazioni
sono intervenute quando la gara era in corso mentre la precisazione delle
ragioni che consentono il ricorso allo speciale regime derogatorio deve
essere necessariamente anteriore rispetto all’avvio della procedura “chiusa”
alla partecipazione dei soggetti non invitati.
4) Per quanto concerne la richiesta di annullamento della sentenza
appellata nel capo che dichiara la nullità del contratto stipulato
con la KPMG s.p.a. si deve considerare che il contratto stesso è
stato posto nel nulla ad iniziativa della stessa Amministrazione che ha
proceduto in sede di rinnovazione degli atti della procedura concorsuale
(vedi la lettera di invito n. 7186 del 18 aprile 2002 diretta alla Società
appellante nel ricorso n. 4430/2002) in modo che nessun interesse le parti
appellanti hanno ad una statuizione sullo specifico punto posto che ,fermo
rimanendo l’annullamento della aggiudicazione, in sede di eventuale rinnovazione
del procedimento in nessun modo potrebbe rivivere il contratto dichiarato
nullo con la sentenza appellata e non eseguito dalle parti.
5) Nelle considerazioni che precedono vi è anche la confutazione
delle tesi difensive sostenute nell’appello della KPMG s.p.a. e non resta,
pertanto, al Collegio che rigettare entrambi gli appelli con l’unica ulteriore
precisazione che non appare sorretta da alcun fondamento la censura avanzata
nell’appello n. 4958/2002 per aver il primo giudice definito il giudizio
con sentenza in forma semplificata. La scelta di procedere con il rito
semplificato, quando come nel caso in esame non si traduce nella diminuzione
delle garanzie di difesa delle parti o in errori di giudizio, non può
essere sindacata in sede di appello. Sussistono ragioni per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello indicati in epigrafe, previa loro riunione,
li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso addì 3 dicembre 2002 in camera di consiglio
con l’intervento di:
Corrado Allegretta Presidente f./f.
Goffredo Zaccardi consigliere est.,
Francesco D’Ottavi consigliere,
Claudio Marchitiello consigliere,
Nicolina Pullano consigliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F./F.
f.to Goffredo Zaccardi f.to Corrado Allegretta
IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10 marzo 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
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