Giurisprudenza - Pubblico impiego |
Tribunale ordinario di Milano, sez. lav, 9 agosto 2000, sulle procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato Reclamo ex art. 669 terdecies
Il Collegio
Aveva rilevato che l’amministrazione aveva destinato a quell’ufficio la collega Elisa Giglio, in quanto aveva escluso dal computo del Danese i due punti cui avrebbe avuto diritto per il coniuge a carico, sul presupposto della valutazione - errata – del reddito del coniuge per l’anno 1999 invece che per il solo 2000. Aveva pertanto concluso chiedendo in via cautelare di ordinare all’Amministrazione di porlo in al primo posto della graduatoria dei trasferimenti di cui alla circolare 1.2.2000 disponendo la sua immediata applicazione al posto disponibile di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera presso l’archivio notarile di Termini Imerese. La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva concluso per il rigetto del ricorso. Il Tribunale, quale Giudice unico, con provvedimento in data 17.7.00 ha accolto il ricorso disponendo l’applicazione in via provvisoria del danese presso l’archivio notarile di Termini Imerese. Con il presente ricorso il Ministero della giustizia chiede la revoca della suddetta ordinanza cautelare rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Giglio Elisa, e, nel merito, l’insussistenza del diritto del Danese. Il convenuto Danese Eugenio si è costituito contestando le deduzioni e domande avversarie e ha concluso per il loro rigetto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il collegio ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere. Preliminarmente si deve escludere che nella fattispecie in esame ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, che renda indispensabile la partecipazione al giudizio cautelare della dipendente Giglio. Il litisconsorzio è necessario quando “la decisione non può che pronunciarsi che in confronto di più parti” Nel caso di specie la pronuncia – cioè l’ordine di assegnare il ricorrente alla sede di Termini Imerese – esplica i suoi effetti diretti nei confronti del Ministero destinatario dell’ordine e solo effetti riflessi verrebbero subiti dalla dipendente Giglio, la quale in ogni caso – se avesse ritenuto di utilmente far valere i propri diritti – ben avrebbe potuto partecipare all giudizio, proponendo intervento. 2) Nel merito, il reclamo va respinto ed il provvedimento giudiziale va pertanto confermato. Ritiene tuttavia il collegio che le ragioni di fondatezza della domanda del Danese vadano individuate direttamente nell’accordo 18.3.98 relativo ai criteri di mobilità del personale ( cfr circolare n.942 del 3.4.98 sub doc. 2 Danese che contiene il suddetto accordo) accordo che – espressamente richiamato nel bando di concorso – costituisce pertanto la normativa di riferimento in materia di trasferimenti sulla base della quale il Ministero ha deciso di autolimitare la propria discrezionalità. Quell’accordo, all’art. 9, riconosce il diritto a due punti per il coniuge carico; ma è l’art. 12 – che reca la rubrica “documentazione da allegare alla domanda” – che chiarisce quando il dipendente può affermarsi in possesso del titolo che dà diritto al relativo punteggio. Ebbene, il punto 4 dell’art. 12 recita ”la posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell’ultimo prospetto paga, dal quale risulti la relativa detrazione d’imposta"; e dal prospetto paga prodotto si evince che la moglie del Danese era effettivamente a suo carico. Sicchè nessuna rilevanza assume la normativa fiscale in materia, anche per l’evidente ragione che si reputa l’amministrazione abbia fatto le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del carico di famiglia già al momento della confezione della busta paga al fine della indicazione delle relative detrazioni fiscali. Il reclamo va pertanto respinto. Spese al definitivo RIGETTA MANDA Milano, 9.8.00 Il Presidente Il Giudice relatore
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