Giurisprudenza - Pubblico impiego

Tribunale di Bolzano – Sezione del Lavoro – 22 Marzo 2000 – Giudice Dr. Bonel, con massima di Domenico Laratta

Comportamento Antisindacale della Pubblica Amministrazione – Trasferimento rappresentante sindacale a seguito di concorso alla qualifica superiore – mancata richiesta di nulla-osta sindacale – art. 22 Stat. Lav. – sussistenza e limiti
Il trasferimento di un rappresentante sindacale, la cui carica sia stata resa nota alla P.A. nelle forme e nei modi previsti, qualora avvenga  in carenza di rilascio di nulla osta  delle associazioni sindacali di appartenenza,  integra la lesione dei diritti sindacali e comporta la condanna dell’Amministrazione, anche nel caso di trasferimento a seguito di vincita di concorso interno per la qualifica superiore.

L’assegnazione del dipendente vincitore di un concorso interno alla qualifica superiore a nuova sede di servizio, non può in alcun modo qualificarsi quale “prima assegnazione” e, perciò, scevra da ogni obbligo derivante dalla normativa che disciplina le prerogative sindacali, laddove tale scelta della P.A. risulti discrezionale in relazione ai posti vacanti da ricoprire. 

Viceversa, tale scelta è da ritenersi invece doverosa, e perciò non sottoposta ai meccanismi di tutela sindacale, qualora tale nuova assegnazione  risulti imposta dalla organizzazione interna della stessa P.A., in relazione ai suddetti  posti  vacanti. 
 

Tribunale di Bolzano

Il Giudice del Lavoro, dottor Lukas Bonell, all’udienza del 22.03.2000 ha pronunciato il seguente

decreto
nel procedimento sub nr. 591/99 R.G.L., promosso da:
SGB/CISL     FPI  Federazione  Pubblico  Impiego  della Provincia Autonoma di Bolzano, 
in persona del segretario provinciale p.t. Calanducci Nicola, rappresentata e difesa dall’avv. Carola Buoninconti, in virtù di delega a margine del ricorso – 
          ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Trento –
          resistente.
In punto: ricorso ex art. 28, L. 300/1970----------------------------------------------------------------------------
Procedimento passato in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ordinare al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
di parte resistente:
respingere il ricorso;
con vittoria di spese, competenze, onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso dep. Il 31.05.1999 la CISL/SGB – FPI Federazione Pubblico Impiego della Provincia della Provincia Autonoma di Bolzano denunciava il carattere antisindacale del trasferimento del proprio rappresentante sindacale Moretti Simone, a seguito di concorso interno in cui si era collocato tra i vincitori, dalla Direzione delle Entrate, D.R.E., per la Provincia Autonoma di Bolzano, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bolzano, disposto con decreto dd. 16.09.1998 del Direttore della Direzione delle Entrate senza il previo nulla osta di esso ricorrente sindacato, come richiesto dall’art. 22 Stat.lav.. Allegava che il detto trasferimento aveva di fatto indebolito la struttura sindacale nella elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, r.s.u., del novembre 1998, nella quale il Moretti era stato escluso dalla lista dei candidati presso la D.R.E. in quanto “non presente nell’elenco generale degli elettori”. Invocava l’adozione di provvedimento ex. art. 28 Stat.lav. atto a far cessare l’Amministrazione delle Finanze dal comportamento illegittimo tenuto e a rimuovere gli effetti dallo stesso già prodotti. Si costituiva l’Amministrazione intimata per resistere. Faceva rilevare che non era documentata la qualità di “segretario generale provinciale p.t.” della CISL/SGB – FPI in capo a Calanducci Nicola che aveva conferito il mandato alle liti al difensore firmatario del ricorso. Nel merito contestava che l’art. 22 l. 300/70 fosse applicabile anche alle assegnazioni di sede a seguito di concorso, a suo giudizio non sussumibili sotto il concetto di trasferimento in quanto non esplicazione di un unilaterale ius variandi da parte del datore. Contestava altresì, che il sig. Moretti rivestisse la qualifica di dirigente sindacale, come tale mai essendosi egli presentato o qualificato nei rapporti sindacali con essa Amministrazione.
Sentiti i testi – informatori Moretti Simone, Costamante dott. Luigi, Sanin dott. Egon nonché Delago Ivo, ed acquisita documentazione varia, il giudice si riserva di decidere con decreto.
Motivi della decisione

1) Legittimazione ad agire
Nelle more del giudizio, l’organizzazione sindacale ricorrente ha ritualmente documentato, mediante produzione del verbale del Consiglio generale del 27.03.1997 (suo doc. 17), che Calanducci Nicola, ossia la persona che ebbe a rilasciare il mandato ad lites per la procedura che ne occupa, è (era all’epoca) il Segretario generale in carica, regolarmente eletto, della Federazione Lavoratori Pubblico Impiego della Provincia Autonoma di Bolzano FPI – SGB/CISL, con potere di rappresentanza della Federazione nei confronti di terzi come previsto dall’art. 27 dello Statuto FPI (suo doc. 19).

2) La qualita’ di dirigente di r.s.a. in capo al sig. Moretti
Quanto al requisito soggettivo richiesto ai fini della applicabilità della speciale protezione apprestata dall’art. 22 Stat.lav., e che si sostanzia nella qualifica di “dirigente di r.s.a.”, si ritiene che il sig. Moretti all’epoca ne sia stato in possesso, e che di un tanto sia stata a conoscenza anche l’Amministrazione.
E’ di documentale rilevanza (doc. 1 del sindacato, rispettivamente doc. 23 dell’Amministrazione), che la Segreteria provinciale della CISL/SGB – FILS abbia comunicato alla D.R.E., con lettera dd. 31.01.1996, pervenuta il successivo 02.02.1996, di aver “integrato” (evidentemente mediante cooptazione) “la propria sezione sindacale aziendale della Direzione delle Entrate con il Sig. Moretti Simone, collaboratore tributario”. E’ inoltre documentato nel relativo Verbale, allegato alla attorea Memoria di replica dd. 04.08.1999, che in occasione del “Congresso Struttura Aziendale Sindacale Territoriale” (s.a.s.t.) tenutosi in data 04.03.1997, il Moretti, accanto ad altri due nominativi, veniva eletto a componente la segreteria della s.a.s.t. presso la Direzione delle Entrate. Appare tuttavia pacifico che l’esito di questa votazione non sia mai stato formalmente partecipato all’Amministrazione.
Orbene, obiettivamente il Moretti era senz’altro investito della carica di dirigente di r.s.a. (tanto più da quando era rimasto, a seguito dei trasferimenti all’Ufficio Imposte Dirette rispettivamente Ufficio IVA delle sigg.re Haller Sanin e Mercuri – docc. 8 e 9 attorei – l’unico componente della segreteria della s.a.s.t. ancora in servizio presso la D.R.E.). Cfr., sul punto, il combinato disposto degli artt. 47 dello Statuto della F.P.I. – CISL e 46 del relativo Regolamento di attuazione che individua nella s.a.s.t. l’articolazione sindacale di base, sul posto di lavoro, e ne indica come organo esecutivo la Segreteria, da eleggersi dall’Assemblea degli iscritti, rispettivamente, ove esistente, dal piu’ ristretto cd. Comitato Direttivo.
Rimane da verificare se egli fosse stato riconoscibile come tale anche verso l’esterno. Al riguardo si ritiene dirimente quanto spiegato – plausibilmente e senza essere smentito da altri testimoni informatori assunti – dal dott. Sanin: secondo prassi la segreteria provinciale della CISL – FILS comunicava alll’Amministrazione unicamente i nominativi dei dirigenti, non anche dei semplici membri delle r.s.a. (s.a.s.t.), e questo unicamente per i neoeletti (neocooptati), non anche per i dirigenti già in carica semplicemente riconfermati. Ebbene, alla luce di questa prassi la surrichiamata lettera dd. 31.01.1996, nonostante la innegabile imprecisione linguistica, non può non acquistare il significato di una comunicazione non di una qualsiasi nuova adesione al sindacato (alla s.a.s.t.), bensì dell’attribuzione di incarico dirigenziale. E non può che ritenersi che proprio questo significato – di partecipazione di nominativo potenzialmente avente titolo alla fruizione di permessi sindacali -, alla missiva sia stato all’epoca attribuito anche dalla D.R.E.: ed invero i nomi dei semplici iscritti per principio mai erano stati comunicati ad essa R.D.E. – cosa che non avrebbe avuto senso -, ma  unicamente alla Direzione provinciale del Tesoro “per le trattenute sindacali” e da quest’ultima “ad appositi uffici romani che si occupano del rilevamento della rappresentatività sindacale” (teste – informatore dott. Sanin); quindi la D.R.E. sicuramente si sarà resa conto che anche in quel caso le veniva reso noto il nome non di un nuovo iscritto, ma di un sindacalista con funzioni di responsabilità – ciò per altro dovendosi arguire anche dalla formulazione “la scrivente Organizzazione sindacale …  comunica alla S.V. che ha integrato la propria sezione sindacale aziendale”, formulazione che certo non si attaglia alla semplice accettazione di una nuova adesione al sindacato. La cooptazione del Moretti nell’organo di vertice può quindi ritenersi validamente comunicata alla D.R.E. . E gli effetti di questa comunicazione perduravano ancora all’epoca dell’in questa sede denunziato trasferimento: così deve ritenersi in considerazione della consuetudine, come sopra riferita dal dott. Sanin, di comunicare solo i nominativi dei dirigenti di nuova nomina, consuetudine che troverebbe un certo avvallo anche nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 dd. 08.02.1990, dimessa dal sindacato ricorrente il 10.12.1999, che prevede che in sede di prima applicazione venga comunicata all’Amministrazione “la situazione aggiornata dei (… )  dirigenti (sindacali) in servizio presso gli uffici finanziari della provincia”, e successivamente – solo – “ogni variazione dei dati in precedenza comunicati” (pur dovendosi dare atto a rigore che, a mente della circolare, il sindacato avrebbe dovuto comunicare anche, di volta in volta, “la durata o (il) previsto termine finale” di ogni carica). - - -
Quanto all’effetività delle funzioni del Moretti quale dirigente dell’r.s.a., possono richiamarsi i verbali delle riunioni tra OO.SS. e D.R.E. del 06.05.1996 e del 19.01.1996, attestanti la partecipazione, per la CISL, di esso Moretti, nonché, un’altra volta, la testimonianza del dott. Sanin: “fungeva da collegamento tra gli iscritti e la struttura provinciale – prima di ogni trattativa ci incontravamo infatti con la dirigenza interna per definire insieme le linee della contrattazione”, “diffonde(va) tra gli iscritti” “le informazioni sindacali di interesse”; in termini la deposizione del Moretti stesso, che soggiunge che oltre agli 11, 12 iscritti alla CISL all’epoca in servizio presso la D.R.E., a lui si rivolgevano anche molti non iscritti, con problemi che incontravano con la datrice di lavoro”. A nulla rileva per contro che egli, pacificamente, in concreto mai abbia fatto uso del proprio diritto della concessione di permessi sindacali, e secondo sua stessa ammissione abbia sempre cercato di contenere il proprio impegno sindacale entro limiti tali da non compromettere il regolare svolgimento delle proprie mansioni d’ufficio.
Il requisito soggettivo di cui all’art. 22 Stat. Lav. Può pertanto ritenersi integrato.

3) La qualificabilità del tramutamento e seguito di concorso come “trasferimento” agli effetti dell’art. 22 Stat. Lav.
Resta da verificare se ricorra anche il requisito obiettivo, del trasferimento unilateralmente disposto dal datore di lavoro.
Al riguardo si registrano in giurisprudenza due filoni interpretativi contrapposti (anche se in realtà, come si dirà infra, le posizioni non appaiono in contrasto così insanabile come suggerirebbe la lettura delle sole massime), esemplificati, da ultimo, da Trib. Sassari 18.09.1991, da un lato, e Pret. Cosenza 13.05.1992 dall’altro, entrambe pubblicate in Foro it., 1992, 2192ss.. Per la prima: “Non costituisce trasferimento di dirigente sindacale soggetto al nulla osta dell’organizzazione di appartenenza il mutamento della sede di lavoro connesso alla promozione del dipendente, in quanto estraneo all’esercizio dello ius variandi del datore di lavoro.” Per la seconda invece: “Costituisce condotta antisindacale il trasferimento del dirigente attuato, malgrado il diniego del nulla osta dell’organizzazione di appartenenza, da una unità produttiva ad un’altra, ancorché il mutamento della sede di lavoro sia connesso alla promozione del dirigente a seguito di concorso interno, a nulla rilevando la accettazione, da parte dell’interessato, della clausola del bando relativa al trasferimento dei vincitori del concorso stesso.”
Ebbene, a questo giudicante appare necessario un distinguo: se nella unità produttiva di provenienza al momento della promozione non vi sono da ricoprire posti vacanti presupponesti la qualifica acquisita per mezzo della promozione medesima, allora accettare la promozione significa rinunciare alla tutela apprestata dall’art. 22 (e così è stato, in particolare, nel caso deciso con la cit. sentenza del tribunale di Sassari: “Il lavoratore è stato promosso ad una categoria superiore ed il tramutamento diventa solo un elemento della più complessa fattispecie , necessario per l’espletamento delle mansioni superiori riconosciute, che il lavoratore, consapevole dei meccanismi di progressione in carriera, può accettare (insieme al trasferimento) o rifiutare”, corsivo dell’estensore; ugualmente anche nel secondo precedente presuntamene ad essa favorevole citato dall’Avvocatura, Pret. Roma 21.03.1988, in: Not. giur. lav., 1989, 233ss., risultava “pacifico che a Roma, non vi era alcun posto in cui il Deviato potesse essere utilizzato per l’espletamento delle mansioni proprie della nuova qualifica attribuitagli” – e peraltro anche che “nell’assegnazione della nuova sede, il lavoratore non (era) stato discriminato a favore di altri meno meritevoli”).
Viceversa, qualora anche nel livello retributivo superiore vi siano posti da ricoprire anche nella stessa unità produttiva di originaria appartenenza, non vi è incompatibilità alcuna con una contemporanea salvaguardia dell’interesse anche del sindacato, e pertanto in una tale costellazione non appare possa sottrarsi alla censura di antisindacalità la scelta di trasferire, tra tutti i promossi, proprio i “sindacalisti” – come accaduto nel caso di specie, dove pacificamente – e v. anche la deposizione di Moretti e il “rappresentante UGL” (cap. 7 del ricorso, circostanza incontestata) Bulzachelli Walter, mentre tutti gli altri vincitori del concorso, anche coloro che li seguivano in graduatoria, sono rimasti in servizio presso la D.R.E.. Ed invero, in una situazione come quella all’esame viene tipicamente a manifestarsi proprio quel “potere unilaterale, generalmente riconosciuto al datore di lavoro nel rapporto di lavoro dipendente, di disporre del lavoro nell’impresa”, cui, come conviene la stessa resistente a p. 4 della Comparsa di costituzione, con l’art. 22 l. 300/70 si è inteso “porre un limite”.
Il tramutamento di sede disposto nei confronti del Moretti senza il nulla osta del sindacato odierno ricorrente deve quindi qualificarsi illegittimo.
E va ancora annotato che di vero e proprio cambiamento di sede si è senz’altro trattato, ancorché l’Ufficio delle Imposte Dirette, nuova sede di servizio del Moretti, si trovi “a poche centinaia, forse decine di metri dal precedente” suo posto di lavoro presso la Direzione delle Entrate, e “sempre all’interno dello stesso Comune di residenza” (p. 11 delle Note conclusive della resistente): sta di fatto che proprio questo tramutamento, pacificamente, gli ha impedito di candidarsi alle elezioni per l’r.s.u. della Direzione delle Entrate, e che egli inoltre, avendo evidentemente l’obbligo della presenza nel nuovo ufficio, durante l’orario di lavoro non avrebbe comunque più potuto costituire, nonostante la vicinanza topografica, un valido referente sindacale per i colleghi rimasti in D.R.E.. Sul punto v., ad abundantiam, la già cit. circolare n. 2/1990 del Ministero delle Finanze: “Va chiarito preliminarmente che per trasferimento di sede deve intendersi qualsiasi movimento, anche temporaneo, che allontani il dirigente sindacale dall’ambiente di lavoro in cui svolge la sua attività e che tale ambiente va identificato nel complesso unitario di locali costituente l’ufficio di assegnazione definitiva o provvisoria, per cui rientra nell’ipotesi di trasferimento di sede anche il movimento da una ripartizione interna ad un’altra del medesimo ufficio, quando la ripartizione di nuova assegnazione abbia sede in un diverso complesso unitario di locali. Ciò in quanto anche in tale ipotesi il movimento potrebbe pregiudicare l’attività sindacale del soggetto interessato.” - - - 
Quanto, infine, al “vincolo organico, che governa la materia del pubblico impiego e che, sotto tale profilo, continua a distinguerlo radicalmente dall’impiego privato, caratterizzato invece dalla libera disponibilità dell’organico da parte dell’imprenditore” (p. 3 della Comparsa di costituzione dell’amministrazione), basti osservare che nel caso di specie era proprio la dotazione organica della D.R.E. come adottata dall’Amministrazione nell’esercizio libero e sovrano dei propri poteri organizzativi (peraltro il nuovo testo dell’art. 6 d.lgs. 29/1993 introdotto dall’art. 5 d.lgs. 80/1998, ora richiede una “previa consultazione delle organizzazioni sindacali”), a prevedere, a disposizione dei vincitori del concorso, non uno, ma più posti di 8° livello. Quindi la scelta di assegnare il Moretti ad altro ufficio non appare giustificabile adducendo esigenze di organico.

4) Conclusioni
Per quanto sin qui osservato il ricorso appare fondato e da accogliere (a nulla rilevando che all’attualità il ricorrente non ricopra più nessuna carica all’interno della r.s.a., ora r.s.u., installata presso la D.R.E.: l’art. 22, nel vietare il trasferimento senza il consenso sindacale anche durante tutto “l’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico” sindacale, dimostra che si è voluta garantire non solo l’attività sindacale in attuale svolgimento, ma in genere un clima di serene relazioni industriali, in cui gli impegnati sindacalmente non abbiano a temere rappresaglie e ritorsioni per il tempo immediatamente successivo al termine del mandato sindacale; e sotto questo profilo il sindacato conserva un interesse, attuale, al rientro del lavoratore illegittimamente trasferito anche quando non sia più in atto l’incarico di dirigente sindacale nella unità produttiva di provenienza – questo peraltro quale inevitabile conseguenza del fatto compiuto creato dal datore di lavoro con l’allontanamento).
Stante il modo formalmente non del tutto ineccepibile con cui la qualifica di dirigente s.a.s.t. del Moretti a suo tempo era stata portata a conoscenza della D.R.E., si ritiene equo compensare le spese di lite del sindacato, pur vittorioso, sino a concorrenza del 20%.

PQM

Il giudice del lavoro,
accertato il carattere antisindacale del decreto del Direttore della Direzione delle Entrate dd. 16.09.1998 con cui è stata assegnata al dirigente sindacale Moretti Simone la nuova sede di servizio dell’Ufficio Imposte Dirette di Bolzano senza previo nulla osta da parte dell’organizzazione sindacale di appartenenza,
ordina
all’Amministrazione delle Finanze di rimuovere ogni effetto del comportamento antisindacale tenuto, e di revocare, in particolare, il provvedimento di cui al capo precedente;
condanna
l’Amministrazione alla rifusione all’organismo sindacale ricorrente dell’80% delle spese di lite, liquidate nel loro integrale ammontare (100%) in complessive lire 7.962.650, oltre Cap ed Iva sulle poste soggette, di cui lire 2.312.500 per diritti e lire 4.524.000 per onorari d’avvocato;
dichiara
compensata la quota residua.
Bolzano, li 22.03.2000
Il collaboratore di cancelleria    Il Giudice del Lavoro
                                                                                      (dr. Lukas Bonell)
 
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