Tribunale di Bolzano – Sezione del Lavoro – 22 Marzo 2000 – Giudice
Dr. Bonel, con massima di Domenico Laratta
Comportamento Antisindacale della Pubblica Amministrazione – Trasferimento
rappresentante sindacale a seguito di concorso alla qualifica superiore
– mancata richiesta di nulla-osta sindacale – art. 22 Stat. Lav. – sussistenza
e limiti
Il trasferimento di un rappresentante sindacale, la cui carica sia
stata resa nota alla P.A. nelle forme e nei modi previsti, qualora avvenga
in carenza di rilascio di nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza, integra la lesione dei diritti sindacali e comporta
la condanna dell’Amministrazione, anche nel caso di trasferimento a seguito
di vincita di concorso interno per la qualifica superiore.
L’assegnazione del dipendente vincitore di un concorso interno alla
qualifica superiore a nuova sede di servizio, non può in alcun modo
qualificarsi quale “prima assegnazione” e, perciò, scevra da ogni
obbligo derivante dalla normativa che disciplina le prerogative sindacali,
laddove tale scelta della P.A. risulti discrezionale in relazione ai posti
vacanti da ricoprire.
Viceversa, tale scelta è da ritenersi invece doverosa, e perciò
non sottoposta ai meccanismi di tutela sindacale, qualora tale nuova assegnazione
risulti imposta dalla organizzazione interna della stessa P.A., in relazione
ai suddetti posti vacanti.
Tribunale di Bolzano
Il Giudice del Lavoro, dottor Lukas Bonell, all’udienza del 22.03.2000
ha pronunciato il seguente
decreto
nel procedimento sub nr. 591/99 R.G.L., promosso da:
SGB/CISL FPI Federazione Pubblico
Impiego della Provincia Autonoma di Bolzano,
in persona del segretario provinciale p.t. Calanducci Nicola, rappresentata
e difesa dall’avv. Carola Buoninconti, in virtù di delega a margine
del ricorso –
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Trento –
resistente.
In punto: ricorso ex art. 28, L. 300/1970----------------------------------------------------------------------------
Procedimento passato in decisione sulle seguenti conclusioni delle
parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ordinare al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
di parte resistente:
respingere il ricorso;
con vittoria di spese, competenze, onorari.
Svolgimento del processo
Con ricorso dep. Il 31.05.1999 la CISL/SGB – FPI Federazione Pubblico
Impiego della Provincia della Provincia Autonoma di Bolzano denunciava
il carattere antisindacale del trasferimento del proprio rappresentante
sindacale Moretti Simone, a seguito di concorso interno in cui si era collocato
tra i vincitori, dalla Direzione delle Entrate, D.R.E., per la Provincia
Autonoma di Bolzano, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di
Bolzano, disposto con decreto dd. 16.09.1998 del Direttore della Direzione
delle Entrate senza il previo nulla osta di esso ricorrente sindacato,
come richiesto dall’art. 22 Stat.lav.. Allegava che il detto trasferimento
aveva di fatto indebolito la struttura sindacale nella elezione delle rappresentanze
sindacali unitarie, r.s.u., del novembre 1998, nella quale il Moretti era
stato escluso dalla lista dei candidati presso la D.R.E. in quanto “non
presente nell’elenco generale degli elettori”. Invocava l’adozione di provvedimento
ex. art. 28 Stat.lav. atto a far cessare l’Amministrazione delle Finanze
dal comportamento illegittimo tenuto e a rimuovere gli effetti dallo stesso
già prodotti. Si costituiva l’Amministrazione intimata per resistere.
Faceva rilevare che non era documentata la qualità di “segretario
generale provinciale p.t.” della CISL/SGB – FPI in capo a Calanducci Nicola
che aveva conferito il mandato alle liti al difensore firmatario del ricorso.
Nel merito contestava che l’art. 22 l. 300/70 fosse applicabile anche alle
assegnazioni di sede a seguito di concorso, a suo giudizio non sussumibili
sotto il concetto di trasferimento in quanto non esplicazione di un unilaterale
ius variandi da parte del datore. Contestava altresì, che il sig.
Moretti rivestisse la qualifica di dirigente sindacale, come tale mai essendosi
egli presentato o qualificato nei rapporti sindacali con essa Amministrazione.
Sentiti i testi – informatori Moretti Simone, Costamante dott. Luigi,
Sanin dott. Egon nonché Delago Ivo, ed acquisita documentazione
varia, il giudice si riserva di decidere con decreto.
Motivi della decisione
1) Legittimazione ad agire
Nelle more del giudizio, l’organizzazione sindacale ricorrente ha ritualmente
documentato, mediante produzione del verbale del Consiglio generale del
27.03.1997 (suo doc. 17), che Calanducci Nicola, ossia la persona che ebbe
a rilasciare il mandato ad lites per la procedura che ne occupa, è
(era all’epoca) il Segretario generale in carica, regolarmente eletto,
della Federazione Lavoratori Pubblico Impiego della Provincia Autonoma
di Bolzano FPI – SGB/CISL, con potere di rappresentanza della Federazione
nei confronti di terzi come previsto dall’art. 27 dello Statuto FPI (suo
doc. 19).
2) La qualita’ di dirigente di r.s.a. in capo al sig. Moretti
Quanto al requisito soggettivo richiesto ai fini della applicabilità
della speciale protezione apprestata dall’art. 22 Stat.lav., e che si sostanzia
nella qualifica di “dirigente di r.s.a.”, si ritiene che il sig. Moretti
all’epoca ne sia stato in possesso, e che di un tanto sia stata a conoscenza
anche l’Amministrazione.
E’ di documentale rilevanza (doc. 1 del sindacato, rispettivamente
doc. 23 dell’Amministrazione), che la Segreteria provinciale della CISL/SGB
– FILS abbia comunicato alla D.R.E., con lettera dd. 31.01.1996, pervenuta
il successivo 02.02.1996, di aver “integrato” (evidentemente mediante cooptazione)
“la propria sezione sindacale aziendale della Direzione delle Entrate con
il Sig. Moretti Simone, collaboratore tributario”. E’ inoltre documentato
nel relativo Verbale, allegato alla attorea Memoria di replica dd. 04.08.1999,
che in occasione del “Congresso Struttura Aziendale Sindacale Territoriale”
(s.a.s.t.) tenutosi in data 04.03.1997, il Moretti, accanto ad altri due
nominativi, veniva eletto a componente la segreteria della s.a.s.t. presso
la Direzione delle Entrate. Appare tuttavia pacifico che l’esito di questa
votazione non sia mai stato formalmente partecipato all’Amministrazione.
Orbene, obiettivamente il Moretti era senz’altro investito della carica
di dirigente di r.s.a. (tanto più da quando era rimasto, a seguito
dei trasferimenti all’Ufficio Imposte Dirette rispettivamente Ufficio IVA
delle sigg.re Haller Sanin e Mercuri – docc. 8 e 9 attorei – l’unico componente
della segreteria della s.a.s.t. ancora in servizio presso la D.R.E.). Cfr.,
sul punto, il combinato disposto degli artt. 47 dello Statuto della F.P.I.
– CISL e 46 del relativo Regolamento di attuazione che individua nella
s.a.s.t. l’articolazione sindacale di base, sul posto di lavoro, e ne indica
come organo esecutivo la Segreteria, da eleggersi dall’Assemblea degli
iscritti, rispettivamente, ove esistente, dal piu’ ristretto cd. Comitato
Direttivo.
Rimane da verificare se egli fosse stato riconoscibile come tale anche
verso l’esterno. Al riguardo si ritiene dirimente quanto spiegato – plausibilmente
e senza essere smentito da altri testimoni informatori assunti – dal dott.
Sanin: secondo prassi la segreteria provinciale della CISL – FILS comunicava
alll’Amministrazione unicamente i nominativi dei dirigenti, non anche dei
semplici membri delle r.s.a. (s.a.s.t.), e questo unicamente per i neoeletti
(neocooptati), non anche per i dirigenti già in carica semplicemente
riconfermati. Ebbene, alla luce di questa prassi la surrichiamata lettera
dd. 31.01.1996, nonostante la innegabile imprecisione linguistica, non
può non acquistare il significato di una comunicazione non di una
qualsiasi nuova adesione al sindacato (alla s.a.s.t.), bensì dell’attribuzione
di incarico dirigenziale. E non può che ritenersi che proprio questo
significato – di partecipazione di nominativo potenzialmente avente titolo
alla fruizione di permessi sindacali -, alla missiva sia stato all’epoca
attribuito anche dalla D.R.E.: ed invero i nomi dei semplici iscritti per
principio mai erano stati comunicati ad essa R.D.E. – cosa che non avrebbe
avuto senso -, ma unicamente alla Direzione provinciale del Tesoro
“per le trattenute sindacali” e da quest’ultima “ad appositi uffici romani
che si occupano del rilevamento della rappresentatività sindacale”
(teste – informatore dott. Sanin); quindi la D.R.E. sicuramente si sarà
resa conto che anche in quel caso le veniva reso noto il nome non di un
nuovo iscritto, ma di un sindacalista con funzioni di responsabilità
– ciò per altro dovendosi arguire anche dalla formulazione “la scrivente
Organizzazione sindacale … comunica alla S.V. che ha integrato la
propria sezione sindacale aziendale”, formulazione che certo non si attaglia
alla semplice accettazione di una nuova adesione al sindacato. La cooptazione
del Moretti nell’organo di vertice può quindi ritenersi validamente
comunicata alla D.R.E. . E gli effetti di questa comunicazione perduravano
ancora all’epoca dell’in questa sede denunziato trasferimento: così
deve ritenersi in considerazione della consuetudine, come sopra riferita
dal dott. Sanin, di comunicare solo i nominativi dei dirigenti di nuova
nomina, consuetudine che troverebbe un certo avvallo anche nella circolare
del Ministero delle Finanze n. 2 dd. 08.02.1990, dimessa dal sindacato
ricorrente il 10.12.1999, che prevede che in sede di prima applicazione
venga comunicata all’Amministrazione “la situazione aggiornata dei (… )
dirigenti (sindacali) in servizio presso gli uffici finanziari della provincia”,
e successivamente – solo – “ogni variazione dei dati in precedenza comunicati”
(pur dovendosi dare atto a rigore che, a mente della circolare, il sindacato
avrebbe dovuto comunicare anche, di volta in volta, “la durata o (il) previsto
termine finale” di ogni carica). - - -
Quanto all’effetività delle funzioni del Moretti quale dirigente
dell’r.s.a., possono richiamarsi i verbali delle riunioni tra OO.SS. e
D.R.E. del 06.05.1996 e del 19.01.1996, attestanti la partecipazione, per
la CISL, di esso Moretti, nonché, un’altra volta, la testimonianza
del dott. Sanin: “fungeva da collegamento tra gli iscritti e la struttura
provinciale – prima di ogni trattativa ci incontravamo infatti con la dirigenza
interna per definire insieme le linee della contrattazione”, “diffonde(va)
tra gli iscritti” “le informazioni sindacali di interesse”; in termini
la deposizione del Moretti stesso, che soggiunge che oltre agli 11, 12
iscritti alla CISL all’epoca in servizio presso la D.R.E., a lui si rivolgevano
anche molti non iscritti, con problemi che incontravano con la datrice
di lavoro”. A nulla rileva per contro che egli, pacificamente, in concreto
mai abbia fatto uso del proprio diritto della concessione di permessi sindacali,
e secondo sua stessa ammissione abbia sempre cercato di contenere il proprio
impegno sindacale entro limiti tali da non compromettere il regolare svolgimento
delle proprie mansioni d’ufficio.
Il requisito soggettivo di cui all’art. 22 Stat. Lav. Può pertanto
ritenersi integrato.
3) La qualificabilità del tramutamento e seguito di concorso
come “trasferimento” agli effetti dell’art. 22 Stat. Lav.
Resta da verificare se ricorra anche il requisito obiettivo, del trasferimento
unilateralmente disposto dal datore di lavoro.
Al riguardo si registrano in giurisprudenza due filoni interpretativi
contrapposti (anche se in realtà, come si dirà infra, le
posizioni non appaiono in contrasto così insanabile come suggerirebbe
la lettura delle sole massime), esemplificati, da ultimo, da Trib. Sassari
18.09.1991, da un lato, e Pret. Cosenza 13.05.1992 dall’altro, entrambe
pubblicate in Foro it., 1992, 2192ss.. Per la prima: “Non costituisce trasferimento
di dirigente sindacale soggetto al nulla osta dell’organizzazione di appartenenza
il mutamento della sede di lavoro connesso alla promozione del dipendente,
in quanto estraneo all’esercizio dello ius variandi del datore di lavoro.”
Per la seconda invece: “Costituisce condotta antisindacale il trasferimento
del dirigente attuato, malgrado il diniego del nulla osta dell’organizzazione
di appartenenza, da una unità produttiva ad un’altra, ancorché
il mutamento della sede di lavoro sia connesso alla promozione del dirigente
a seguito di concorso interno, a nulla rilevando la accettazione, da parte
dell’interessato, della clausola del bando relativa al trasferimento dei
vincitori del concorso stesso.”
Ebbene, a questo giudicante appare necessario un distinguo: se nella
unità produttiva di provenienza al momento della promozione non
vi sono da ricoprire posti vacanti presupponesti la qualifica acquisita
per mezzo della promozione medesima, allora accettare la promozione significa
rinunciare alla tutela apprestata dall’art. 22 (e così è
stato, in particolare, nel caso deciso con la cit. sentenza del tribunale
di Sassari: “Il lavoratore è stato promosso ad una categoria superiore
ed il tramutamento diventa solo un elemento della più complessa
fattispecie , necessario per l’espletamento delle mansioni superiori riconosciute,
che il lavoratore, consapevole dei meccanismi di progressione in carriera,
può accettare (insieme al trasferimento) o rifiutare”, corsivo dell’estensore;
ugualmente anche nel secondo precedente presuntamene ad essa favorevole
citato dall’Avvocatura, Pret. Roma 21.03.1988, in: Not. giur. lav., 1989,
233ss., risultava “pacifico che a Roma, non vi era alcun posto in cui il
Deviato potesse essere utilizzato per l’espletamento delle mansioni proprie
della nuova qualifica attribuitagli” – e peraltro anche che “nell’assegnazione
della nuova sede, il lavoratore non (era) stato discriminato a favore di
altri meno meritevoli”).
Viceversa, qualora anche nel livello retributivo superiore vi siano
posti da ricoprire anche nella stessa unità produttiva di originaria
appartenenza, non vi è incompatibilità alcuna con una contemporanea
salvaguardia dell’interesse anche del sindacato, e pertanto in una tale
costellazione non appare possa sottrarsi alla censura di antisindacalità
la scelta di trasferire, tra tutti i promossi, proprio i “sindacalisti”
– come accaduto nel caso di specie, dove pacificamente – e v. anche la
deposizione di Moretti e il “rappresentante UGL” (cap. 7 del ricorso, circostanza
incontestata) Bulzachelli Walter, mentre tutti gli altri vincitori del
concorso, anche coloro che li seguivano in graduatoria, sono rimasti in
servizio presso la D.R.E.. Ed invero, in una situazione come quella all’esame
viene tipicamente a manifestarsi proprio quel “potere unilaterale, generalmente
riconosciuto al datore di lavoro nel rapporto di lavoro dipendente, di
disporre del lavoro nell’impresa”, cui, come conviene la stessa resistente
a p. 4 della Comparsa di costituzione, con l’art. 22 l. 300/70 si è
inteso “porre un limite”.
Il tramutamento di sede disposto nei confronti del Moretti senza il
nulla osta del sindacato odierno ricorrente deve quindi qualificarsi illegittimo.
E va ancora annotato che di vero e proprio cambiamento di sede si è
senz’altro trattato, ancorché l’Ufficio delle Imposte Dirette, nuova
sede di servizio del Moretti, si trovi “a poche centinaia, forse decine
di metri dal precedente” suo posto di lavoro presso la Direzione delle
Entrate, e “sempre all’interno dello stesso Comune di residenza” (p. 11
delle Note conclusive della resistente): sta di fatto che proprio questo
tramutamento, pacificamente, gli ha impedito di candidarsi alle elezioni
per l’r.s.u. della Direzione delle Entrate, e che egli inoltre, avendo
evidentemente l’obbligo della presenza nel nuovo ufficio, durante l’orario
di lavoro non avrebbe comunque più potuto costituire, nonostante
la vicinanza topografica, un valido referente sindacale per i colleghi
rimasti in D.R.E.. Sul punto v., ad abundantiam, la già cit. circolare
n. 2/1990 del Ministero delle Finanze: “Va chiarito preliminarmente che
per trasferimento di sede deve intendersi qualsiasi movimento, anche temporaneo,
che allontani il dirigente sindacale dall’ambiente di lavoro in cui svolge
la sua attività e che tale ambiente va identificato nel complesso
unitario di locali costituente l’ufficio di assegnazione definitiva o provvisoria,
per cui rientra nell’ipotesi di trasferimento di sede anche il movimento
da una ripartizione interna ad un’altra del medesimo ufficio, quando la
ripartizione di nuova assegnazione abbia sede in un diverso complesso unitario
di locali. Ciò in quanto anche in tale ipotesi il movimento potrebbe
pregiudicare l’attività sindacale del soggetto interessato.” - -
-
Quanto, infine, al “vincolo organico, che governa la materia del pubblico
impiego e che, sotto tale profilo, continua a distinguerlo radicalmente
dall’impiego privato, caratterizzato invece dalla libera disponibilità
dell’organico da parte dell’imprenditore” (p. 3 della Comparsa di costituzione
dell’amministrazione), basti osservare che nel caso di specie era proprio
la dotazione organica della D.R.E. come adottata dall’Amministrazione nell’esercizio
libero e sovrano dei propri poteri organizzativi (peraltro il nuovo testo
dell’art. 6 d.lgs. 29/1993 introdotto dall’art. 5 d.lgs. 80/1998, ora richiede
una “previa consultazione delle organizzazioni sindacali”), a prevedere,
a disposizione dei vincitori del concorso, non uno, ma più posti
di 8° livello. Quindi la scelta di assegnare il Moretti ad altro ufficio
non appare giustificabile adducendo esigenze di organico.
4) Conclusioni
Per quanto sin qui osservato il ricorso appare fondato e da accogliere
(a nulla rilevando che all’attualità il ricorrente non ricopra più
nessuna carica all’interno della r.s.a., ora r.s.u., installata presso
la D.R.E.: l’art. 22, nel vietare il trasferimento senza il consenso sindacale
anche durante tutto “l’anno successivo a quello in cui è cessato
l’incarico” sindacale, dimostra che si è voluta garantire non solo
l’attività sindacale in attuale svolgimento, ma in genere un clima
di serene relazioni industriali, in cui gli impegnati sindacalmente non
abbiano a temere rappresaglie e ritorsioni per il tempo immediatamente
successivo al termine del mandato sindacale; e sotto questo profilo il
sindacato conserva un interesse, attuale, al rientro del lavoratore illegittimamente
trasferito anche quando non sia più in atto l’incarico di dirigente
sindacale nella unità produttiva di provenienza – questo peraltro
quale inevitabile conseguenza del fatto compiuto creato dal datore di lavoro
con l’allontanamento).
Stante il modo formalmente non del tutto ineccepibile con cui la qualifica
di dirigente s.a.s.t. del Moretti a suo tempo era stata portata a conoscenza
della D.R.E., si ritiene equo compensare le spese di lite del sindacato,
pur vittorioso, sino a concorrenza del 20%.
PQM
Il giudice del lavoro,
accertato il carattere antisindacale del decreto del Direttore della
Direzione delle Entrate dd. 16.09.1998 con cui è stata assegnata
al dirigente sindacale Moretti Simone la nuova sede di servizio dell’Ufficio
Imposte Dirette di Bolzano senza previo nulla osta da parte dell’organizzazione
sindacale di appartenenza,
ordina
all’Amministrazione delle Finanze di rimuovere ogni effetto del comportamento
antisindacale tenuto, e di revocare, in particolare, il provvedimento di
cui al capo precedente;
condanna
l’Amministrazione alla rifusione all’organismo sindacale ricorrente dell’80%
delle spese di lite, liquidate nel loro integrale ammontare (100%) in complessive
lire 7.962.650, oltre Cap ed Iva sulle poste soggette, di cui lire 2.312.500
per diritti e lire 4.524.000 per onorari d’avvocato;
dichiara
compensata la quota residua.
Bolzano, li 22.03.2000
Il collaboratore di cancelleria Il Giudice del Lavoro
(dr. Lukas Bonell)
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