Note alla sentenza del Tar Puglia – Bari n. 2535 del 20 Giugno
2003, sull'incarico di consulenza legale esterna in presenza di un ufficio
legale dell'Amministrazione.
nota di Simona Falconieri
La recentissima sentenza n. 2535 del Tar Bari, costituisce una interessante
applicazione dei principi guida fissati dal Consiglio di Stato nella
sentenza 1295 del 10.3.2003.
Il Tar decide per l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale,
avente per oggetto l’affidamento di una consulenza legale all’amministrazione
comunale e la nomina fiduciaria di un avvocato.
Il Tribunale Amministrativo motiva argomentando ex art. 7 comma
6 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lvo 165/2001), che si riporta
per chiarezza, per intero in calce alla presente nota.
E’ pur vero infatti, che il servizio legale rientra tra quelli di cui
all’allegato 2 al D.Lvo 157/95, per i quali le rigorose forme dell’evidenza
pubblica ivi dettagliate, non valgono se non nei limiti di cui all’art.
3 comma 2 del decreto medesimo.
E’ pur vero, però, che l’Amministrazione deve comunque motivare
la nomina fiduciaria con l’assenza di un servizio interno a ciò
istituzionalmente deputato.
Ciò , peraltro, risulta in linea con le disposizioni di cui all’art.
34 della Legge Finanziaria 2003 (L.289/2002): il c.d. “blocco delle assunzioni”
non deve comportare un aumento delle consulenze esterne, soprattutto allorquando
vi siano professionalità interne adeguate.
Il rischio, sottolinea il Tar, è la “compromissione dell’unità
di indirizzo” e la creazione di funzioni esterne che inutilmente “doppiano”
quelle interne, con evidente esborso ingiustificato di denaro pubblico.
ª Articolo 7 D.Lvo 165/2001- Gestione delle risorse umane.
(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano
criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale
e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato
ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi,
al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono
erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
REPUBBLICA ITALIANA Nr. 2535/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nr. 792/2003
Sede di Bari – Sezione Seconda Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN FORMA SEMPLIFICATA
nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2003;
Visto il ricorso n. 792/2003, proposto da D'AVOLIO MICHELE, rappresentato
e difeso da Di Sipio Avv. Anna Rita;
C O N T R O
- il Comune di Sannicandro Garganico, rappresentato e difeso da Zaccagnino
Avv. Alfonso;
e nei confronti
- di Zaccagnino Gianmario, rappresentato e difeso da Zaccagnino Avv.
Gianmario;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della G. M.
n. 60 del 7.3.2003, recante “Consulenza legale dell’Amministrazione comunale.
Nomina fiduciaria dell’Avv. Giammario Zaccagnino”, comunicata mediante
consegna al ricorrente in data 2.4.2003;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro
Garganico e Zaccagnino Gianmario;
Uditi gli Avv.ti Anna Rita Di Sipio e l’Avv. Gianmario Zaccagnino in
proprio e in delega dell’Avv. Alfonso Zaccagnino;
Fatta applicazione dell’art. 9 della L.205/2000 previa informativa
datane alle parti;
Viste le proprie ordinanze n. 841/2002 e 220/2003;
Considerato che un incarico di consulenza legale affidato e soggetto
esterno all’apparato burocratico non è consentito ex art. 7 c. 6
del D.to L.vo 30.3.2001 n. 165 in quanto nella struttura pubblica locale
è funzionante un ufficio contenzioso diretto dall’Avv. Michele D’Avolio
(odierno ricorrente) e dipendente dell’ente;
che le predette funzioni esterne, oltre a doppiare inutilmente quelle
legali interne all’ente, possono compromettere la funzionalità stessa
dell’ufficio del contenzioso e l’unità d’indirizzo nella questione
degli affari;
che l’esborso finanziario che ne deriva è privo di alcuna giustificazione,
viola la regola di economicità di gestione che presiede alla spesa
pubblica e ne compromette il buon andamento;
che alla stregua di quanto precede il ricorso è accolto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo
fissato nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari -
Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Sannicandro Garganico al pagamento in favore
del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1500/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.06.2003
con l’intervento dei Magistrati:
PIETRO MOREA PRESIDENTE, Rel.
DORIS DURANTE COMPONENTE
MARIA ABBRUZZESE COMPONENTE
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