Giurisprudenza - Pubblico impiego

Tar Emilia Romagna, sez, staccata di Parma, sent. n. 480 del 8 novembre 2000, sull’impugnabilità dell’esclusione in una procedura concorsuale (sentenza in forma abbreviata)

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere  Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ai sensi dell’art.26, 4°, 5° e 6° c. l. n.1034/71, come inseriti dall’art.9 della l. n.205/2000;
Visto il ricorso 502/2000  proposto da:
F e G
rappresentati e difesi da:
BIANCOSPINO AVV. DANILO 
con domicilio eletto in PARMA 
BORGO G.TOMMASINI 18 
presso
ZIVERI AVV. MARCELLO                               
contro
COMUNE DI PIACENZA                                                                
rappresentato e difeso da: 
ALLEGRI AVV. ARRIGO 
CRIPPA AVV. DANIELA 
con domicilio eletto in PARMA 
VIA REPUBBLICA 5 
presso 
ALLEGRI AVV. ARRIGO                                                       
e nei confronti di 
C,
rappresentati e difesi da: 
CAVAZZUTI AVV. GIORGIO 
con domicilio eletto in PARMA 
BORGO RICCIO DA PARMA 27 
presso FERRARI AVV. GIORGIO                                                      
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della determinazione dirigenziale, n.646 del 30/5/2000, di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare delle delibere di Giunta comunale n.283 del 25.9.1998, n.542 del 27.11.1998, n. 810 del 28/9/1999 e delle determinazioni della commissione esaminatrice riportate a verbale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 24 ottobre 2000 gli avv. Biancospino per i ricorrenti, Allegri e Crippa per il Comune e Cavazzuti per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel caso concreto è pacifico, come è emerso anche nel corso della discussione orale, che entrambi i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla prova orale con specifica lettera raccomandata.
Infatti, la suddetta comunicazione è stata ricevuta dal G......in data 18/12/1999 (doc. 7) e dalla F....in data 20/12/1999 (doc. 6) e che detta esclusione non è stata impugnata.
2. I ricorrenti si limitano ad impugnare, con ricorso notificato in data 25/9/2000, l’esito finale della procedura concorsuale in parola.
3. Al contrario gli atti di esclusione dalle ulteriori fasi di una procedura concorsuale vanno ritualmente impugnati nei termini di decadenza per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali, in quanto hanno un effetto lesivo concreto e diretto della posizione soggettiva dei candidati determinando, nei confronti degli esclusi, un immediato arresto procedimentale della procedura concorsuale.
4. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 24 ottobre 2000
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 8 novembre 2000
      Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
 
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