Giurisprudenza - Pubblico impiego |
Tar Emilia Romagna, sez, staccata di Parma, sent. n. 480 del 8 novembre 2000, sull’impugnabilità dell’esclusione in una procedura concorsuale (sentenza in forma abbreviata) R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Visto il ricorso 502/2000 proposto da: rappresentati e difesi da: BIANCOSPINO AVV. DANILO con domicilio eletto in PARMA BORGO G.TOMMASINI 18 presso ZIVERI AVV. MARCELLO contro COMUNE DI PIACENZA rappresentato e difeso da: ALLEGRI AVV. ARRIGO CRIPPA AVV. DANIELA con domicilio eletto in PARMA VIA REPUBBLICA 5 presso ALLEGRI AVV. ARRIGO e nei confronti di C, rappresentati e difesi da: CAVAZZUTI AVV. GIORGIO con domicilio eletto in PARMA BORGO RICCIO DA PARMA 27 presso FERRARI AVV. GIORGIO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare delle delibere di Giunta comunale n.283 del 25.9.1998, n.542 del 27.11.1998, n. 810 del 28/9/1999 e delle determinazioni della commissione esaminatrice riportate a verbale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e dei controinteressati; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla camera di consiglio del 24 ottobre 2000 gli avv. Biancospino per i ricorrenti, Allegri e Crippa per il Comune e Cavazzuti per i controinteressati; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Nel caso concreto è pacifico, come è emerso anche nel corso della discussione orale, che entrambi i ricorrenti hanno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla prova orale con specifica lettera raccomandata. Infatti, la suddetta comunicazione è stata ricevuta dal G......in data 18/12/1999 (doc. 7) e dalla F....in data 20/12/1999 (doc. 6) e che detta esclusione non è stata impugnata. 2. I ricorrenti si limitano ad impugnare, con ricorso notificato in data 25/9/2000, l’esito finale della procedura concorsuale in parola. 3. Al contrario gli atti di esclusione dalle ulteriori fasi di una procedura concorsuale vanno ritualmente impugnati nei termini di decadenza per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali, in quanto hanno un effetto lesivo concreto e diretto della posizione soggettiva dei candidati determinando, nei confronti degli esclusi, un immediato arresto procedimentale della procedura concorsuale. 4. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 24 ottobre 2000 f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186 Parma, lì 8 novembre 2000 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele |
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