Giurisprudenza - Pubblico impiego |
Tar Lombardia – Milano, 14 marzo 2000, n. 2117, sull’errore di un pubblico dipendente ai fini della decisione di rassegnare le dimissioni Tesoro e degli atti conseguenti, - la nullità delle dimissioni rassegnate dai ricorrenti a seguito della l. n. 58 del 1992 dall’ASST per errore essenziale ex art. 1428 c.c.; - il diritto dei ricorrenti al rinnovo dell’opzione ed alla riassunzione in servizio e/o, ai sensi dell’art. 26, co. 3°, l. n. 1034 del 1971, il diritto a pretendere dall’Amministrazione il quantum corrispondente alla maggiore pensione ed alla maggiore liquidazione non conseguita per effetto dell'opzione a suo tempo dispiegata sulla base della circolare impugnata; - all’adeguamento della liquidazione di cui hanno beneficiato i dipendenti dimissionari dell’ex-ASST alla liquidazione percepita dai dipendenti transitati in Iritel-Telecom s.p.a. di circa £ 32.000.000, più alta di quella dei ricorrenti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell’8.2.2000, il Dott. Solveig Cogliani; udita, altresì, la difesa di parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Vantavano, di conseguenza, l’applicabilità nella specie dell’istituto privatistico dell’errore essenziale, a fondamento della domanda di annullamento delle dimissioni rassegnate. Chiedevano, inoltre, dichiararsi l’illegittimità della circolare del Ministero del Tesoro del 1993, con cui l’Amministrazione aveva originariamente interpretato la normativa nel senso che per i dipendenti transitati alle dipendenze dell’Iritel sarebbe stata negato il diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio ex art. 50 d.p.r. n. 1092 del 1973. Infatti, a seguito della sent. del Pret. del lavoro di Bologna n. 1072 del 1994, che accoglieva la pretesa dei ricorrenti, ex dipendenti transitati al settore privato, ad ottenere la supervalutazione ex art. 50 cit. presso il Fondo di previdenza telefonico, successivamente, la Ragioneria centrale del Ministero del Tesoro mutava il proprio orientamento ( e così anche il ministero del lavoro con nota 15.1.96 e l’Inps con circolare n. 88 del 13.4.96), riconoscendo il diritto dei dipendenti IRITEL, ex ASST, i periodi di maggiorazione a decorrere dal 1993. Chiedevano, poi, la dichiarazione del diritto a rinnovare l’opzione ed il risarcimento dei danni per mancato guadagno da momento delle dimissioni, nonché l’adeguamento della liquidazione a quella percepita dai dipendenti transitati nell’Iritel. La causa era chiamata alla pubblica udienza dell’8.2.2000 ed era trattenuta in decisione. almeno fino all'entrata in vigore del regime privatistico, con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, per talune categorie di dipendenti e di materie, l'atto col quale il pubblico dipendente manifesta la sua volontà di dimettersi dall'impiego costituisce il solo presupposto necessario del provvedimento a mezzo del quale l'Amministrazione ne definisce la posizione, estromettendolo dalla sua organizzazione e struttura burocratica. Ne consegue che non è ipotizzabile un'impugnazione giurisdizionale da parte del pubblico dipendente del proprio atto negoziale di dimissioni e, tanto meno, di un termine per l'esercizio della relativa facoltà, trattandosi di un atto che non ha natura di atto amministrativo né sotto il profilo soggettivo, in quanto promana da un privato, né sotto quello oggettivo, giacché non costituisce espressione dell'esercizio di una pubblica funzione.(v. C.d. S., sez. VI, n. 1196 del 5.9.96). 2. Tuttavia, osserva il Collegio che i ricorrenti propongono, in realtà, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale sul pubblico impiego, una domanda di dichiarazione della nullità delle dimissioni presentate – da intendersi nel senso di un accertamento costitutivo di annullamento per vizio della volontà degli stessi (l’errore) – e non un giudizio impugnatorio. Sotto tale profilo gli istanti deducono l’essenzialità dell’errore ai fini della decisione di rassegnare le dimissioni, nonché e la riconoscibilità dello stesso da parte della pubblica amministrazione. Gli assunti non possono essere condivisi. 3. Nella specie, si verterebbe, secondo la prospettazione attrice, in un’ipotesi di errore di diritto, sulle conseguenze giuridiche dell’atto posto in essere, ovvero sulla conseguenza della perdita del beneficio della supervalutazione dei periodi di servizio prestati in caso di passaggio al settore privato. L’art. 1428 c.c., invocato, dispone la necessità dell’essenzialità e della riconoscibilità dell’errore ai fini dell’annullamento del contratto e, dunque, per quanto qui rileva, dell’atto negoziale posto in essere. L’art. 1429 seguente qualifica come errore essenziale, quello di diritto ove questo abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. Orbene, nella fattispecie in esame sembra doversi escludersi la presenza di entrambi i presupposti richiesti dalle norme civilistiche al fine della rilevanza dell’errore. In primo luogo, non può condividersi l’affermazione secondo la quale l’errore sarebbe stato riconoscibile alla pubblica amministrazione. Questa aveva, infatti, prospettato, attraverso la circolare interpretativa, una lettura delle norme, sulla quale avevano fatto affidamento gli odierni ricorrenti, che è risultata mutata solo a seguito di un’evoluzione giurisprudenziale e della richiamata sentenza del Pretore del lavoro di Bologna. In secondo luogo, relativamente all’essenzialità, va richiamata la giurisprudenza che ha affermato che nella domanda di collocamento a riposo – subordinata alla concessione di taluni benefici – la condizione deve ritenersi come non apposta, sicché sul piano della volontà del richiedente, si traduce nell’irrilevanza dell’errore in cui sarebbe incorso, in quanto non è individuabile l’essenzialità o meno di un tale errore, esaurendosi il tutto in motivi soggettivi interni alla volontà del richiedente ed irrilevanti per il diritto amministrativo (Cons. giust. Amm. Sicilia, 23.12.1991, n. 489). Tale constatazione, deve ritenersi valida anche nel caso in esame laddove le dimissioni, asseritamente, furono richieste al fine di non perdere il beneficio su richiamato. Peraltro, l’errore di diritto si presenta come un errore su presupposti oggettivi dell’atto posto in essere e non su finalità mediate che la parte può prefiggersi di realizzare, come invece nella presente controversia. Gli istanti compirono, infatti, una scelta - sulla base di una serie di valutazioni di opportunità e di certezza dell’attribuzione dei benefici - così come, d’altra parte, fecero coloro che, diversamente, transitarono all’impiego privato, facendo, poi, valere dinanzi al giudice ordinario la propria pretesa alla supervalutazione dei periodo di servizio prestato. La domanda di annullamento deve, pertanto, essere respinta. 4. Per quanto poi riguarda la circolare ministeriale, di cui si chiede la dichiarazione d’illegittimità (mai censurata in precedenza), questa costituisce un mero atto interpretativo, al quale, ha fatto seguito una nuova considerazione dell’amministrazione successiva alla sentenza del pretore del lavoro cit.. Pertanto, la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità di siffatta circolare deve dichiararsi inammissibile. 5. L’ulteriore istanza relativa alla dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad esprimere una nuova opzione appare direttamente conseguente alla pretesa di annullamento delle dimissioni rassegnate. Ne consegue, che tale pretesa appare priva di fondamento e deve essere respinta. 6. Altresì, in forza di quanto rilevato non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno, prodotto dal mancato guadagno e dalla diversa misura della liquidazione in forza della scelta operata dai ricorrenti di non transitare nell’IRITEL e di rassegnare le dimissioni. Nulla è dovuto per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, addì 8.2.2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. I) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: Stanislao Rosati PRESIDENTE Mario Mosconi Consigliere Solveig Cogliani, rel. Referendario |
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