Tar Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 391 del 24 maggio 2001, sulla
giurisdizione in materia di concorsi interni della P. A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI Presidente
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 9 legge n. 205/2000
nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2001
Visto il ricorso 695/2001 proposto da:
GOFFREDO ANDREA ED ALTRA
ZUCCHI NADIA
rappresentato e difeso da:
VALGIMIGLI AVV. LORENZO
CAPPELLO AVV. CARMELA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RUBBIANI 3
presso
VALGIMIGLI AVV. LORENZO
contro
DIREZIONE GENERALE INAIL ROMA
DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. EMILIA ROMAGNA
rappresentato e difeso da:
COLOMBINO AVV. SANDRA MARIA
CAZZANTE AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3
presso
CAZZANTE AVV. FRANCESCO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di
selezione per soli titoli per il passaggio dall’Area B all’Area C posizione
ordinamentale C1 (profilo professionale delle attività amministrative)
indetta con determinazione del Direttore Centrale n.83 del 30.3.2001.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. EMILIA ROMAGNA
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi gli avv.ti C.
Cappello e S.M. Colombino, anche in realzione all’art. 9 della legge n.
205/2000;;
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’atto in epigrafe indicato con il quale
è stata indetta una selezione al fine dell’individuazione degli
aventi titolo all’inquadramento al livello superiore, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto
alle avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso stesso.
Alla Camera di Consiglio del 23.5.2001, sentite le parti, la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.9 della legge 205/2001.
2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo,
disattendendo l’eccezione ritualmente sollevata dall’Amministrazione convenuta.
L’articolo 68, comma 4°, del D.lgs 3 febbraio 1993, n.29, come modificato
dall’articolo 29 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.80, devolve al giudice
amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie in materia di
procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti. Tale disposizione
si riferisce a tutte le procedure concorsuali, e non solo a quelle concernenti
il primo accesso all’impiego, ivi compresa ogni forma di progressione di
carriera assimilabile ad un’assunzione in qualifica superiore, ancorchè
nell’ambito di una continuità del rapporto di lavoro. Ciò
consente di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo anche
con riferimento ai concorsi “interni” in mancanza di un’esplicita esclusione
contenuta nel testo normativo citato. Del resto la stessa Corte Costituzionale
(ordinanza 4 gennaio 2001, n.2) ha affermato la giurisdizione del giudice
amministrativo con riferimento ad una procedura concorsuale non riguardante
una mera prima assunzione bensì una vera e propria progressione
di carriera con una quota riservata ai dipendenti e, quindi, costituente,
per detta categoria di personale, una procedura concorsuale di carriera
riservata agli “interni”.
3. Nel merito il ricorso è fondato. Il bando in parola
si pone in diretto contrasto con le puntuali previsioni contenute nell’allegato
A del Contratto Collettivo Enti Pubblici non Economici per l’anno
1998/2001, specificamente rilevate dai ricorrenti con le censure dedotte,
sulla cui base doveva essere indetta la selezione, la quale doveva prevedere
il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del bando
stesso e non alla data del 30.7.99. Né può essere condivisa
la tesi difensiva dell’Amministrazione intimata che ritiene applicabile
alla selezione in parola un asserito “regime transitorio”, emergente dall’Accordo
del 25.10.2000 (doc. 5 prodotto dall’Amministrazione). Detto accordo da
un lato non contiene una esplicita deroga alla particolare disciplina del
citato C.C.N.L. per l’anno 1998/2001, dall’altro non potrebbe trovare applicazione
nel caso di specie essendo privo di forza derogatoria e, quindi,
innovativa rispetto al C.C.N.L. suddetto, non essendo dallo stesso autorizzato
a derogarvi. In definitiva il ricorso va accolto per le ragioni
sopra indicate, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte, e per l’effetto, va annullato l’atto impugnato, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I,
definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE, e per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa
in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessive £.3.000.000
(tremilioni) oltre IVA E CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
BOLOGNA , li 23 Maggio 2001
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