Giurisprudenza - Pubblico impiego

Tar Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 391 del 24 maggio 2001, sulla giurisdizione in materia di concorsi interni della P. A.

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER L' EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA 

SEZIONE I 

nelle persone dei Signori:

GIORGIO CALDERONI   Presidente 
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA   Cons. 
UGO DI BENEDETTO   Cons. ,  relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
Ex art. 9 legge n. 205/2000
nella Camera di Consiglio  del 23 Maggio 2001 

Visto il ricorso 695/2001  proposto da:
GOFFREDO ANDREA ED ALTRA 
ZUCCHI NADIA 

rappresentato e difeso da:
VALGIMIGLI AVV. LORENZO 
CAPPELLO AVV. CARMELA 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RUBBIANI 3 
presso
VALGIMIGLI AVV. LORENZO 

contro

DIREZIONE GENERALE INAIL ROMA  

DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. EMILIA ROMAGNA   
rappresentato e difeso da:
COLOMBINO AVV. SANDRA MARIA 
CAZZANTE AVV. FRANCESCO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
AVVOCATURA INAIL VIA AMENDOLA,3 
presso
CAZZANTE AVV. FRANCESCO  

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di selezione per soli titoli per il passaggio dall’Area B all’Area C posizione ordinamentale C1 (profilo professionale delle attività amministrative) indetta con determinazione del Direttore Centrale n.83 del 30.3.2001.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. EMILIA ROMAGNA 

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO  e uditi gli avv.ti C. Cappello e S.M. Colombino, anche in realzione all’art. 9 della legge n. 205/2000;;
FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato l’atto in epigrafe indicato con il quale è stata indetta una selezione al fine dell’individuazione degli aventi titolo all’inquadramento al livello superiore, deducendone l’illegittimità. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso stesso. Alla Camera di Consiglio del 23.5.2001, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art.9 della legge 205/2001.
2. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, disattendendo l’eccezione ritualmente sollevata dall’Amministrazione convenuta. L’articolo 68, comma 4°, del D.lgs 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall’articolo 29 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.80, devolve al giudice  amministrativo la giurisdizione su tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti. Tale disposizione si riferisce a tutte le procedure concorsuali, e non solo a quelle concernenti il primo accesso all’impiego, ivi compresa ogni forma di progressione di carriera assimilabile ad un’assunzione in qualifica superiore, ancorchè nell’ambito di una continuità del rapporto di lavoro. Ciò consente di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento ai concorsi “interni” in mancanza di un’esplicita esclusione contenuta nel testo normativo citato. Del resto la stessa Corte Costituzionale (ordinanza 4 gennaio 2001, n.2) ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ad una procedura concorsuale non riguardante una mera prima assunzione bensì una vera e propria progressione di carriera con una quota riservata ai dipendenti e, quindi, costituente, per detta categoria di personale, una procedura concorsuale di carriera riservata agli “interni”.
3.  Nel merito il ricorso è fondato. Il bando in parola si pone in diretto contrasto con le puntuali previsioni contenute nell’allegato A del Contratto Collettivo Enti Pubblici  non Economici per l’anno 1998/2001, specificamente rilevate dai ricorrenti con le censure dedotte, sulla cui base doveva essere indetta la selezione, la quale doveva prevedere il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del bando stesso e non alla data del 30.7.99. Né può essere condivisa la tesi difensiva dell’Amministrazione intimata che ritiene applicabile alla selezione in parola un asserito “regime transitorio”, emergente dall’Accordo del 25.10.2000 (doc. 5 prodotto dall’Amministrazione). Detto accordo da un lato non contiene una esplicita deroga alla particolare disciplina del citato C.C.N.L. per l’anno 1998/2001, dall’altro non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie  essendo privo di forza derogatoria e, quindi, innovativa rispetto al C.C.N.L. suddetto, non essendo dallo stesso autorizzato a derogarvi. In definitiva il ricorso va accolto  per  le ragioni sopra indicate, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, e per l’effetto, va annullato l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE, e per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessive £.3.000.000 (tremilioni) oltre IVA E CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

BOLOGNA , li 23 Maggio 2001 

  

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