Giurisprudenza - Espropriazione |
N.118/1996 REG.RIC. N. 166 REG.SEN. ANNO 1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Ugo Di Benedetto Primo Referendario Rel.Est. Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario ha pronunciato la seguente contro L’ANAS ed il Prefetto di Parma, costituiti in giudizio, rappresentati e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati. 4; e nei confronti dell’impresa Orsini, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. L. Romanucci, ed elettivamente domiciliata in Parma, presso l’Avv. M. Mantovani, via Farini n. 20; per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale dell’A.N.A.S. del 14/9/1993, prot. n. 2687/3850; - del Decreto del Prefetto di Parma del 10/11/1995 n. 8760/1 S. A. prot. 8760; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 1999 i patroni delle parti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. L’Avvocatura dello Stato si costituita in giudizio anche per l’A. N. A. S.; L’impresa Orsini intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. All’udienza del 22 marzo 1999 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Va, infatti, osservato che, per effetto della trasformazione della natura giuridica dell’A.N.A.S, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D. lgs. 26 febbraio 1994 l’Ente Nazionale Strade può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Pertanto non è più applicabile, da tale data, il principio della rappresentanza istituzionale ne’ quello della domiciliazione ex lege in favore dell’Avvocatura dello Stato. 4. Per effetto del nuovo quadro normativo non può, quindi, più operare la deroga all’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevista dal combinato disposto della legge 25 marzo 1958, n. 260, che ha novellato l’articolo 11 del T. U.30 ottobre 1933, n. 1611, e dell’articolo 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103. Pertanto vale la regola generale della notificazione all’Autorità emanante nella sede effettiva (Cons. Stato, Ad. Plen., 6 giugno 1990, n. 5; TAR Emilia Romagna, 17 giungo 1996, n. 214). 5. Conseguentemente il presente ricorso andava ritualmente notificato presso la sede legale dell’Ente Nazionale Strade e non presso l’Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. IV. Ord. 2011 del 21 ottobre 1997). 6. Ne’ può avere efficacia sanante la costituzione in giudizio dell’Avvocatura che indica nell’intestazione di costituirsi anche per conto dell’A. N. A. S. non avendo l’Avvocatura la rappresentanza istituzionale del nuovo Ente Nazionale Strade e non avendo prodotto in giudizio alcun atto di conferimento del relativo potere di rappresentanza processuale. 7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa tra le parti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 22marzo 1999 Presidente (Dott. Cicciò Gaetano) Primo Referendario Rel.Est. (Ugo Di Benedetto) Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. Parma, lì 25 marzo 1999 Il Segretario |
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