Giurisprudenza - Espropriazione

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sez. I, sent. 3 luglio 2002 n. 615 sull’inammissibilità del ricorso volto a censurare la sola illegittimità derivata del decreto di occupazione d’urgenza 
 

                                      REPUBBLICA ITALIANA
                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno - Sezione Prima

           composto dai Magistrati:
           Dr. Alessandro FEDULLO - Presidente -
           Dr. Francesco MELE - Consigliere -
           Dr. Francesco GAUDIERI - Consigliere relatore -
           ha pronunciato la seguente

           SENTENZA

           sul ricorso n. 1707 R.G. del 2001, proposto da DE GENNARO CARMINE rappresentato e
           difeso dagli avv.ti De Girolamo Tommaso e Cecere Cristian  con  i quali elettivamente
           domicilia  in Salerno, via G. Quaranta n. 61

                                             contro

           Il COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE, in persona del Sindaco pro tempore,
           rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, con il quale elettivamente domicilia in
           Salerno alla Via Velia n. 15 (avv. E.M. Marenghi)

                                       per  l’annullamento

           della delibera di G.M. (recte : di C.C.) n.35 del 9.7.1998;
           del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 2112 del 30.4.2001;
           di ogni atto connesso.
           Visto il ricorso con i relativi allegati.
           Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale;
           Visti gli atti tutti della causa.
           Relatore, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2002, il consigliere dott. Francesco
           Gaudieri;
           Udite le parti  come da processo verbale di udienza;
           Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

                                             FATTO

           Con atto notificato il 31.5.2001, depositato il 14.6.2001, il sig. Carmine De Gennaro,
           proprietario di un fondo sito nel Comune di Mugnano del Cardinale, in catasto al Foglio di
           mappa n. 3, particella n. 183, interessato da apposito progetto dell’amministrazione
           comunale di sistemazione del “Largo S. Giovanni”, ha impugnato i provvedimenti in
           epigrafe meglio specificati, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
           Si è costituita in giudizio per resistere il Comune intimato.
           L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 864/2001

                                             DIRITTO

           Il ricorso è inammissibile.
           1) E’ controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti della procedura
           espropriativa, attivata dal Comune di Mugnano del Cardinale, per la realizzazione del
           progetto di sistemazione di “Largo S. Giacomo”.
           In particolare, il ricorrente si duole delle seguenti circostanze:
           -la delibera di Giunta comunale n. 35 del 9.7.1998 sarebbe illegittima in quanto adottata
           da organo incompetente, configurandosi, nella specie, una variante allo strumento
           urbanistico che tipizza l’area de qua zona “B”;
           -la scelta dell’area sarebbe illogica e la documentazione evidenzierebbe notevoli carenze
           progettuali.
           Così sinteticamente rappresentate le censure articolate, può addivenirsi alla trattazione
           delle medesime, previa puntualizzazione che il ricorso risulta proposto a seguito ed in
           occasione della notifica del decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 2112 del 3.4.2001,
           contestualmente al quale l’interessato impugna anche gli atti pregressi della procedura
           espropiativa..
           2) Devono respingersi, siccome inammissibili, le doglianze azionate contro la delibera di
           G.M. n. 35 del 9.7.1998, impugnata soltanto con il presente gravame notificato il
           31.5.2001.
           2.a) Le emergenze processuali e segnatamente la documentazione depositata
           dall’Amministrazione comunale in data 11 febbraio 2001, evidenzia che:
           -contrariamente a quanto affermato dalla parte, l’atto deliberativo gravato è di consiglio
           comunale e non di giunta comunale;
           -come ammesso anche dall’interessato nell’atto introduttivo del giudizio,
           l’amministrazione comunale ha notiziato la parte - con apposita nota prot. n. 6598 del
           17.11.2000 (versata in atti), ricevuta il giorno successivo - dell’esistenza del
           procedimento espropriativo, con invito a prendere visione degli atti; 
           -in data 2.1.2001, l’amministrazione comunale notificava all’interessato la nota prot. n.
           7632 del 27.12.2000, recante avviso del deposito degli atti ex art. 10 l. 22 ottobre 1971
           n. 865, con invito a prendere visione degli atti e produrre osservazioni;
           -l’interessato ha fatto pervenire all’amministrazione le proprie osservazione con note del
           13.1.2001 e del 27.3.2001, non accolte dalla P.A.
           2.b) Le riferite emergenze provano che l’interessato è stato notiziato dell’esistenza della
           procedura espropriativa fin dal 18.11.2000 ed ha tuttavia omesso di gravarsi in sede
           giurisdizionale e nel termine decadenziale, avverso gli atti deliberativi di siffatta
           procedura (che la parte ha dimostrato di conoscere, come evidenzia anche la nota del
           27.3.2001, dove vengono riassunte ed anticipate in sede amministrative le censure poi
           rassegnate in sede giurisdizionale), prestando così acquiescenza nei confronti dei
           medesimi, impugnati soltanto a seguito della notificazione del decreto di occupazione.
           L’omessa impugnazione della deliberazione di C.C. n. 35 del 9.7.1998, nel termine
           decadenziale decorrente dal 19.11.2000, epoca alla quale risale la prima comunicazione
           (prot. n. 6598) utile a far decorrere il termine decadenziale ex art. 21 l. n. 1034/1971,
           rende inammissibile le censure rassegnate nel primo motivo di ricorso, per intervenuta
           acquiescenza.
           2.c) Né all’uopo ritornano utili al ricorrente le acquisizioni giurisprudenziali scaturenti dalla
           nota Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 14/99, a mente delle cui statuizioni  l’onere della
           P.A. di dare comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 sussiste
           anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto
           di opera pubblica: nella specie, siffatto obbligo (benchè omesso dall’amministrazione
           comunale, come dimostra la nota del 17.11.2000 prot. n. 6598, recante comunicazione
           dell’esistenza del procedimento espropriativo, inviata dopo l’approvazione del progetto
           definitivo, laddove avrebbe dovuta essere inviata prima della dichiarazione implicita di
           pubblica utilità)  e quindi la relativa violazione avrebbe dovuta essere rappresentata
           impugnando, nel termine decadenziale decorrente dal 19.11.2000, in sede giurisdizionale i
           relativi atti deliberativi assunti in carenza dell’onere partecipativo.
           2.d) Quanto, infine, alla circostanza che il termine per l’impugnazione degli atti non
           sarebbe mai spirato - come sostenuto dal ricorrente - in mancanza di apposita notifica
           “nella forma delle citazioni nei confronti di ciascun proprietario”, è appena il caso di
           osservare che la giurisprudenza invocata dalla parte a sostegno delle proprie difese è
           inconferente al caso in esame, atteso che inerisce ai procedimenti di localizzazione di
           programmi ERP.
           A ciò aggiungasi che, nella specie, l’interessato risulta essere stato anche destinatario di
           apposita notifica ex art. 10 l . n. 865/1971, in data 2.1.2001, anch’essa utile a far
           decorrere il termine decadenziale (vedi al riguardo Cons. St. sez. IV  n. 2280 del 2002).
           3) Le riferite conclusioni travolgono anche il successivo motivo di ricorso volto a
           censurare la scelta dell’area, atteso che siffatta censura avrebbe dovuto essere
           proposta, nel termine decadenziale avverso gli atti deliberativi recanti la localizzazione
           dell'opera, e ciò anche a voler prescindere dalle costanti acquisizioni giurisprudenziali,
           orientate a ritenere sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità la scelta del sito,
           in quanto  valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione.
           4) Il ricorso, come già innanzi specificato, risulta proposto anche avverso il decreto di
           occupazione d’urgenza prot. n. 2112 del 3.4.2001.
           4.a) Non risultano specifiche censure avverso il decreto in questione.
           4.b) Le doglianze articolate, tuttavia, nei limiti in cui si prestano ad aggredire il
           provvedimento in questione per illegittimità derivata, devono ritenersi inammissibili,
           atteso che, per giurisprudenza costante, la possibilità di prospettare censure nei
           confronti del decreto di occupazione d’urgenza è preclusa ove se ne prospetti
           l’illegittimità derivata da quella di altri atti presupposti, divenuti inoppugnabili e, quindi, di
           per sé autonomamente idonei a porsi come presupposti dei successivi atti ablatori (Tar
           Campania Sez. V  13 m1rzo 2001 n. 1094).
           4) Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti.

                                             P.Q.M.

           Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I,
           pronunziando  sul ricorso n. 1707 R.G. del 2001, proposto da De Gennaro Carmine, lo
           dichiara inammissibile.
           Spese compensate
           Ordina che la presente pronunzia sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
           Così deciso in Salerno nella c.c. del 21 febbraio 2002,con l’intervento dei Magistrati
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 3 LUGLIO 2002

 

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