Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sez.
I, sent. 3 luglio 2002 n. 615 sull’inammissibilità del ricorso volto
a censurare la sola illegittimità derivata del decreto di occupazione
d’urgenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno - Sezione
Prima
composto
dai Magistrati:
Dr. Alessandro
FEDULLO - Presidente -
Dr. Francesco
MELE - Consigliere -
Dr. Francesco
GAUDIERI - Consigliere relatore -
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 1707 R.G. del 2001, proposto da DE GENNARO CARMINE rappresentato e
difeso
dagli avv.ti De Girolamo Tommaso e Cecere Cristian con i quali
elettivamente
domicilia
in Salerno, via G. Quaranta n. 61
contro
Il COMUNE
DI MUGNANO DEL CARDINALE, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato
e difeso dall’avv. Antonio Palma, con il quale elettivamente domicilia
in
Salerno
alla Via Velia n. 15 (avv. E.M. Marenghi)
per l’annullamento
della delibera
di G.M. (recte : di C.C.) n.35 del 9.7.1998;
del decreto
di occupazione di urgenza prot. n. 2112 del 30.4.2001;
di ogni
atto connesso.
Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale;
Visti
gli atti tutti della causa.
Relatore,
alla pubblica udienza del 21 febbraio 2002, il consigliere dott. Francesco
Gaudieri;
Udite
le parti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con atto
notificato il 31.5.2001, depositato il 14.6.2001, il sig. Carmine De Gennaro,
proprietario
di un fondo sito nel Comune di Mugnano del Cardinale, in catasto al Foglio
di
mappa
n. 3, particella n. 183, interessato da apposito progetto dell’amministrazione
comunale
di sistemazione del “Largo S. Giovanni”, ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe
meglio specificati, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è
costituita in giudizio per resistere il Comune intimato.
L’istanza
cautelare è stata respinta con ordinanza n. 864/2001
DIRITTO
Il ricorso
è inammissibile.
1) E’
controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti della
procedura
espropriativa,
attivata dal Comune di Mugnano del Cardinale, per la realizzazione del
progetto
di sistemazione di “Largo S. Giacomo”.
In particolare,
il ricorrente si duole delle seguenti circostanze:
-la delibera
di Giunta comunale n. 35 del 9.7.1998 sarebbe illegittima in quanto adottata
da organo
incompetente, configurandosi, nella specie, una variante allo strumento
urbanistico
che tipizza l’area de qua zona “B”;
-la scelta
dell’area sarebbe illogica e la documentazione evidenzierebbe notevoli
carenze
progettuali.
Così
sinteticamente rappresentate le censure articolate, può addivenirsi
alla trattazione
delle
medesime, previa puntualizzazione che il ricorso risulta proposto a seguito
ed in
occasione
della notifica del decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 2112 del 3.4.2001,
contestualmente
al quale l’interessato impugna anche gli atti pregressi della procedura
espropiativa..
2) Devono
respingersi, siccome inammissibili, le doglianze azionate contro la delibera
di
G.M. n.
35 del 9.7.1998, impugnata soltanto con il presente gravame notificato
il
31.5.2001.
2.a) Le
emergenze processuali e segnatamente la documentazione depositata
dall’Amministrazione
comunale in data 11 febbraio 2001, evidenzia che:
-contrariamente
a quanto affermato dalla parte, l’atto deliberativo gravato è di
consiglio
comunale
e non di giunta comunale;
-come
ammesso anche dall’interessato nell’atto introduttivo del giudizio,
l’amministrazione
comunale ha notiziato la parte - con apposita nota prot. n. 6598 del
17.11.2000
(versata in atti), ricevuta il giorno successivo - dell’esistenza del
procedimento
espropriativo, con invito a prendere visione degli atti;
-in data
2.1.2001, l’amministrazione comunale notificava all’interessato la nota
prot. n.
7632 del
27.12.2000, recante avviso del deposito degli atti ex art. 10 l. 22 ottobre
1971
n. 865,
con invito a prendere visione degli atti e produrre osservazioni;
-l’interessato
ha fatto pervenire all’amministrazione le proprie osservazione con note
del
13.1.2001
e del 27.3.2001, non accolte dalla P.A.
2.b) Le
riferite emergenze provano che l’interessato è stato notiziato dell’esistenza
della
procedura
espropriativa fin dal 18.11.2000 ed ha tuttavia omesso di gravarsi in sede
giurisdizionale
e nel termine decadenziale, avverso gli atti deliberativi di siffatta
procedura
(che la parte ha dimostrato di conoscere, come evidenzia anche la nota
del
27.3.2001,
dove vengono riassunte ed anticipate in sede amministrative le censure
poi
rassegnate
in sede giurisdizionale), prestando così acquiescenza nei confronti
dei
medesimi,
impugnati soltanto a seguito della notificazione del decreto di occupazione.
L’omessa
impugnazione della deliberazione di C.C. n. 35 del 9.7.1998, nel termine
decadenziale
decorrente dal 19.11.2000, epoca alla quale risale la prima comunicazione
(prot.
n. 6598) utile a far decorrere il termine decadenziale ex art. 21 l. n.
1034/1971,
rende
inammissibile le censure rassegnate nel primo motivo di ricorso, per intervenuta
acquiescenza.
2.c) Né
all’uopo ritornano utili al ricorrente le acquisizioni giurisprudenziali
scaturenti dalla
nota Adunanza
Plenaria del Cons. St. n. 14/99, a mente delle cui statuizioni l’onere
della
P.A. di
dare comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 sussiste
anche
nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione
del progetto
di opera
pubblica: nella specie, siffatto obbligo (benchè omesso dall’amministrazione
comunale,
come dimostra la nota del 17.11.2000 prot. n. 6598, recante comunicazione
dell’esistenza
del procedimento espropriativo, inviata dopo l’approvazione del progetto
definitivo,
laddove avrebbe dovuta essere inviata prima della dichiarazione implicita
di
pubblica
utilità) e quindi la relativa violazione avrebbe dovuta essere
rappresentata
impugnando,
nel termine decadenziale decorrente dal 19.11.2000, in sede giurisdizionale
i
relativi
atti deliberativi assunti in carenza dell’onere partecipativo.
2.d) Quanto,
infine, alla circostanza che il termine per l’impugnazione degli atti non
sarebbe
mai spirato - come sostenuto dal ricorrente - in mancanza di apposita notifica
“nella
forma delle citazioni nei confronti di ciascun proprietario”, è
appena il caso di
osservare
che la giurisprudenza invocata dalla parte a sostegno delle proprie difese
è
inconferente
al caso in esame, atteso che inerisce ai procedimenti di localizzazione
di
programmi
ERP.
A ciò
aggiungasi che, nella specie, l’interessato risulta essere stato anche
destinatario di
apposita
notifica ex art. 10 l . n. 865/1971, in data 2.1.2001, anch’essa utile
a far
decorrere
il termine decadenziale (vedi al riguardo Cons. St. sez. IV n. 2280
del 2002).
3) Le
riferite conclusioni travolgono anche il successivo motivo di ricorso volto
a
censurare
la scelta dell’area, atteso che siffatta censura avrebbe dovuto essere
proposta,
nel termine decadenziale avverso gli atti deliberativi recanti la localizzazione
dell'opera,
e ciò anche a voler prescindere dalle costanti acquisizioni giurisprudenziali,
orientate
a ritenere sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità
la scelta del sito,
in quanto
valutazione tecnico discrezionale dell’amministrazione.
4) Il
ricorso, come già innanzi specificato, risulta proposto anche avverso
il decreto di
occupazione
d’urgenza prot. n. 2112 del 3.4.2001.
4.a) Non
risultano specifiche censure avverso il decreto in questione.
4.b) Le
doglianze articolate, tuttavia, nei limiti in cui si prestano ad aggredire
il
provvedimento
in questione per illegittimità derivata, devono ritenersi inammissibili,
atteso
che, per giurisprudenza costante, la possibilità di prospettare
censure nei
confronti
del decreto di occupazione d’urgenza è preclusa ove se ne prospetti
l’illegittimità
derivata da quella di altri atti presupposti, divenuti inoppugnabili e,
quindi, di
per sé
autonomamente idonei a porsi come presupposti dei successivi atti ablatori
(Tar
Campania
Sez. V 13 m1rzo 2001 n. 1094).
4) Sussistono
giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I,
pronunziando
sul ricorso n. 1707 R.G. del 2001, proposto da De Gennaro Carmine, lo
dichiara
inammissibile.
Spese
compensate
Ordina
che la presente pronunzia sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Salerno nella c.c. del 21 febbraio 2002,con l’intervento dei
Magistrati
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 3 LUGLIO 2002
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