Giurisprudenza - Espropriazione

T.A.R Parma, sent. n. 54 del 6 febbraio 2003, sull’inesistenza di un potere espropriativo per la realizzazione di impianti di telefonia mobile

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente  
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 312/2002 proposto da La Boscarella S.n.c. di Meschini Gianni & C., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Cremonini e Antonio Andreoli, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in  Parma, via Petrarca, 4; 
contro
Comune di Salsomaggiore Terme, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso, in Parma, via Mistrali, 4;
e nei confronti della
WIND Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Publio Fiori e Luca Mazzeo, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Antonio De Dominicis, in Parma, Strada Garibaldi, 1;
e nei confronti di
BLU S.p.A.; H3G S.p.A.; TIM S.p.A. e VODAFONE S.p.A., nn.cc.;
per l'annullamento
delle delibere nn. 33, 6 e 59 del 12/2/2001, 6/2/02 e 20/05/02 del Consiglio Comunale; della nota 4/3/02 prot. 5295 dell’Assessore alla Pianificazione del Territorio del Comune di Salsomaggiore; della relazione tecnica 28/05/02 prot. 656 del Geom. Giulio Ticchi; della raccomandata a.r. prot. 14037 del 12/06/02 del Dirigente Ufficio Tecnico del Comune predetto; della nota n. 16375 datata 27/02/02 a firma del geom. Ticchi e dell’ing. Varazzani del Comune citato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune de della Wind;
Viste le memorie prodotte dalla ricorrente, dal Comune e dalla Wind a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 21/01/03 l’avv. Antonio Andreoli per la ricorrente, l’avv. Elena Pontiroli in sostituzione dell’avv. Giorgio Cugurra per il Comune e l’avv. Luca Mazzeo pe rla Wind;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria un'area, individuata come Area Sito 2, nel comune di Salsomaggiore Terma con destinazione urbanistica individuata dalla scheda di prescrizione normativa area S 15 (turistica).
Il Comune ha attivato una procedura espropriativa dell'area in parola, al fine di consentire la localizzazione e la realizzazione di alcuni impianti di telefonia mobile. In particolare, come emerge dagli atti impugnati, il Comune diverrebbe direttamente proprietario di tale area, acquisendola d'autorità, con un procedimento espropriativo e, poi, la darebbe in concessione onerosa agli enti gestori di telefonia mobile al fine di consentire loro di installare le proprie antenne.
2. Avverso gli atti in epigrafe indicati ha, quindi, presentato il ricorso al Tar la società interessata deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Si è, altresì, costituita in giudizio, la società Wind telecomunicazioni S. p. A..  
All'udienza del 21 gennaio 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Va preliminarmente osservato che gli impianti in parola dovranno essere realizzati e saranno di proprietà privata, ovvero degli enti gestori di telefonia mobile, società per azioni private, ancorché le opere in parola possono definirsi di interesse pubblico. Non si tratta, pertanto, di opere pubbliche che, come chiarito dalla giurisprudenza, richiedono anche una soggettiva appartenenza alla pubblica amministrazione. Infatti, proprio con specifico riferimento alla legge 1 del 1978, richiamata negli atti impugnati a fondamento del potere esercitato dal Comune, il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 35 del 13 dicembre 1995) ha puntualmente distinto le opere pubbliche in senso proprio, ovvero quelle realizzate dallo Stato o degli Enti pubblici territoriali, dalle altre opere, sia pur di interesse pubblico, realizzate da soggetti diversi. Tanto è vero che quando si è ritenuto opportuno estendere la procedura accelerata cui all'articolo 3 della legge 1 del 1978 agli interventi di edilizia residenziale pubblica e a quelli necessari per servizi pubblici locali è stato necessario l'intervento normativo avvenuto, in quella situazione, con l'articolo 32 della legge 265 del 3 agosto 1999.
4. Ciò premesso va osservato che, nella speciale materia delle infrastrutture di telecomunicazioni, ancorché definite strategiche dal decreto legislativo 2002, n. 198, (in relazione al quale pendono varie questioni di costituzionalità) gli Enti territoriali ed in particolare il Comune non hanno alcun potere né di realizzare gli impianti stessi né di divenire proprietari delle aree da attribuire, poi, in concessione agli Enti gestori di telefonia mobile. L'interesse pubblico rilevante nella materia ha, infatti, indotto il legislatore ad attribuire agli Enti territoriali compiti di programmazione per la localizzazione e realizzazione delle predette infrastrutture, trattandosi di opere soggette alle disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in materia di trasformazione edilizia. Inoltre ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, è previsto in capo al Comune il compito di assumere iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, in relazione agli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale sanitario nonchè a quello di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti di telefonia mobile, subordinando ai predetti obiettivi il rilascio o il diniego delle medesime autorizzazioni. In capo al Comune vi è, quindi, un'importante potere di pianificazione territoriale ed urbanistica e di coordinamento delle richieste di autorizzazione e, pertanto, è contemplato soltanto il conseguente potere autorizzatorio, senza alcuna possibilità di divenire proprietario diretto né degli impianti né delle aree su cui gli impianti devono essere realizzati. Ciò è confermato, nella speciale legislazione regionale del Emilia-Romagna, dalla legge regionale n. 30 del 25 novembre 2002, che conferma la sottoposizione alla precedente legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, "Norme per la tutela della salute la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" anche pe le infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo del 4 settembre 2002, n. 198.
In definitiva la legislazione speciale in materia di infrastrutture di telecomunicazioni non consente al Comune di divenire proprietario delle stesse e, tanto meno, delle aree necessarie per le infrastrutture di telecomunicazioni che debbono essere realizzate direttamente dagli Enti gestori della telefonia mobile.
5. Ne può giungersi a diverse conclusioni conclusioni analizzando la normativa generale di riferimento in materia di opere di urbanizzazione, tra l’altro neppure invocata dall’Amministrazione a giustificazione degli atti emanati, in quanto detti interventi non risultano ricompresi nell'elenco tassativo di dette opere. 
Del resto nella specie il Comune utilizzerebbe il procedimento espropriativo per acquisire le aree al fine, poi, di percepire un canone di concessione dagli Enti gestori deputati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento della propria attività economica diretta al conseguimento di un utile di impresa.
Infatti, gli atti impugnati, nei richiami normativi a giustificazione della determinazione assunte, individuano soltanto la legge n. 1 del 1978 e la legge n. 109 del 1994 che agevolano la realizzazione di opere pubbliche, consentendo l'uso del potere espropriativo, ma, ovviamente, soltanto da parte dei soggetti individuati per la realizzazione delle stesse opere, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
6. In definitiva il Comune per perseguire le proprie importanti funzioni di protezione della salute dei cittadini e per assicurare la salvaguardia del territorio e per concorrere alla tutela dell'ambiente dovrà esercitare in modo appropriato le proprie importanti funzioni di "mera" pianificazione territoriale ed urbanistica e di "coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori" ai sensi della citata legislazione regionale, di cui da ultimo la legge regionale n. 30 del 25 novembre 2002, ma non potrà ingerirsi con un intervento diretto al fine di divenire proprietario delle aree, tra l'altro utilizzando poteri espropriativi senza una specifica disposizione in tal senso che l'autorizzi, e ciò in quanto sono gli Enti gestori, a tal fine autorizzati dalla speciale legislazione di settore, che hanno il compito di realizzare, nel quadro normativo sopra delineato, le strutture impiantistiche per l'esercizio della telefonia mobile.
7. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati di atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del comune intimato nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 3000 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 21 gennaio 2003.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente  
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere rel.est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 6 febbraio 2003
f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario
 
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