Cassazione civile , sez. un., 30 gennaio 2008 , n. 2029, sussiste la
giurisdizione del G.A. in ordine alla mancata esecuzione degli accordi
di cessione volontaria di aree da espropriare
Fatto
G.G., con citazione del 2 aprile 2005 espose al Tribunale di Bergamo
di avere stipulato nel corso di una procedura espropriativa di un terreno
di sua proprietà ubicato nel comune di (OMISSIS) (in catasto ai
mappali (OMISSIS)) onde realizzare una strada di collegamento delle frazioni
(OMISSIS) e (OMISSIS), una convenzione con detta amministrazione, approvata
con Delib. Giunta 11 novembre 1996, n. 385, in forza della quale egli cedeva
le aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica; ed il comune
si impegnava a trasferirgli altra area, già individuata seppur in
atto di proprietà di terzi, onde realizzare un parcheggio per 9
posti auto.
Poichè l'ente pubblico non aveva provveduto a dare esecuzione
al contratto, nonchè alla cessione dell'area, adducendo sopravvenute
difficoltà insorte per acquisirne la proprietà, l'attore
chiese che ne venisse accertato l'obbligo di fargliene acquisire gratuitamente
la proprietà, con la fissazione di un termine per l'adempimento;
ed in mancanza, la condanna del comune di Sedrina al risarcimento dei danni.
Nella resistenza di detta amministrazione, che eccepiva il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario, per essere l'accordo riconducibile
alla L. n. 241 del 1990, art. 11, il G. ha proposto ricorso per regolamento
di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare la giurisdizione
del giudice ordinario. Il Comune di Sedrina non ha svolto difese;mentre
il P.G. ha chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Diritto
Il ricorrente insiste nella giurisdizione del giudice ordinario escludendo
che l'accordo concluso nel 1996 con l'amministrazione comunale fosse volto
a determinare il contenuto discrezionale del decreto di espropriazione
o a sostituire alcun altro provvedimento amministrativo; ed osserva che
lo stesso andava ben oltre le esigenze del procedimento di espropriazione
avendo ad oggetto la cessione volontaria e gratuita di un'area diversa
da quella destinata alla realizzazione dell'opera pubblica:perciò
rientrando nella categoria dei contratti preliminari di vendita. Deduce,
infine, che il comportamento inadempiente dell'amministrazione rientra
fra quelli in materia urbanistica, in relazione ai quali la Corte Costituzionale
ha dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs. n. 80 del 1998,
art. 34, come recepito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, attribuendone
la giurisdizione al giudice ordinario.
L'assunto non può essere condiviso.
Lo stesso ricorrente ha, infatti, riferito: a) che il comune di Sedrina
aveva intrapreso un procedimento di espropriazione nei confronti di un
terreno di sua proprietà onde realizzare una strada di collegamento
fra alcune frazioni del proprio territorio;e che egli aveva impugnato davanti
al Giudice amministrativo gli atti della procedura ablativa; b) che nel
corso dell'anno 1996 tra le parti era stato stipulato un atto di bonario
accordo in forza del quale al comune erano state cedute le aree necessarie
alla costruzione della strada; e per converso l'amministrazione si era
obbligata a cedergli altro appezzamento di terreno da acquisire dai proprietari
del tempo, che doveva essere destinato a parcheggio privato a servizio
dell'esercizio commerciale del G. (per n. 9 posti auto); c) che la Giunta
Comunale con Delib. 11 novembre 1996, n. 385, aveva approvato la convenzione;
cui tuttavia il comune non ha dato esecuzione per quel che riguarda l'acquisizione
dell'area da adibire a parcheggio ed il suo trasferimento al ricorrente.
Da tali premesse consegue che il contratto non può essere qualificato
come mero preliminare di compravendita, privo di collegamento - se non
sotto il profilo temporale - con il perseguimento della finalità
di pubblico interesse di cui si è detto, e rivolto unicamente al
fine di incrementare il patrimonio del comune: essendo stato concluso in
funzione, da un lato, della programmata espropriazione in corso, e, quindi,
dell'attuazione della relativa attività di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio; e dall'altro della conseguente richiesta del
proprietario di assegnazione di un'area (durante le trattative, soltanto
in uso, e poi nell'accordo in proprietà piena), da destinare a parcheggio
per autovetture private (in luogo di quella ceduta all'ente pubblico).
Risulta quindi dedotta in giudizio una situazione di pendenza di un
procedimento ablativo aperto in vista dell'esercizio di una propria funzione
pubblica, dal comune di Sedrina, interessato a portarlo a compimento; ad
evitarne il caducamente da parte del giudice amministrativo in seguito
all'impugnativa dei suoi atti ad opera del proprietario;a concordare con
quest'ultimo il contenuto del provvedimento ablativo avente ad oggetto
proprio l'area necessaria alla realizzazione della strada di collegamento
fra alcune frazioni del proprio territorio; nel contempo a definire la
menzionata istanza della controparte di attribuzione di un'area legalmente
destinabile a parcheggio privato. E conclusivamente ad addivenire ad un
accordo determinativo del contenuto dei relativi provvedimenti, volto a
comporre, con scelta latamente discrezionale, i vari interessi, pubblici
e privati, coinvolti nella vicenda.
E risulta altresì che l'accordo ha assolto proprio alla funzione
di individuazione convenzionale del contenuto di uno o più provvedimenti
che l'amministrazione avrebbe dovuto emettere a conclusione di detti procedimenti
preordinati all'esercizio della pubblica funzione amministrativa di cui
si è detto; per cui lo stesso rientra sicuramente fra le categorie
individuate dalla L. n. 241 del 1990, art. 11, che devolve al Giudice amministrativo
la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse,
dalla pubblica amministrazione con gli interessati, al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale; ovvero, se previsto
dalla legge, in sostituzione di questo, così configurando una ipotesi
di giurisdizione esclusiva amministrativa, come è noto, correlata
dalla giurisprudenza non ad una determinata materia, bensì ad una
determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce
oggetto (Cass. Sez. un. 732/2005; 7452/1997).
D'altra parte sotto quest'ultimo profilo la materia oggetto della convenzione
è proprio quella urbanistica, in relazione alla quale il D.Lgs.
80 del 1998, art. 34, in vigore, nel testo come modificato dalla L. 21
luglio 2000, n. 205, alla data (2 aprile 2005) di proposizione della domanda,
rilevante a tali effetti ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ha devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche in materia urbanistica ed edilizia: con una formula che abbraccia
la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso
(Cass. sez. un. 15660/2005; 2061/2003; 105/2001).
Ed infatti, la natura amministrativa del procedimento, il carattere
anche e soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali
operate dalla P.A., il ricorso a strumenti anche autoritativi, la manifesta
incidenza sul territorio del progetto, della convenzione e della loro attuazione,
ed il carattere decisivo attribuito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34,
al nesso - nella specie indiscutibilmente ricorrente e che, del resto,
non sembra formare oggetto di rilievi di sorta - tra atti e provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni, da un lato, ed uso del territorio, dall'altro,
riconducono oggettivamente la controversia, come rettamente sostengono
i controricorrenti ed il P.G., alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo quale prevista dal menzionato art. 34: senza che, in senso
contrario, possa invocarsi la sentenza 204 del 2004 della Corte costituzionale
- che ha, tra l'altro, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
del citato art. 34, comma 1, come sopra modificato - giacchè l'uso
del territorio consegue nella specie ad atti (e provvedimenti) della pubblica
amministrazione, e non già a meri comportamenti.
Le incertezze interpretative determinate dalla nuova disciplina sul
riparto delle giurisdizioni giustificano la compensazione delle spese di
questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione
del Giudice amministrativo ed interamente compensate tra le parti le spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008
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direttore Avv. Federico Lorenzini
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