Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 25 maggio 2000
n. 43, sulla Giurisdizione dell’A. G. A. in materia espropriativa ed occupazione
appropriativa e sull’incostituzionalità per eccesso di delega dell’articolo
34 del decreto legislativo 80/1998 (per approfondimenti vedi Ugo Di Benedetto,
Diritto Amministrativo, giurisprudenza e casi pratici, ed Maggioli, nov.
1999, pag. 749 e ss. e 794)
(omissis)
Considerato
- che L. C. e le altre ventisei persone sopra elencate come parti resistenti
ed intimate, con
ricorso proposto ai sensi dell'articolo 703 Cpc, depositato il 16 ottobre
1998, hanno chiesto al pretore di
Treviso di ordinare al comune diF…, «in via cautelare e nel merito
possessorio», di
reintegrarli nel godimento di fondi occupati in via d'urgenza dal Comune
stesso al fino di realizzare un
piano per insediamenti produttivi;
- che gli istanti, a corredo di detta richiesta, hanno dedotto che
i provvedimenti autorizzativi
dell'occupazione, resi il 2 marzo 1998, erano divenuti inefficaci,
ai sensi dell'articolo 20 primo comma
della legge 22 ottobre 1971 n. 865, perché il Comune non aveva
fatto seguire entro tre mesi
dall'ablazione del possesso l'effettivo insediamento nelle aree, così
determinando una situazione di
spossessamento senza titolo, denunciabile con l'azione di reintegrazione;
- che il pretore, con decreto del 17 ottobre 1998, ha disposto la comparizione
delle parti per l'udienza
dell'8 gennaio 1999;
- che il Comune, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
notificato il 27 novembre 1998,
ha sostenuto che le domande nei suoi confronti proposte sono devolute
all'esame del giudice
amministrativo (nella specie, Tar per il Veneto), non del giudice ordinario,
in applicazione dell'articolo 34
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- che L. C. …hanno replicato con controricorso, assumendo che l'istanza
di regolamento è inammissibile, perché avanzata nel corso
della fase cautelare del giudizio possessorio e che la giurisdizione del
giudice ordinario, sulla denuncia di comportamenti lesivi del possesso
posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'ambito di una
procedura espropriativa, non trova deroga nel citato articolo 34, né
potrebbe trovarla, senza esporre la
norma ad illegittimità costituzionale per eccesso rispetto alla
delega in forza della quale è stata emanata;
- che il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie ad illustrazione
delle rispettive tesi;
- che i difensori delle parti ed il procuratore generale hanno concluso
nei termini sopra riportati;
- che l'articolo 34 del decreto legislativo 80/1998, con il primo comma
devolve alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti
provvedimenti ed i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia,
con il secondo comma definisce la
materia urbanistica come quella concernente tutti gli aspetti dell'uso
del territorio, e poi, con il terzo
comma, stabilisce (fra l'altro) che nulla è innovato in ordine
alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa;
- che l'esplicita conservazione della giurisdizione del giudice ordinario
solo per le cause indennitarie, cioè
per le cause in cui il soggetto passivo di legittimi atti o provvedimenti
autoritativi di acquisizione del
godimento o della proprietà dei bene reclami il riconoscimento
e la liquidazione dell'indennizzo, comporta
il ricadere nell'innovativa previsione di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo delle
controversie che ineriscano a procedure espropriative promosse a fini
di gestione del territorio, e che
abbiano ad oggetto diritti diversi dai crediti indennitari, conseguenti
a comportamenti (non ad atti o
provvedimenti);
- che questa interpretazione è imposta dalla lettera e dal collegamento
logico delle disposizioni, dato che
un ampliamento della nozione di materia urbanistica, tradizionalmente
riguardante gli atti, i
provvedimenti ed i comportamenti che integrino esercizio di potestà
amministrativa nel campo della
pianificazione del territorio e della formazione dei corrispondenti
strumenti urbanistici, fino a
comprendervi gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti di procedure
di espropriazione per pubblica
utilità indirizzate alla gestione del territorio medesimo ed
all'attuazione degli obiettivi programmati con
quegli strumenti, è insito nel riferimento alle espropriazioni
al solo scopo di delimitare le cause in cui
resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario;
- che, pertanto, detto articolo 34 trasferisce dal giudice ordinario
al giudice amministrativo, per
l'indicato settore delle espropriazioni, le controversie in cui si
faccia valere il diritto alla riacquisizione
del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva
inefficacia del titolo stesso), il diritto
al risarcimento del danno per occupazione illegittima, od il diritto
al risarcimento del danno prodotto dal
tradursi dell'occupazione medesima nella cosiddetta accessione invertita
od espropriazione sostanziale;
- che, rispetto a tale estensione alle controversie espropriative da
ultimo indicate della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, è rilevante e non manifestamente
infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto legislativo
80/1998, in relazione all'articolo 76 della
Costituzione, tenendosi conto della configurabilità dell'eccesso
di delega quando la norma delegata
sconfini dal fisiologico “riempimento” della nonna delegante, violando
specifici principi e criteri
direttivi, ovvero divergendo dalle finalità della delega desumibili
dai principi e criteri medesimi (v., ex
pluribus, Corte costituzionale 198/1998);
- che la rilevanza della questione deriva:
a) dal promuovimento della presente causa possessoria dopo il 30 giugno
1998 e dall'assoggettamento di
essa alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 34 del D.Lgs 80/1998
in base alla disposizione
transitoria di cui all'articolo 45.18 del decreto stesso;
b) dall'inerenza della causa medesima a diritto soggettivo ius possessionis),
assertivamente leso da un
comportamento materiale posto in essere dal comune di F…. nel corso
di procedura espropriativa
promossa per l'attuazione di un piano di gestione dei territorio municipale
(piano per insediamenti
produttivi);
e) dall'ammissibilità del ricorso per regolamento, con il quale
il Comune ha chiesto la definizione
preventiva del quesito della giurisdizione, in ragione dell'esperibilità
del regolamento stesso anche nel
corso della fase cautelare del giudizio possessorio quando riguardi
la giurisdizione sul merito (v. Cass. Su
1984/1998, 7131/1998, 590/1999);
d) dal conseguente ricadere di tale quesito nella applicazione dei
predetto articolo 34, nella parte in cui
stabilisce il delineato ampliamento della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo;
- che la non manifesta infondatezza della questione, sotto il profilo
dell'eventuale inosservanza dei
principi e dei criteri posti dalla noma delegante, cioè dall'articolo
11, quarto comma, lett. g) della legge
15 marzo 1997, n. 59, discende dal fatto che questa norma contempla
"l'estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, comprese
quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica" (oltre
che in materia edilizia e di servizi
pubblici), di modo che, circoscrivendo la riforma in tema di giurisdizione
ai diritti soggettivi
consequenziali (di contenuto patrimoniale), vale a dire ai diritti
determinati dall'esercizio della
giurisdizione di legittimità su atti o provvedimenti, senza
alcuna menzione dei diritti nascenti da fatti o
comportamenti, quali i citati diritti restitutori o risarcitori, potrebbe
esprimere un intento contrario alla
devoluzione delle controversie su tali ultimi diritti alla cognizione
del giudice amministrativo;
- che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sotto il profilo
dell'eventuale divergenza dalle finalità perseguite dalla norma
delegante, è da cogliersi nella rispondenza
della delega (anche alla luce dei lavori preparatori) all'obiettivo
di concentrare dinanzi ad un solo organo
giudiziario le controversie che investano lo stesso rapporto fra il
privato e la pubblica amministrazione,
superando il criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla
distinzione fra diritti ed interessi ed
assicurando così unicità e coerenza del processo, e nel
rilievo che la relativa esigenza potrebbe non
conciliarsi con la suddivisione fra giudice ordinario e giudice amministrativo
delle cause inerenti a diritti
insorti in procedimenti espropriativi inerenti alla materia urbanistica
a seconda che si tratti o meno di
diritti indennitari;
- che detta suddivisione, infatti, ricadendo in un contenzioso “naturalmente”
o comunque
frequentemente caratterizzato dalla proposizione in via cumulativa
od alternativa di domande riguardanti
tanto indennità quanto altri diritti soggettivi (come quando
si reclami l'indennizzo per il periodo di
legittima occupazione temporanea ed insieme il danno per l'indebito
protrarsi dell'occupazione stessa
oltre la prevista scadenza, oppure quando si richieda l'indennizzo
espropriativo od il danno da "accessione
invertita" con la duplice prospettazione della dipendenza della perdita
del bene da un atto ablativo o da
un fatto illecito), è potenzialmente foriera di un frazionamento
di contese sostanzialmente unitarie (per
comunanza od interdipendenza, di problematiche) in più processi
davanti a giudici diversi, con il risultato
di un prolungamento dei tempi della definizione giudiziale della complessiva
lite (anche per l'obbligo di
sospendere il procedimento la cui definizione dipenda dalla decisione
di altra causa);
- che una compromissione della ratio della norma delegante è
ravvisabile anche per il rilievo che
l'allargamento dell'area delle controversie in materia urbanistica
affidate al giudice amministrativo, con
l'inclusione di quelle inerenti a diritti di cui si alleghi la lesione
per effetto di contegni illeciti posti in
essere dalla pubblica amministratone nel corso di procedure espropriative,
potrebbe tradire lo scopo di
semplificare i criteri di riparto della giurisdizione (mediante il
riferimento alla materia anziché alla
consistenza della posizione soggettiva dedotta in causa), in quanto
la qualificazione di un fatto materiale
come momento della gestione pubblicistica del territorio non sarebbe
ricollegabile solo all'esistenza di una
procedura espropriativa promossa per tale gestione ed alla dichiarata
inerenza ad essa del fatto
medesimo, ma richiederebbe una non agevole indagine sul contesto in
cui si sia effettivamente inserito;
P.Q.M.
visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo
34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in relazione all'articolo
76 della Costituzione, per eccesso
rispetto alla delega conferita dall'articolo 11, quarto comma, lett.
g) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice
amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti
materiali della pubblica
amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione
del territorio;
- sospende il giudizio;
- trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente dei
Consiglio dei ministri ed alle parti;
- dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della
Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
Unite civili della Corte di cassazione, il giorno
14 aprile 2000.
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